L.R. Calabria 11/2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 22 novembre 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 11/2012 modifica alcuni articoli della l.r. n. 28/2010 sullo sport: disciplina la nomina di alcuni rappresentanti tramite avviso pubblico, amplia i contributi regionali per progetti nazionali di promozione motoria e chiarisce soggetti e modalità per l’individuazione dei beneficiari di premi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Modifiche alla legge regionale Calabria n. 28/2010 in materia di sport e attività motoria
Modifiche alla disciplina regionale sullo sport
La legge regionale Calabria 11 aprile 2012, n. 11 interviene sulla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, aggiornandone alcune disposizioni in materia di organismi sportivi, contributi per la promozione dell’attività motoria e criteri di attribuzione di premi e benefici.
Nomina di alcuni rappresentanti regionali
Viene precisato che i rappresentanti indicati nelle lettere j), k) e l) del comma 3 dell’articolo 9 sono nominati dalla Giunta regionale previa valutazione delle competenze sportive acquisite, all’esito di un avviso pubblico. La norma valorizza quindi un procedimento comparativo fondato su competenze specifiche nel settore sportivo.
Contributi per progetti nazionali di promozione motoria
La Regione può concedere contributi a sostegno di progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell’attività motoria. I progetti devono essere organizzati dai comitati provinciali e regionali del CONI, dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS riconosciuti dal CONI e dall’Ufficio scolastico regionale – Coordinamento attività motorie fisico sportive.
Soggetti beneficiari e criteri per i premi
Per i premi previsti dalla disciplina regionale, i soggetti beneficiari sono individuati su proposta dei comitati periferici del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CIP. La quantificazione del premio e le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Osservatorio per lo sport.
Significato degli acronimi
La legge inserisce espressamente il significato di alcuni acronimi utilizzati nel testo normativo:
- FSN: Federazioni Sportive Nazionali
- DSA: Discipline Sportive Associate
- EPS: Enti di Promozione Sportiva
- CIP: Comitato Italiano Paralimpico
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non risultano norme transitorie ulteriori nel testo fornito.
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