Cassazione Civile, Sentenza n. 11852/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia notificò ad INFODAT un avviso d'accertamento basato sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto ai risultati dello studio di settore applicabile, reclamando maggiori imposte. La società impugnò ottenendo accoglimento in primo grado; l'Ufficio propose appello, respinto dalla Commissione regionale che rilevò l'inapplicabilità o l'insufficienza probatoria dell'applicazione automatica dello studio alle cooperative e l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti a supporto dello scostamento. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione censurando (i) il richiamo a fonti amministrative sull'inapplicabilità agli enti cooperativi, (ii) l'omissione, secondo l'Amministrazione, degli elementi probatori addotti a sostegno dell'accertamento, e (iii) il mancato esame della natura della società e dell'applicabilità dello studio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio che gli accertamenti basati sugli studi di settore sono un sistema di presunzioni semplici: la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non deriva automaticamente dal mero scostamento, ma nasce in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Il contribuente ha l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, le ragioni che escludono l'applicabilità dello standard o spiegano la specificità della realtà aziendale; l'atto di accertamento deve inoltre motivare l'applicabilità concreta dello standard e perché siano ritenute inattendibili le giustificazioni del contribuente. Nel caso di specie l'Amministrazione non ha superato le argomentazioni della società e il giudice d'appello ha legittimamente ritenuto insufficiente il mero scostamento. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-sexies d.l. 331/1993 (conv. l. 427/1993)
Introduzione della procedura di accertamento standardizzato mediante studi di settore; la Corte ne interpreta l'applicazione come un sistema di presunzioni semplici che richiede il contraddittorio obbligatorio col contribuente e non legittima l'accertamento basato sul mero scostamento senza ulteriori elementi.
art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40 d.P.R. 29/09/1973
Norme regolamentari e procedurali richiamate nell'ambito dell'accertamento tributario; utilizzate nella discussione circa i limiti e le modalità di applicazione degli studi di settore.
art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi invocati dall'Amministrazione (in particolare n.3, n.4 e n.5 nella descrizione del ricorso) e li ha ritenuti infondati.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamata dall'Agenzia in relazione alla presunta omissione di esame di elementi decisivi; nel contesto la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà una richiesta di riesame del fatto, non ammissibile in sede di legittimità.
Circolari e decreti agenziali (richiamati in motivazione)
Fonti amministrative menzionate per delimitare il perimetro soggettivo delle cooperative cui possono essere applicati gli studi di settore; la Corte ne prende atto nel valutare la correttezza dell'applicazione degli studi alle cooperative.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: il mero scostamento tra ricavi dichiarati e standard non è di per sé sufficiente a fondare l'accertamento definitivo.
- L'accertamento fondato sugli studi richiede l'attivazione del contraddittorio obbligatorio con il contribuente; in mancanza il provvedimento può essere nullo.
- Il contribuente può liberamente usare qualsiasi mezzo di prova per dimostrare l'inapplicabilità dello studio o la specificità della propria realtà aziendale; l'onere della prova su queste circostanze grava sul contribuente.
- L'Amministrazione deve motivare non solo lo scostamento ma anche l'applicabilità concreta dello standard scelto e spiegare perché le giustificazioni del contribuente non siano attendibili; senza ciò il giudice di merito può disapplicare l'accertamento.
- Nel caso delle cooperative occorre verificare preliminarmente il perimetro soggettivo previsto da circolari/decreti: la natura cooperativa può incidere sull'applicabilità degli studi di settore.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame di fatto: le doglianze che in sostanza richiedono un riesame probatorio sono inammissibili.
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