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Legge

L.R. Calabria 9/2012

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino

Normativa regionaleL.R. Calabria 9/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 9/2012 modifica la l.r. 8/2008 sul riordino dell’organizzazione turistica regionale, introducendo tra i principi di settore sistemi premiali per iniziative imprenditoriali e la rivisitazione coordinata della segnaletica turistico-culturale con marchio unico regionale e informazioni anche in inglese. Modifica inoltre la presentazione delle domande di partecipazione alle Province, senza vincolo di residenza nel territorio regionale. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina dell’organizzazione turistica regionale calabrese

Modifiche alla disciplina dell’organizzazione turistica regionale

La legge regionale Calabria 28 marzo 2012, n. 9 interviene sulla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, che disciplina il riordino dell’organizzazione turistica regionale. Il provvedimento aggiorna alcuni principi e regole operative della promozione turistica regionale, con effetti applicabili nel territorio della Regione Calabria.

Obiettivi e indirizzi della politica turistica regionale

La modifica all’articolo 1 della l.r. 8/2008 integra i principi ispiratori della programmazione turistica regionale. Viene infatti rafforzata la logica di sostegno allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso strumenti premiali per iniziative imprenditoriali ritenute funzionali a tale obiettivo.

Inoltre, viene esplicitata l’esigenza di una revisione coordinata della segnaletica turistico-culturale regionale, sotto il profilo dei contenuti, del format e dell’immagine.

Segnaletica turistico-culturale e marchio unico regionale

La disciplina introdotta prevede che la segnaletica turistico-culturale regionale sia rivisitata in modo coordinato e che essa riporti obbligatoriamente:

  • il marchio turistico unico della Regione Calabria;
  • le informazioni anche in lingua inglese.

La norma mira quindi a rendere omogenea e più riconoscibile la comunicazione turistica regionale.

Presentazione delle domande alle Province

La modifica dell’articolo 29 della l.r. 8/2008 elimina il vincolo territoriale precedentemente collegato alla residenza del richiedente. La domanda di partecipazione deve essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Non risultano nella legge termini di applicazione limitata o regimi transitori specifici.

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