Circolare numero 24 del 17-02-2012
1. Introduzione 2. Primo parametro: “Costituzione in giudizio” 2.1 Cause ostative interne al processo 2.2 Cause ostative esterne al processo 2.3 Modalità di registrazione delle cause ostative 3. Secondo parametro: “Presenza in udienza” 4. Terzo parametro “Parcellazione di tutti i giudizi” 5. Quarto parametro “Aggiornamento delle procedure” 6. Definizione dei trimestri e tempistica della rilevazione dei parametri 7. Utilizzo dei parametri trimestrali per i pagamenti 8. Mancato adempimento dell’obbligazione professionale 9. Modalità di monitoraggio delle percentuali di realizzazione dei parametri 10. Situazioni di “elevata criticità”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione del regolamento INPS sui compensi professionali degli avvocati, aggiornato dalla determinazione presidenziale n. 89 del 9 agosto 2010. Vengono descritti i quattro parametri qualificanti l’obbligazione professionale, le modalità di registrazione in SISCO, le cause ostative che incidono su costituzione e presenza in udienza, la parcellazione tramite Parcelleweb, l’aggiornamento delle procedure informatiche e le regole per la rilevazione trimestrale e annuale dei parametri ai fini degli acconti e dei saldi. La circolare chiarisce inoltre l’imputazione del mancato adempimento al legale titolare del fascicolo e il ruolo dei coordinatori legali nella riassegnazione dei fascicoli in caso di assenze o trasferimenti.
Compensi professionali degli avvocati INPS e parametri di valutazione dell’obbligazione professionale
Compensi professionali degli avvocati INPS e parametri di valutazione dell’obbligazione professionale
La circolare descrive l’attuazione del regolamento INPS sui compensi professionali degli avvocati dell’Istituto, come modificato dalla determinazione presidenziale n. 89 del 9 agosto 2010. L’intervento introduce un sistema di misurazione dell’attività professionale basato su quattro parametri e su specifiche modalità di rilevazione informatica in SISCO e Parcelleweb.
Quadro normativo e finalità
L’art. 6, comma 1, del CCNL integrativo dell’8 gennaio 2003, in attuazione dell’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999, prevede che gli Enti disciplinino su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati secondo i principi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e in armonia con i criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato.
La determinazione presidenziale n. 89/2010 ha aggiornato il regolamento onorari dell’INPS, sostituendo il precedente impianto della determinazione n. 143/2007. La circolare chiarisce che la finalità del nuovo sistema è incentivare comportamenti virtuosi e favorire la deflazione del contenzioso, attraverso criteri più rigorosi e standardizzati di misurazione dell’attività degli avvocati.
Parametri qualificanti l’obbligazione professionale
Il regolamento, all’art. 5, comma 2, individua quattro parametri qualificanti:
- costituzione in giudizio;
- presenza in udienza;
- parcellazione di tutti i procedimenti definiti;
- regolare e tempestivo aggiornamento dei sistemi informativi e di comunicazione.
Il raggiungimento dei parametri è imputato all’avvocato titolare della pratica. La misura del compenso individuale dipende dalla percentuale di realizzazione dei singoli parametri e dal coefficiente di riparto; la percentuale complessiva è determinata dalla media aritmetica delle percentuali conseguite nei quattro ambiti. Se intervengono assenze dal servizio che comportano riduzione o mancata attribuzione dello stipendio, anche l’importo individuale è proporzionato in modo corrispondente.
Primo parametro: costituzione in giudizio
Per i giudizi in cui l’INPS agisce come ricorrente, attore o appellante, la verifica avviene tramite il campo "iscrizione a ruolo"; per i giudizi in cui l’Istituto è convenuto, la verifica si basa sul campo "costituzione in giudizio".
Nei ruoli passivi la costituzione deve avvenire entro la data della prima udienza. La mancata costituzione o la costituzione tardiva riducono la percentuale del parametro, salvo che ricorrano cause ostative debitamente motivate.
La circolare distingue tra:
- cause ostative interne al processo, connesse alla dinamica processuale;
- cause ostative esterne al processo, legate a eventi organizzativi o soggettivi indipendenti dal processo.
Tra le cause ostative interne rientrano, tra le altre, rinvio d’ufficio, rinvio ex art. 181 c.p.c., rinvio ex art. 348 c.p.c., differimento ex art. 168-bis c.p.c., rinnovi di notifica, rinvio per notifica a S.C.C.I. e integrazione del contraddittorio. In tali casi il sistema aggiorna automaticamente la nuova prima udienza in agenda e sterilizza il precedente termine ai fini del calcolo del parametro.
Il parametro è considerato realizzato anche senza costituzione nei casi di cancellazione della causa dal ruolo, estinzione pronunciata alla prima udienza e abbandono o rinuncia della controparte.
Tra le cause ostative esterne rientrano:
- mancata o tardiva trasmissione del ricorso da parte della struttura INPS che ha ricevuto la notifica;
- mancata tempestiva acquisizione o trasmissione del ricorso;
- mancata istruttoria, salvo questioni di diritto;
- cause soggettive esimenti, come malattia, maternità, aspettativa, trasferimento, missione, assegnazione temporanea, pensionamento o altre cause non codificate;
- definizione della pratica con esiti "acquisita erroneamente" o "trasferita ad altro settore".
Registrazione delle cause ostative
Per tutte le cause ostative è prevista un’apposita registrazione in SISCO. Nella maschera "Dati pratica", il giorno successivo alla prima udienza effettiva e in assenza di costituzione, compaiono i pulsanti "no costituzione" e "causa ostativa".
Se viene selezionata "causa ostativa", si apre un menu a tendina con le ipotesi previste e un campo note a testo libero per eventuali spiegazioni. La nota è obbligatoria quando la causa ostativa rientra tra le cause soggettive esimenti, per indicare con precisione la ragione soggettiva impeditiva della costituzione.
Secondo parametro: presenza in udienza
Il secondo parametro riguarda la presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti affidati, anche mediante sostituzione con altro avvocato dell’ente, di altri enti previdenziali, praticante avvocato o avvocati del libero foro quali sostituti d’udienza o domiciliatari.
La funzione SISCO dedicata alla presenza in udienza è stata aggiornata inserendo l’opzione "causa ostativa", equiparata alla presenza. Tale opzione ricorre sia quando l’udienza non viene tenuta, sia quando viene tenuta ma si verificano eventi che impediscono la presenza utile ai fini del parametro.
Sono considerate cause ostative, tra le altre:
- rinvio d’ufficio;
- rinvio per domanda riconvenzionale;
- differimento ex art. 168-bis c.p.c.;
- rinvio ex art. 181 c.p.c.;
- rinvio ex art. 309 c.p.c.;
- rinvio ex art. 348 c.p.c.;
- rinnovo di notifica tardiva o nulla;
- rinvio per notifica a S.C.C.I.;
- rinvio per integrazione del contraddittorio;
- cancellazione della causa dal ruolo;
- estinzione;
- abbandono di controparte o rinuncia;
- rinvio per astensione degli avvocati;
- esiti "acquisita erroneamente" o "trasferita ad altro settore";
- adunanza camerale nel giudizio di cassazione;
- udienze concomitanti nelle sedi critiche;
- cause soggettive esimenti;
- mancata costituzione giustificata.
Anche in questo caso, per le cause soggettive esimenti, è necessaria una nota che specifichi le ragioni dell’assenza.
Terzo parametro: parcellazione dei giudizi definiti
Il terzo parametro consiste nella parcellazione, esclusivamente attraverso sistemi informatici, di tutti i procedimenti definiti. La verifica avviene tramite la procedura Parcelleweb.
La circolare precisa che il numero delle parcelle da emettere è verificato nel trimestre successivo a quello di riferimento, sulla base delle parcelle presenti nel trimestre di riferimento nello stato "da emettere". La percentuale di realizzazione è calcolata con riferimento alle parcelle che risultano nello stato "emessa estensore".
Il conteggio tiene conto sia delle parcelle richieste da SISCO in modalità "Elaborazione automatica", sia di quelle richieste con modalità non automatica. Inoltre, nella sezione SISCO dedicata alle parcelle, il comando "stampa" produce un file PDF, senza che sia più necessaria la stampa cartacea obbligatoria.
Quarto parametro: aggiornamento delle procedure informatiche
Il quarto parametro riguarda il regolare e tempestivo aggiornamento dei sistemi informativi e di comunicazione dell’Istituto sullo stato del contenzioso e sull’attività svolta.
Dopo la circolare n. 132 dell’11 ottobre 2011, sono stati individuati i campi da monitorare sulla base delle attività svolte dall’unità organizzativa di supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario. I campi oggetto di verifica sono:
- acquisizione del ricorso o dell’atto introduttivo;
- acquisizione del nominativo dell’avvocato INPS assegnatario del fascicolo;
- costituzione in giudizio;
- aggiornamento delle udienze successive alla prima;
- registrazione delle sentenze.
La tempestività va letta in relazione alle scadenze processuali e alla corretta tenuta del fascicolo, in funzione dell’efficace difesa dell’Istituto e della tempestiva attivazione dei soggetti coinvolti.
La circolare riporta inoltre i criteri di riferimento temporale per le principali attività. In particolare:
- per l’acquisizione del ricorso o dell’atto introduttivo nei ruoli passivi, la data di riferimento è quella della notifica dell’atto e la tempestività coincide con la data di acquisizione;
- nei ruoli attivi, per il rito lavoro di primo e secondo grado, la data di riferimento è il deposito del ricorso, mentre per terzo grado, altri riti e altre giurisdizioni è la notifica del ricorso o dell’atto di citazione;
- per l’acquisizione del nominativo dell’avvocato assegnatario, la tempestività coincide con la data di acquisizione del nominativo rispetto alla data di assegnazione o riassegnazione;
- per la costituzione in giudizio, il riferimento è la data di costituzione e la rilevazione avviene sulla data di acquisizione della costituzione;
- per l’aggiornamento delle udienze, il riferimento varia a seconda del rito e del grado, tenendo conto delle udienze successive alla prima e di specifiche situazioni come trattazione riservata, interruzione, sospensione o decisione;
- per la registrazione delle sentenze, la tempestività è misurata rispetto alla data di pubblicazione della sentenza e alla data di inserimento in procedura.
La tempestività deve essere rilevata considerando come termine finale per l’aggiornamento il trimestre successivo a quello in cui si collocano le date di riferimento.
Trimestri di rilevazione e tempistica
I parametri trimestrali sono rilevati a montante, con inclusione nel trimestre successivo dei dati già acquisiti nei trimestri precedenti. Il termine ultimo per registrare gli eventi di ciascun trimestre è l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di riferimento.
A titolo esemplificativo, gli eventi del 1° trimestre, verificatisi dal 1° gennaio al 31 marzo, possono essere registrati in SISCO entro il 30 giugno, ai fini dell’applicazione della disciplina in esame.
Al termine di ciascun trimestre vengono rilevati i parametri parziali per la liquidazione degli acconti. I dati del quarto trimestre, comprendenti anche quelli dei primi tre, costituiscono la base per i parametri di rendimento dell’intero anno e per il saldo. Le rilevazioni dell’anno precedente diventano definitive il 31 maggio di ogni anno.
Per gli onorari compensati, è consentita fino al 30 settembre, e solo ai fini del raggiungimento dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 8 del regolamento, la parcellazione dei procedimenti definiti nell’anno precedente.
Utilizzo dei parametri per acconti e saldi
Le cadenze dei pagamenti in acconto e a saldo per onorari incassati e compensati restano invariate. I saldi sono liquidati sulla base dei parametri annuali definitivi rilevati al 31 maggio.
Se in un trimestre il rendimento è inferiore all’86%, la riduzione produce effetti solo provvisori: la penalizzazione può essere recuperata nei trimestri successivi.
Mancato adempimento e responsabilità del titolare del fascicolo
Il mancato adempimento delle singole obbligazioni professionali è imputato al legale titolare del fascicolo in SISCO. Per consentire tale imputazione, la procedura richiede l’indicazione della data di attribuzione del fascicolo, della data di legittima restituzione e della nuova data di assegnazione in caso di successione di altro legale.
I coordinatori legali competenti, periferici, distrettuali o centrali, devono provvedere tempestivamente alla riassegnazione dei fascicoli intestati ad avvocati pensionati, trasferiti, assegnati temporaneamente, in missione o malattia. Devono inoltre registrare in SISCO il nominativo del nuovo assegnatario e la decorrenza della riassegnazione. Nei casi di assenze temporanee, la riassegnazione è necessaria solo se la durata dell’assenza incide sulla correntezza degli affari del legale incaricato.
Monitoraggio e ulteriori situazioni di criticità
La circolare prevede che, a breve, saranno disponibili strumenti informatizzati per monitorare costantemente, anche a livello individuale, l’andamento dei quattro parametri e della loro media.
È infine previsto che il Direttore Generale, con proprie determinazioni e su proposta delle strutture competenti, d’intesa con il Coordinamento generale legale, possa individuare ulteriori "situazioni di elevata criticità" che comportino l’adozione di nuove ipotesi di cause ostative. Tali situazioni possono derivare dalla rilevanza e complessità del contenzioso, anche sotto il profilo ambientale, oppure da oggettive difficoltà organizzative, anche temporanee, degli uffici legali.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La disciplina dei compensi professionali degli avvocati dell’area professionale degli Enti Pubblici non Economici deriva dall’art. 6, comma 1, del CCNL integrativo dell’8 gennaio 2003, in attuazione dell’art. 33 del CCNL 16 febbraio 1999. Il sistema si fonda sui principi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e sui criteri analoghi vigenti per l’Avvocatura dello Stato. La determinazione presidenziale n. 89 del 9 agosto 2010 ha modificato il regolamento INPS sugli onorari, introducendo criteri più stringenti e parametri volti a incentivare comportamenti virtuosi e a favorire la deflazione del contenzioso.
Parametri qualificanti l’obbligazione professionale
Il nuovo sistema individua quattro parametri: costituzione in giudizio, presenza in udienza, parcellazione di tutti i giudizi definiti e regolare aggiornamento dei sistemi informativi. Il raggiungimento dei parametri è imputato all’avvocato titolare della pratica e la misura dell’importo individuale spettante è determinata dalla media aritmetica delle percentuali raggiunte nei quattro parametri, insieme al coefficiente di riparto. In caso di assenze dal servizio con riduzione o mancata attribuzione dello stipendio, l’importo individuale viene proporzionato analogamente.
Costituzione in giudizio e cause ostative
Per il primo parametro, la verifica avviene in SISCO tramite i campi relativi all’iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio, a seconda che l’INPS sia parte attiva o passiva. Nei ruoli passivi la costituzione deve avvenire entro la prima udienza; oltre tale termine il parametro si riduce, salvo cause ostative debitamente motivate. Le cause ostative sono distinte in interne al processo ed esterne al processo. Tra le interne rientrano rinvii d’ufficio, ex art. 181 c.p.c., ex art. 348 c.p.c., differimenti ex art. 168-bis, rinnovi di notifica, rinvio per notifica a S.C.C.I. e integrazione del contraddittorio. In tali casi la nuova prima udienza viene aggiornata automaticamente e la precedente viene sterilizzata ai fini del calcolo. Il parametro è comunque considerato realizzato anche in assenza di costituzione nei casi di cancellazione della causa, estinzione alla prima udienza o abbandono/rinuncia della controparte. Tra le cause ostative esterne vi sono ritardi o omissioni nella trasmissione del ricorso, mancata istruttoria, cause soggettive esimenti e taluni esiti procedurali ("acquisita erroneamente", "trasferita ad altro settore").
Registrazione delle cause ostative in SISCO
Per tutte le cause ostative è previsto un apposito campo in SISCO. Dopo la prima udienza effettiva, in assenza di costituzione, compaiono i pulsanti "no costituzione" e "causa ostativa". La selezione di "causa ostativa" apre un menu a tendina con le ipotesi ammesse e un campo note libero. La nota esplicativa è obbligatoria per le cause soggettive esimenti, per specificare la circostanza impeditiva della costituzione.
Presenza in udienza
Il secondo parametro riguarda la presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti affidati, anche tramite sostituti d’udienza o domiciliatari. La funzione SISCO dedicata è stata aggiornata introducendo l’opzione "causa ostativa", equiparata alla presenza. Sono considerate tali sia le ipotesi in cui l’udienza non si tiene (rinvio d’ufficio, domanda riconvenzionale, differimento ex art. 168-bis) sia quelle in cui l’udienza si tiene ma ricorrono eventi ostativi, tra cui rinvii ex artt. 181, 309 e 348 c.p.c., rinnovi di notifica, rinvio per integrazione del contraddittorio, cancellazione, estinzione, rinuncia, astensione degli avvocati, adunanza camerale in cassazione, udienze concomitanti nelle sedi critiche, cause soggettive esimenti e mancata costituzione giustificata. Anche qui, per le cause soggettive esimenti, va inserita una nota dettagliata.
Parcellazione dei giudizi definiti
Il terzo parametro è verificato tramite Parcelleweb. La procedura rileva, nel trimestre successivo a quello di riferimento, le parcelle che risultano "da emettere" nel trimestre considerato e ne calcola la percentuale di realizzazione in base alle parcelle in stato "emessa estensore". Il conteggio tiene conto sia delle parcelle richieste da SISCO con elaborazione automatica, sia di quelle richieste manualmente. La sezione SISCO dedicata alle parcelle consente la produzione di un file PDF con il comando "stampa", senza necessità di stampa cartacea obbligatoria.
Aggiornamento dei sistemi informativi
Il quarto parametro riguarda l’aggiornamento regolare e tempestivo dei sistemi informativi e di comunicazione dell’Istituto. Dopo la circolare n. 132 dell’11 ottobre 2011, sono stati individuati i campi da monitorare: acquisizione del ricorso o atto introduttivo, acquisizione del nominativo dell’avvocato assegnatario, costituzione in giudizio, aggiornamento delle udienze successive alla prima e registrazione delle sentenze. La tempestività va misurata rispetto alle scadenze processuali e alla corretta tenuta del fascicolo. La circolare dettaglia, per ciascuna attività, la data di riferimento e quella di rilevazione della tempestività, distinguendo tra ruoli attivi e passivi, riti e gradi di giudizio.
Trimestri di rilevazione, acconti e saldi
I parametri sono rilevati a montante: ogni trimestre incorpora anche i dati dei trimestri precedenti. Il termine ultimo per l’aggiornamento degli eventi di ciascun trimestre è l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di riferimento; ad esempio, gli eventi del 1° trimestre possono essere registrati entro il 30 giugno. Al termine di ogni trimestre si rilevano i parametri parziali per gli acconti. I dati del quarto trimestre, comprensivi dell’intero anno, costituiscono la base per il saldo annuale. Le rilevazioni dell’anno precedente diventano definitive il 31 maggio di ciascun anno; per gli onorari compensati è ammessa, sino al 30 settembre e solo ai fini dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 8 del regolamento, la parcellazione dei procedimenti definiti nell’anno precedente.
Pagamenti e soglia di rendimento
Le scadenze dei pagamenti in acconto e a saldo non sono modificate. I saldi sono liquidati sulla base dei parametri annuali definitivi rilevati al 31 maggio. Se in un trimestre il rendimento è inferiore all’86%, l’effetto sui compensi è provvisorio e potrà essere compensato nei trimestri successivi.
Imputazione del mancato adempimento e riassegnazione fascicoli
Il mancato adempimento delle singole obbligazioni professionali è imputato al legale titolare del fascicolo in SISCO. Per rendere possibile tale imputazione, la procedura richiede l’indicazione della data di attribuzione del fascicolo, della data di restituzione legittima e della nuova assegnazione in caso di subentro di un altro legale. I coordinatori legali periferici, distrettuali o centrali devono riassegnare tempestivamente i fascicoli intestati a avvocati pensionati, trasferiti, temporaneamente assegnati, in missione o malattia, registrando il nuovo assegnatario e la decorrenza della riassegnazione. La riassegnazione è richiesta solo se l’assenza incide sulla correntezza degli affari.
Monitoraggio e possibili ulteriori cause ostative
È previsto a breve un monitoraggio informatizzato costante, anche individuale, dei quattro parametri e della loro media. Il Direttore Generale può inoltre individuare, con proprie determinazioni e su proposta delle Direzioni competenti, ulteriori "situazioni di elevata criticità" che possano giustificare ulteriori ipotesi di cause ostative, in presenza di rilevanza e complessità del contenzioso o di oggettive difficoltà organizzative, anche temporanee, degli uffici legali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 feb 2012Circolare numero 23 del 16-02-2012
- Circolare · 13 feb 2012Circolare numero 22 del 13-02-2012
- Circolare · 22 feb 2012Circolare numero 26 del 22-02-2012
- Circolare · 22 feb 2012Circolare numero 25 del 22-02-2012
- Circolare · 9 feb 2012Circolare numero 21 del 09-02-2012
- Circolare · 9 feb 2012Circolare numero 21 del 09/02/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →