Cassazione Civile, Ordinanza n. 34199/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato un credito d'imposta fruito da una ditta individuale per le annualità 2000, 2001 e 2002, concesso per nuove assunzioni ai sensi dell'art. 4 della legge n. 449/1997. Il recupero era fondato, da un lato, sulla presunta violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ritenute condizione ostativa al beneficio ai sensi del comma 5, lett. h), e, dall'altro, sulla contestazione che i dipendenti assunti fossero stati collocati in un territorio non compreso tra quelli agevolabili. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, con annullamento del recupero per gli anni 2000 e 2001 ma conferma per il 2002; in appello la commissione regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto quello incidentale del contribuente, confermando integralmente il recupero. In cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione della documentazione proveniente dall'AUSL relativa alla presunta violazione della normativa sulla sicurezza, sostenendo che la CTR avesse dato rilievo a una correzione manuale del documento senza adeguata base probatoria; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse illegittimamente deciso in camera di consiglio nonostante la richiesta di pubblica udienza e omesso di pronunciare sulla domanda di riunione ad altro giudizio; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la circolare n. 219/E del 1998 e l'attestazione del Sindaco del Comune capofila del patto territoriale, dalle quali risultava l'adesione del Comune di Spadafora al patto e, secondo il ricorrente, la spettanza del beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rispettava gli oneri di specificità del ricorso per cassazione, non riproduceva in modo adeguato il documento su cui si fondava la doglianza e, soprattutto, non censurava la ratio decidendi della CTR; ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia erroneamente ripartito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: la richiesta di pubblica udienza contenuta nell'appello incidentale doveva essere notificata alle altre parti costituite, non essendo sufficiente il solo deposito; inoltre l'omessa decisione sulla riunione era insindacabile perché rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non indicava correttamente un fatto storico decisivo omesso, ma si risolveva nella censura della valutazione di circolari e documenti, e comunque non colpiva la ratio della decisione, fondata sulla irrilevanza dell'adesione del Comune al patto territoriale rispetto al dato decisivo della collocazione dei lavoratori in territori non agevolabili. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449
Il credito d'imposta per nuove assunzioni era subordinato anche al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori; la violazione di tale requisito legittimava il recupero del beneficio.
d.lgs. n. 626 del 1994
È richiamato quale normativa di sicurezza cui rinviava la condizione posta dalla legge agevolativa.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia addossato la prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e riprodurre specificamente gli atti/documenti rilevanti per consentire il controllo sulla decisività della censura.
art. 369 c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità della censura.
art. 360 c.p.c.
Sono stati evocati rispettivamente per nullità della sentenza/procedimento e per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha distinto i vizi deducibili dalle mere critiche alla valutazione delle prove.
art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere notificata alle altre parti costituite, non bastando il solo deposito.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
La commissione tributaria deve comunicare la data di trattazione; tale comunicazione non sostituisce la notifica dell'istanza di pubblica udienza.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale termine entro il quale deve essere proposta e notificata l'istanza di pubblica udienza.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il meccanismo di costituzione mediante deposito delle controdeduzioni, distinto dalla notifica dell'istanza di pubblica udienza.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
Rinvia alle regole sulla costituzione nel giudizio tributario, per spiegare che il deposito dell'appello incidentale non equivale a notifica della richiesta di udienza.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione perché la richiesta di riunione è rimessa al potere discrezionale del giudice.
art. 274 c.p.c.
Il provvedimento di riunione è strumentale e discrezionale, non sindacabile in cassazione neppure se il giudice non si pronunci espressamente.
d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta un'erronea distribuzione dell'onere probatorio; se, invece, la doglianza investe la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, la censura non è proposta correttamente come violazione di legge.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento di documenti o mezzi istruttori.
- Nel processo tributario la richiesta di trattazione in pubblica udienza deve essere notificata alle parti costituite entro il termine di legge: il mero deposito dell'istanza, anche se inserita in un atto di impugnazione o di controdeduzioni, non è sufficiente a garantire il contraddittorio.
- La domanda di riunione di procedimenti connessi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata accoglienza o mancata esplicita pronuncia non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione.
- Per recuperare un beneficio fiscale subordinato a condizioni specifiche, è decisivo verificare il concreto rispetto dei presupposti sostanziali posti dalla legge; circostanze documentalmente invocate dalla parte sono irrilevanti se non scalfiscono la ratio della decisione di merito.
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