L.R. Calabria 13/2012
Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria rafforza tutela, qualità e sicurezza del lavoro e il contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Istituisce e disciplina Commissione regionale, CAE, cabina ispettiva e ORCES, prevede parametri di regolarità, controlli negli appalti e misure premiali, campagne informative e regole finanziarie. Le norme su bandi, controlli e programmi si applicano nei limiti e termini previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.
Tutela della sicurezza e qualità del lavoro, contrasto al lavoro irregolare in Calabria
Tutela della sicurezza e qualità del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
La legge regionale della Calabria disciplina un sistema di interventi per la tutela della sicurezza, della qualità e della regolarità del lavoro, con particolare attenzione all’emersione del lavoro sommerso e al coordinamento delle attività di vigilanza. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Calabria e si integra con la normativa statale, con gli indirizzi dell’Unione europea e con lo Statuto regionale.
Finalità della legge
La Regione orienta la propria azione a promuovere la piena occupazione, la stabilità e la sicurezza del lavoro, le pari opportunità, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la valorizzazione delle competenze professionali, l’accesso al credito, la formazione permanente e il contrasto di ogni forma di lavoro sommerso e irregolare. La legge mira inoltre a rafforzare coesione sociale, integrazione degli immigrati e qualità complessiva della condizione lavorativa.
Funzioni della Regione e programmazione annuale
La Regione individua indirizzi generali, modalità, misure e strumenti per favorire l’emersione del lavoro irregolare e svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi, anche avvalendosi della Commissione regionale. La Giunta regionale, con il supporto tecnico della Commissione, definisce annualmente obiettivi specifici, interventi prioritari e risorse per i processi di emersione e, sentita la commissione consiliare competente, delibera gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale.
Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare
La Commissione regionale della Calabria per l’emersione del lavoro non regolare opera anche tramite sedi e servizi distribuiti sul territorio e può avvalersi della collaborazione di dipartimenti regionali ed enti in house mediante protocolli di collaborazione. Su richiesta del Presidente possono essere assegnate specifiche professionalità della Regione o di altri enti strumentali, previo nulla osta del dirigente competente.
I compiti, le attività e il funzionamento della Commissione sono rimessi a un regolamento della Giunta regionale, che disciplina anche nomina del Presidente e dei componenti, incompatibilità, rappresentanza delle parti sociali e degli enti partecipanti. Fino all’adozione del nuovo regolamento resta applicabile il regolamento regionale 23 settembre 2009, n. 14.
La Commissione e il suo Presidente durano in carica cinque anni e operano senza soluzione di continuità, salvo la disciplina sulla prorogatio degli organi amministrativi. Presidente e componenti non percepiscono compensi o indennità; è riconosciuto solo il rimborso documentato delle spese di trasferta. La Commissione può avvalersi di unità organizzative di progetto istituite dalla Giunta regionale nei limiti previsti dalla normativa organizzativa regionale.
Funzioni della Commissione
La Commissione determina le condizioni per avviare processi di emersione e redige annualmente un atto di indirizzo, programmazione e previsione finanziaria approvato dalla Giunta, previo parere della commissione consiliare competente. Le principali funzioni riguardano studi, analisi, monitoraggio, coordinamento interistituzionale e supporto alle politiche regionali sul lavoro.
In particolare, la Commissione:
- svolge studi e analisi sul lavoro sommerso, irregolare, sulla qualità del lavoro e sulle dinamiche economiche con riflessi sul mercato del lavoro;
- redige annualmente il rapporto sull’economia sommersa e sul lavoro non regolare in Calabria;
- gestisce e aggiorna la banca dati della Centrale di Allarme Emersione;
- assicura il coordinamento con gli enti preposti al contrasto del lavoro sommerso e irregolare;
- collabora con l’Autorità di Gestione nella definizione di bandi e misure connesse all’emersione e alla sicurezza del lavoro;
- sottoscrive protocolli con la Stazione Unica Appaltante per garantire il rispetto delle procedure sulla trasparenza negli appalti;
- promuove azioni di accompagnamento delle imprese verso regolarità, qualità e legalità;
- promuove il coordinamento delle attività di vigilanza svolte da enti locali e aziende sanitarie.
La Commissione collabora con i dipartimenti regionali nell’esecuzione delle procedure di attuazione dei progetti, mentre restano ai dipartimenti competenti i pagamenti degli obblighi contrattuali. Può inoltre essere soggetto attuatore di specifiche misure dei Programmi Operativi Regionali rientranti nelle proprie competenze.
Centrale di Allarme Emersione
Presso la sede operativa della Commissione è istituita la Centrale di Allarme Emersione (CAE), banca dati nella quale confluiscono le imprese per le quali siano state accertate in via definitiva infrazioni in materia di lavoro sommerso e non regolare e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Cabina di concertazione per le politiche ispettive
La Regione promuove il coordinamento e l’integrazione tra le funzioni ispettive degli organismi istituzionali, statali e comunali, e lo scambio di informazioni tra i soggetti preposti al controllo. Presso la sede della Commissione è istituita la Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive, di controllo e di contrasto, composta dagli enti di vigilanza e previdenziali, dalle associazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali e dall’ANCI.
La Regione può destinare fino al 10% delle risorse previste dall’articolo sulle disposizioni finanziarie per rafforzare l’attività ispettiva sul territorio. Gli organi ispettivi non solo accertano le infrazioni, ma svolgono anche attività di supporto alle imprese che intendono regolarizzarsi.
Regolamento di attuazione
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione, previo parere della commissione consiliare competente. Il regolamento disciplina anche il coordinamento e lo scambio di informazioni con i soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di lavoro, sicurezza, salute e previdenza sociale, nonché le procedure e il funzionamento della CAE.
Parametri di regolarità e congruità del lavoro
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Regione, tramite la Commissione e in concertazione con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, individua parametri di regolarità e congruità del lavoro, articolati per settore e per categorie di impresa. In sede di concertazione può essere esclusa l’applicabilità dei parametri a particolari settori.
I parametri definiscono il rapporto tra quantità e qualità dei beni e servizi offerti e quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall’indice di congruità individuato. Gli indici sono revisionati ogni tre anni. I dati necessari alla loro elaborazione devono essere richiesti in ogni rapporto contrattuale tra impresa e Regione.
Se emerge una difformità, il dipartimento competente la segnala al datore di lavoro entro sei mesi dalla ricezione dei dati. Il destinatario ha 30 giorni per presentare documentazione e giustificazioni; la Regione decide entro 60 giorni, trascorsi i quali le giustificazioni si intendono accolte. In caso di mancato accoglimento, l’amministrazione può ridurre o revocare agevolazioni ed erogazioni, anche con recupero parziale o totale, secondo proporzionalità. Tali provvedimenti non incidono sui rapporti di lavoro né sui contributi previdenziali dovuti.
Contrasto del lavoro non regolare negli appalti e nei contributi
Nelle procedure di gara e di affidamento gestite dalla Stazione Unica Appaltante, la verifica di regolarità amministrativa richiede all’impresa aggiudicataria la documentazione sui rapporti di lavoro instaurati e da instaurare e la dichiarazione unica on-line UNILAV, se non già acquisita. La SUA può avvalersi della Direzione regionale del lavoro, di INPS, INAIL, Guardia di finanza e della Commissione.
I bandi e le lettere di invito devono imporre ai beneficiari l’applicazione, nell’esecuzione degli appalti e nei confronti di tutti i lavoratori, delle condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria. L’obbligo vale per tutto il periodo in cui il soggetto beneficia di agevolazioni, anche indirette, fino all’approvazione della rendicontazione, e si estende ai subappalti.
Se l’obbligo viene violato, gli organi ispettivi possono accertare la violazione e ciò comporta riduzione delle erogazioni, recupero totale o parziale, e nei casi più gravi o di recidiva l’esclusione fino a cinque anni da ulteriori benefici, appalti o finanziamenti regionali. Il procedimento deve essere comunicato entro dieci giorni alla Presidenza della Giunta e alla Commissione per l’iscrizione nella CAE.
Prima dell’affidamento o dell’erogazione dei contributi regionali deve essere acquisito un certificato della Commissione che attesti l’assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti negativi e l’assenza di iscrizione nella CAE.
Criteri di premialità per salute e sicurezza nei lavori pubblici
Per i lavori e le opere pubbliche di interesse regionale e realizzati sul territorio regionale, nelle procedure relative alle attività dell’allegato XI del d.lgs. 81/2008, le stazioni appaltanti devono preferire il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e possono autorizzare varianti migliorative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’eventuale scelta del prezzo più basso deve essere adeguatamente motivata con specifico riferimento alla tutela della sicurezza.
La disciplina si applica alle procedure avviate e concluse da Regione, enti, aziende e agenzie dipendenti, società partecipate, enti pubblici territoriali e organismi collegati, soggetti che beneficiano di contributi finanziari di tali soggetti, e associazioni, unioni e consorzi costituiti da essi. Le varianti devono essere finalizzate, tra l’altro, a eliminare o ridurre interferenze tra cantiere e ambiente, tra fasi lavorative, i rischi specifici, e a migliorare l’organizzazione del cantiere, il controllo di attrezzature e apprestamenti e la gestione di subappalti e subcontratti.
Responsabilità sociale delle imprese e marchio etico
La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese come strumento di miglioramento della qualità del lavoro, definendo con deliberazione di Giunta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri per la valutazione delle imprese operanti nel territorio regionale. La definizione avviene previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative di imprese, lavoratori, consumatori e utenti, e previo parere delle commissioni consiliari competenti.
Nella valutazione assumono rilievo, in via prioritaria, l’applicazione di clausole per salvaguardare livelli occupazionali e salariali e diritti acquisiti, i progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il rispetto della normativa su immigrazione e integrazione, il numero di infortuni, la quota di lavoratori a tempo indeterminato, le assunzioni stabili effettuate negli ultimi cinque anni e la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
La Regione promuove inoltre il marchio etico, come elemento distintivo regionale, concedibile alle aziende socialmente responsabili, per sensibilizzare i cittadini contro lavoro minorile e nero, promuovere imprese che non utilizzano lavoro minorile o nero e rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti.
Disposizioni specifiche per il settore agricolo
Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e monitorare il lavoro stagionale agricolo, sono istituiti presso i centri regionali per l’impiego elenchi di prenotazione su base provinciale o territoriale, a cui possono aderire volontariamente i lavoratori disponibili ad assunzioni o riassunzioni nelle imprese agricole. L’istituzione avviene senza oneri per il bilancio regionale e previa stipula di protocolli con i centri per l’impiego competenti.
La regolamentazione degli elenchi, eventualmente gestiti in via telematica, è demandata a un atto della Giunta regionale, previa intesa con i centri per l’impiego e con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. La disposizione del comma 3 risulta abrogata.
Campagne di informazione e sensibilizzazione
La Regione promuove e organizza, d’intesa con la Commissione regionale, campagne di sensibilizzazione, conoscenza e informazione sull’economia sommersa e sulla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le attività possono essere svolte da consulenti esterni o da professionalità interne alla Regione a titolo gratuito. Il regolamento di attuazione definisce criteri e modalità per tali campagne.
Osservatorio regionale sull’economia sommersa
Presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro è istituito l’Osservatorio regionale della Calabria sull’economia sommersa (ORCES). L’Osservatorio svolge studi e analisi sulle principali problematiche dell’economia sommersa e dei loro riflessi sul mercato del lavoro, supporta la programmazione regionale in materia di emersione del lavoro non regolare, sviluppo delle imprese e incremento dell’occupazione, e sorveglia l’applicazione della legge.
L’ORCES costruisce anche una banca dati integrata in collaborazione con i soggetti istituzionalmente preposti alla gestione e al controllo del mercato del lavoro. La sua attività comprende osservazione e analisi di variabili connesse al sommerso, rilevazioni territoriali, analisi del lavoro regolare per territorio, studi empirici sull’impatto del sommerso sull’economia locale, mappatura dei sistemi locali produttivi e analisi dei settori a rischio di sfruttamento o lavoro sommerso della manodopera straniera. I componenti operano gratuitamente; composizione, nomine esterne e funzionamento sono rimessi al regolamento di attuazione.
Disposizioni finanziarie
Per l’esercizio in corso la legge prevede un onere di 300.000 euro, coperto con 196.000 euro delle risorse disponibili sull’UPB 4.3.02.05, capitolo 2233114, e con 104.000 euro delle risorse disponibili sull’UPB 8.1.01.01. La disponibilità è utilizzata nell’esercizio in corso imputando la spesa all’UPB 4.3.02.05, con autorizzazione alla Giunta a introdurre le necessarie variazioni al documento tecnico di bilancio.
Per gli anni successivi la copertura è rinviata alle leggi di bilancio e alla legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti delle risorse autonome stanziate. La realizzazione di progetti e interventi può essere finanziata anche con fondi comunitari e nazionali destinati all’emersione del lavoro non regolare e alle politiche attive per l’occupazione.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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