Cassazione Civile, Sentenza n. 39334/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La cooperativa impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania che, accogliendo l'appello di Scavo, l'ha riconosciuto creditore e l'ha condotta a pagare il residuo di euro 10.601,71 (su un credito complessivo di euro 42.601,71, di cui euro 32.000,00 già versati in acconto in procedura fallimentare). La cooperativa contestava in particolare che i pagamenti effettuati nelle mani del direttore dei lavori Giovanni Grasso fossero liberatori ai sensi dell'art. 1189 c.c., sostenendo che sussistessero presunzioni e condotte dello Scavo che avevano creato l'apparenza di legittimazione del Grasso a ricevere i pagamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della cooperativa e inefficace per tardività il ricorso incidentale di Scavo. Ha confermato, in sostanza, l'esito favorevole allo Scavo deciso in appello (e la relativa statuizione sulla somma residua), condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore del controricorrente. La Corte ha ritenuto che le censure della cooperativa si limitassero a una diversa lettura del giudizio di merito e che la valutazione delle prove e delle circostanze fosse rimessa al giudice del merito; ha altresì considerato rimediata la nullità della sentenza di primo grado tramite rinnovazione in appello.
Norme richiamate
art. 1189 cod. civ.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il pagamento a terzo è liberatorio solo se il terzo era effettivamente portatore del credito o legittimato; nel caso concreto ha ritenuto che non fosse dimostrata la legittimazione del direttore dei lavori Grasso a ricevere il pagamento come accipiens liberante
art. 190 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai termini per il deposito delle memorie: la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per termini irregolari, ma la Cassazione ha ritenuto la questione di nullità già rimediata con la rinnovazione della decisione in appello
art. 162 cod. proc. civ.
Applicato dalla Corte di appello per rinnovare la decisione dopo aver accertato la nullità della sentenza di primo grado, consentendo così la valutazione del merito senza pregiudizio
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.
Richiamati come criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto le censure in gran parte inammissibili perché miravano a rivalutare questioni di fatto e la valutazione delle prove, materia del giudice del merito non sindacabile in cassazione
art. 115 cod. proc. civ.
Sottolineato il principio secondo cui la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito; la Cassazione ha confermato che non sussisteva violazione nella valutazione probatoria svolta dalla Corte d'appello
art. 2729 cod. civ.
Richiamato in relazione alla contestazione delle presunzioni: la Corte d'appello ha valutato che le circostanze non costituivano presunzioni "gravi, precise e concordanti" tali da giustificare la legittimazione del terzo a ricevere il pagamento
art. 1665 cod. civ.
Invocato in ordine al diritto al corrispettivo nonostante opere non ultimate o vizi: la Corte d'appello ha valutato le contestazioni della cooperativa sul collaudo e sui vizi dell'opera e ha ritenuto mancanti elementi probatori validi per accogliere la domanda di risarcimento o decurtazione del corrispettivo
art. 1218 cod. civ.
Richiamato nel ricorso incidentale relativo alla pretesa esatta del credito: la questione non è stata esaminata per tardività dell'impugnazione incidentale, per cui il merito della censura non è stato valutato in Cassazione
art. 325 e art. 334 cod. proc. civ.
Applicati per dichiarare tardivo il ricorso incidentale (oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello) e, conseguentemente, inefficace dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1175 e art. 1375 cod. civ.
Richiamati in relazione all'allegata mala fede della ditta appaltatrice; la Corte ha ritenuto che non risultasse provata la condotta in malafede idonea a fondare la pretesa di risarcimento
art. 132 cod. proc. civ. e art. 111 Cost.
Invocati in relazione al presunto difetto di motivazione: la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o strumentali a una rivalutazione delle prove, e ha ritenuto adeguata la motivazione della decisione di merito
Massime di principio
- Il pagamento a un terzo è liberatorio solo se risulta che il terzo era effettivamente titolare del credito o era legittimato ad riceverlo; l'onere probatorio grava su chi invoca la liberazione.
- La valutazione della prova e delle circostanze di fatto spettano al giudice del merito e difficilmente possono essere ribaltate in Cassazione se non vi è violazione di diritto o manifesta illogicità.
- La creazione di una "apparenza" di legittimazione (presunzioni) richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; il semplice silenzio o l'assenza di contatti diretti non sono sempre sufficienti per escludere la responsabilità del creditore effettivo.
- Le nullità processuali possono essere rimediate con la rinnovazione dell'attività in appello (art. 162 c.p.c.); la Cassazione valuta l'eventuale interesse alla censura e l'efficacia del rimedio adottato dal giudice di merito.
- I termini e le regole di impugnazione sono rigorosi: l'inosservanza dei termini può rendere inefficaci i rimedi incidentali anche quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
- In conflitti contrattuali di appalto, per ottenere decurtazioni del corrispettivo o risarcimenti per vizi è necessario provare i fatti decisivi (es. vizi, mancato collaudo) con mezzi idonei; la richiesta di consulenza tecnica (CTU) è spesso decisiva per dimostrare i vizi.
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