Sentenza n. 2560/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rifiuto del Comune di pagare le quote di riparto delle spese di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell’ATO per gli anni 2004-2012
Esito
Favorevole al ricorrente (ente d'ambito)
La controversia
L’Autorità d’Ambito ha chiesto l’accertamento del proprio diritto e la condanna del Comune al pagamento di € 59.991,33, oltre interessi legali dalle singole scadenze, per le quote di riparto delle spese della segreteria tecnico-operativa relative agli anni 2004-2012. Ha dedotto che la convenzione di cooperazione tra gli enti locali e il regolamento dell’ATO ponevano le spese a carico dei Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione, e che i bilanci preventivi e consuntivi avevano quantificato le quote; il Comune aveva versato soltanto quella del 2003. Il precedente procedimento monitorio davanti al Tribunale di Messina si era concluso con sentenza definitiva del 21 marzo 2017 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria e revocato il decreto ingiuntivo. Il Comune ha eccepito l’assenza di un atto scritto che legittimasse il credito, l’assenza di copertura finanziaria, l’incertezza e inesigibilità della pretesa e la prescrizione, richiamando la natura periodica delle prestazioni.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il termine perentorio di tre mesi dalla definitività della pronuncia declinatoria di giurisdizione per la riassunzione o riproposizione non era stato rispettato: il precedente giudizio deve quindi considerarsi estinto e non si sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Ha tuttavia esaminato il ricorso del 2026 come autonomo e nuovo giudizio. Ha respinto l’eccezione di prescrizione: il rapporto deriva da un accordo fra pubbliche amministrazioni, non da un contratto di somministrazione o appalto; benché il mancato rispetto del termine per la translatio faccia venir meno l’effetto interruttivo-sospensivo della domanda, permane l’effetto interruttivo istantaneo e risultano allegati ulteriori atti interruttivi, non specificamente contestati dal Comune. Ha respinto l’eccezione di mancanza dell’atto legittimante, poiché agli atti risultavano la deliberazione del commissario ad acta del 6 ottobre 2004, la convenzione di cooperazione e il regolamento della segreteria tecnico-operativa. Ha respinto anche l’eccezione relativa alla copertura finanziaria, precisando che l’attestazione non è requisito di validità della deliberazione di spesa, ma condizione della sua esecutività. Ritenuta provata la posizione debitoria sulla base della documentazione, ha accolto la domanda e accertato il diritto al pagamento di € 59.991,33, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, condannando il Comune. Spese compensate; il Comune deve rifondere il contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 59, comma 4, l. 69/2009
Posto che non risulta essere stato rispettato il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della detta sentenza per la “riassunzione”, “riproposizione” o “prosecuzione” del giudizio, a termini dell’art. 59, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 11 cod. proc. amm. citati, occorre dichiarare l’estinzione dell’originario giudizio nonché la mancata conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda proposta (fatto salvo quanto si dirà appresso).
La riassunzione o riproposizione dopo la declinatoria di giurisdizione deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato; in mancanza, il giudizio originario si estingue e non si conservano gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferma la possibilità di introdurre un nuovo giudizio.
art. 11 c.p.a.
Posto che non risulta essere stato rispettato il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della detta sentenza per la “riassunzione”, “riproposizione” o “prosecuzione” del giudizio, a termini dell’art. 59, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 11 cod. proc. amm. citati, occorre dichiarare l’estinzione dell’originario giudizio nonché la mancata conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda proposta (fatto salvo quanto si dirà appresso).
La mancata prosecuzione tempestiva del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione comporta l’estinzione del processo originario e la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Invero, la vicenda sostanziale in esame non è riconducibile né al contratto di somministrazione né al contratto di appalto, venendo in evidenza - come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Messina nella sopra citata sentenza n. OMISSIS- del 21 marzo 2017 - un accordo fra pubbliche amministrazioni (ciò che rileva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. ai fini della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo della presente controversia, venendo in rilievo una vicenda in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione […] degli accordi fra pubbliche amministrazioni”, come plausibilmente statuito dalla richiamata decisione del Tribunale di Messina).
Le controversie relative all’esecuzione di un accordo fra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa; il rapporto in esame non è qualificabile come somministrazione o appalto.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il principio di non contestazione, codificato dall’art. 115 c.p.c. e dall’art. 64, comma 2, c.p.a., implica che, nell’ambito del processo amministrativo, i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, menzionato nel comma 1 del medesimo art. 64 c.p.a., con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione fa assurgere a prova piena quanto dedotto dal ricorrente, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione.
Nel processo amministrativo, una volta assolto l’onere di allegazione, i fatti specificamente non contestati acquistano valore di prova piena e dispensano la parte dall’ulteriore prova.
art. 191 d.lgs. 267/2000
Invero, per la giurisprudenza l’attestazione di copertura finanziaria non è più nemmeno un requisito di validità (come era, invece, in vigenza dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che prevedeva la “nullità di diritto” dell’atto di spesa che ne fosse privo) ma accede, completandola, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa, della quale diventerebbe una semplice condizione di esecutività.
L’attestazione di copertura finanziaria non costituisce requisito di validità dell’atto di spesa, ma ne condiziona l’esecutività.
Massime di principio
- Dopo una pronuncia definitiva che declina la giurisdizione, la mancata riassunzione o riproposizione entro il termine perentorio di tre mesi determina l’estinzione del giudizio originario e la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda; resta possibile introdurre un nuovo giudizio autonomo.
- Le controversie sull’esecuzione di accordi conclusi fra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non vanno qualificate, per il solo carattere periodico delle prestazioni, come controversie da contratto di somministrazione o di appalto.
- Il mancato rispetto del termine per la translatio iudicii fa venir meno l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione prodotto dalla domanda, ma non l’effetto interruttivo istantaneo; ulteriori atti interruttivi allegati e non specificamente contestati possono essere considerati provati.
- Nel processo amministrativo, i fatti ritualmente allegati e non specificamente contestati assumono valore di prova piena, esonerando la parte che li ha allegati dall’ulteriore dimostrazione.
- L’attestazione di copertura finanziaria, secondo la regola applicata dal giudice, non è requisito di validità della deliberazione o determinazione di spesa, ma condizione della sua esecutività.
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