L.R. Calabria 8/2012
Istituzione della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle Sacro Monte di Laino Borgo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria istituisce la Fondazione «Santuario delle Cappelle-Sacro Monte di Laino Borgo» per valorizzare il sito religioso, storico e culturale, promuovere il pellegrinaggio e favorirne l’inserimento nel patrimonio UNESCO. Disciplina soci fondatori, organi, comitato scientifico e copertura finanziaria iniziale di 5.000 euro per il solo esercizio in corso.
Istituzione della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle-Sacro Monte di Laino Borgo
Istituzione della Fondazione per il Santuario delle Cappelle-Sacro Monte di Laino Borgo
La legge regionale della Calabria promuove la costituzione della Fondazione «Santuario delle Cappelle-Sacro Monte di Laino Borgo», con sede presso la casa comunale di Laino Borgo. L’intervento è finalizzato alla valorizzazione di un bene religioso, storico, architettonico, artistico e culturale di rilievo territoriale, con specifica attenzione al contesto del Sacro Monte dell’Italia meridionale.
Finalità e obiettivi
La fondazione nasce per:
- promuovere la cultura del pellegrinaggio autoctono;
- valorizzare i percorsi di fede lainigeni;
- tutelare e promuovere il pregio storico, architettonico, artistico e culturale del sito;
- favorire, insieme alle altre istituzioni interessate, l’inserimento del sito nel patrimonio UNESCO.
L’ambito di applicazione è esclusivamente regionale e riguarda la Calabria, con riferimento al sito di Laino Borgo.
Costituzione e soggetti fondatori
Il Presidente della Giunta regionale è incaricato di compiere gli atti esecutivi necessari per la costituzione della fondazione e per l’adesione della Regione Calabria come socio fondatore, previa deliberazione della Giunta regionale. Egli provvede anche alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e al versamento della somma destinata alla dotazione iniziale.
Alla costituzione partecipano come soci fondatori:
- Regione Calabria;
- Comune di Laino Borgo;
- Diocesi di Cassano allo Jonio;
- Centro Internazionale di Studi «La Gerusalemme di Laino»;
- Università degli Studi della Calabria, previa necessaria intesa.
La Giunta regionale verifica la conformità dello statuto della fondazione alla legge e alle finalità del provvedimento.
Patrimonio della fondazione
Il patrimonio è formato da una pluralità di apporti, tra cui:
- contributi in denaro indicati nell’atto costitutivo e versati dai fondatori, oltre a eventuali incrementi patrimoniali;
- conferimenti, donazioni, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità e altri introiti provenienti da fondatori, enti pubblici e soggetti privati;
- contributi dei fondatori;
- proventi di qualsiasi attività svolta dalla fondazione.
Organi e partecipazione istituzionale
La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione secondo lo statuto. Sono membri di diritto del consiglio:
- il Presidente pro tempore della Regione Calabria o un delegato;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Laino Borgo o un delegato;
- il Vescovo pro tempore della Diocesi di Cassano Jonio o un delegato;
- il Presidente pro tempore del Centro Internazionale di Studi «La Gerusalemme di Laino» o un delegato;
- il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Calabria o un delegato.
Le modalità di partecipazione della Regione e degli altri soggetti pubblici e privati nel consiglio di amministrazione sono rimesse allo statuto.
Comitato scientifico e programmazione delle attività
La programmazione delle attività della fondazione è affidata a un comitato scientifico, richiamato nel quadro della disciplina regionale sulle fondazioni culturali. Il comitato è composto da:
- Sindaco del Comune di Laino Borgo o suo delegato;
- Presidente del Centro Internazionale di Studi «La Gerusalemme di Laino» o suo delegato;
- Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Calabria o suo delegato;
- due eminenti studiosi della materia designati dal Magnifico Rettore.
Rapporti istituzionali
La fondazione è chiamata a instaurare rapporti istituzionali con le amministrazioni dei Sacri Monti dell’Italia settentrionale e con altre fondazioni, enti e istituzioni che perseguano finalità analoghe.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione dell’articolo sulla costituzione della fondazione, la legge quantifica per l’esercizio in corso un onere di 5.000 euro, coperto mediante riduzione delle risorse disponibili nell’UPB 8.1.01.02 del bilancio regionale, relativa ai fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di investimento.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di bilancio. Per gli anni successivi, gli oneri a regime sono coperti nei limiti delle risorse autonome disponibili, tramite la legge di bilancio annuale e la legge finanziaria di accompagnamento.
Entrata in vigore e stato di attualità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Si tratta di un atto istitutivo che ha ormai avuto piena attuazione nel tempo; per la sua natura e per il collegamento a un esercizio finanziario iniziale ormai concluso, è da considerarsi sostanzialmente obsoleto ai fini pratici attuali.
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