L.R. Calabria 10/2012
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria disciplina misure per individuazione precoce, diagnosi, supporto scolastico e inserimento lavorativo delle persone con DSA. Prevede formazione di personale scolastico e sanitario, contributi a enti locali/distretti sociali, un piano regionale annuale e regole per i concorsi pubblici regionali. È una disciplina generale tuttora applicabile, nei limiti delle risorse di bilancio annuali.
Interventi regionali della Calabria a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Disposizioni regionali calabresi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento
La legge regionale della Calabria riconosce e disciplina interventi a favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in coerenza con la normativa statale e con i principi costituzionali. La finalità è favorire inclusione scolastica, formativa, sanitaria e lavorativa sul territorio regionale.
Ambito di applicazione e definizioni
La Regione Calabria riconosce come DSA la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, considerate disturbi che possono ostacolare il pieno sviluppo della persona. Le definizioni richiamano le principali difficoltà di lettura, scrittura e calcolo.
I disturbi possono presentarsi singolarmente o in associazione. Nell’interpretazione delle definizioni deve essere considerata l’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Finalità dell’intervento regionale
La disciplina regionale mira a:
- garantire condizioni di piena realizzazione nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e negli altri contesti di sviluppo della persona;
- promuovere la diagnosi precoce;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali e favorire il successo scolastico e formativo;
- sensibilizzare e formare insegnanti, formatori, referenti scolastici, operatori socio-sanitari e famiglie;
- promuovere iniziative di riabilitazione, apprendimento facilitato, integrazione e pari opportunità;
- assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo.
Formazione del personale scolastico e sanitario
La programmazione regionale della formazione deve prevedere interventi per l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale e del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell’infanzia.
Per i docenti e dirigenti scolastici la formazione è finalizzata a rafforzare:
- la conoscenza delle problematiche dei DSA e della loro precoce individuazione;
- l’uso di strategie didattiche adeguate, anche in raccordo con centri di ricerca, associazioni, agenzie e istituzioni educative;
- la conoscenza di strumenti compensativi e misure dispensative;
- l’adozione di percorsi educativi personalizzati con soluzioni compensative e dispensative nel corso del ciclo di studi;
- l’attenzione, nella scelta dei libri di testo, verso editori che forniscano i testi in formato digitale.
Per gli operatori socio-sanitari la formazione è orientata a consentire loro di:
- fornire consulenza ai docenti;
- distinguere tra disturbi dell’apprendimento e DSA;
- diagnosticare e attestare i DSA secondo le linee guida della Consensus Conference 2007 e successivi aggiornamenti;
- fornire interventi riabilitativi;
- collaborare con i docenti nella stesura e attuazione del piano didattico personalizzato per ciascun alunno con DSA.
La formazione degli operatori sanitari è assicurata dalle ASP competenti nell’ambito della programmazione annuale; quella degli operatori scolastici tramite corsi gestiti da università e associazioni riconosciute dal MIUR come enti formatori.
Individuazione precoce e diagnosi
Le istituzioni scolastiche, comprese quelle paritarie e dell’infanzia, devono attivare interventi idonei a individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA e avvisare tempestivamente le famiglie per l’avvio del percorso diagnostico.
La diagnosi di DSA è effettuata in forma multidisciplinare nell’ambito dei trattamenti specialistici del Servizio sanitario regionale e viene comunicata alla famiglia e alla scuola, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Le ASP possono inoltre prevedere che la diagnosi sia effettuata, sempre in forma multidisciplinare, da strutture private autorizzate e accreditate con competenze specifiche sui DSA, purché adottino protocolli diagnostici conformi alle raccomandazioni della Consensus Conference 2007.
Misure educative e didattiche di supporto
Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto, nei percorsi di istruzione e formazione, a strumenti compensativi e dispensativi, nonché a flessibilità scolastica, secondo gli indirizzi ministeriali, per svolgere un percorso capace di valorizzarne le potenzialità.
Le istituzioni scolastiche, in raccordo con i servizi di neuropsichiatria infantile delle ASP, devono garantire:
- didattica individualizzata e forme flessibili di lavoro scolastico;
- misure dispensative, tra cui l’esonero dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, tempi più lunghi per le prove scritte e modalità di valutazione coerenti con il tipo di difficoltà;
- strumenti compensativi come calcolatrice, registratore, computer con videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale, tavola pitagorica, formulari, mappe e altri strumenti analoghi.
Le misure adottate devono essere monitorate dai docenti per verificarne efficacia e raggiungimento degli obiettivi. Per favorire la coerenza tra attività scolastica e studio domestico, è prevista l’utilizzazione degli stessi strumenti a casa e a scuola tramite contratti di comodato d’uso. Negli istituti scolastici è inoltre prevista la figura del referente scolastico per i DSA.
Contributi a enti locali, distretti sociali e famiglie
La Regione concede annualmente contributi ai comuni capofila dei distretti sociali, nell’ambito dei piani di zona, per progetti innovativi finalizzati a:
- rilevare i casi di sospetto DSA;
- monitorare gli interventi;
- sostenere autonomia, potenziamento delle abilità e riabilitazione delle persone con diagnosi accertata;
- promuovere anche esperienze formative residenziali e di gruppo.
Nella concessione dei contributi si tiene conto delle fasce sociali svantaggiate.
Piano regionale e coordinamento finanziario
La Giunta regionale adotta annualmente, con deliberazione, un piano per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge. Il piano è elaborato dai dipartimenti competenti anche sulla base delle indicazioni dei piani di zona previsti dalla normativa regionale sui servizi sociali e stabilisce le modalità di integrazione finanziaria a livello distrettuale tra servizi sociali e servizi sanitari.
Misure per l’inserimento lavorativo e concorsi pubblici regionali
La legge assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità e di accesso al lavoro.
Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Calabria e dai suoi enti strumentali, per le prove scritte dei candidati con DSA devono essere garantite, a richiesta e in presenza della certificazione prescritta:
- la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale;
- l’utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo;
- il prolungamento dei tempi previsti per lo svolgimento delle prove.
Il candidato deve presentare, con la domanda di partecipazione, una certificazione medica rilasciata dalle strutture competenti che attesti il disturbo e specifichi strumenti compensativi e misure dispensative necessarie. La Giunta regionale deve adottare apposite linee guida, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, per uniformare l’operato delle commissioni esaminatrici.
Copertura finanziaria
Gli oneri per la formazione prevista dall’articolo dedicato sono coperti, a regime, con risorse del Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013.
Gli oneri relativi alle misure di supporto scolastico e ai contributi sono finanziati, per l’esercizio in corso, mediante riduzione di un fondo regionale apposito e con l’istituzione di una specifica unità previsionale di base; la Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli anni successivi, gli oneri sono quantificati a regime e devono essere coperti nei limiti delle effettive disponibilità di risorse autonome tramite la legge di bilancio annuale e la legge finanziaria di accompagnamento.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Le previsioni finanziarie iniziali risultano riferite a specifici esercizi e programmi di spesa, mentre la disciplina sostanziale in materia di DSA ha carattere generale e continua a operare nell’ambito regionale.
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