L.R. Calabria 12/2012
Modifica all’articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 47 della l.r. Calabria n. 47/2011: introduce regimi di incentivo per il trasporto merci intermodale da o per la Calabria, compatibili con l’art. 93 TFUE, e consente contributi regionali all’Autorità portuale di Gioia Tauro, disciplinabili con accordi di programma o delibera di Giunta. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Incentivi all’intermodalità ferroviaria e contributi all’Autorità portuale di Gioia Tauro
Incentivi all’intermodalità e contributi all’Autorità portuale di Gioia Tauro
La legge regionale Calabria 11 aprile 2012, n. 12 interviene sull’articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, rafforzando gli strumenti regionali di sostegno alla logistica e al trasporto merci. La disciplina opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Calabria.
Regimi di incentivo per il trasporto merci ferroviario
La Regione Calabria è autorizzata a istituire regimi di incentivo per favorire l’intermodalità del trasporto delle merci in partenza o a destinazione del territorio regionale, con specifico riferimento all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Gli incentivi devono essere compatibili con i trattati e, in particolare, con l’articolo 93 TFUE, richiamato espressamente dalla norma.
Contributi all’Autorità portuale di Gioia Tauro
Nell’ambito delle medesime finalità perseguite dall’articolo 47 della legge regionale modificata, la Regione Calabria può erogare contributi all’Autorità portuale di Gioia Tauro per il perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali. La legge prevede che tali contributi possano essere:
- disciplinati mediante appositi accordi di programma tra Regione Calabria e Autorità portuale;
- oppure disposti con delibera della Giunta regionale.
Modifica del riferimento ai benefici previsti
La legge sostituisce, nel comma 5 dell’articolo 47 della l.r. n. 47/2011, la locuzione «degli incentivi previsti» con «delle misure previste». La modifica aggiorna il rinvio normativo rendendolo coerente con l’ampliamento degli strumenti di sostegno contemplati dalla disciplina regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non contiene una disciplina temporanea limitata a specifici esercizi o eventi, né elementi che ne rendano oggi l’applicazione esaurita; resta quindi una modifica normativa strutturale al testo vigente.
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