Circolare numero 21 del 09-02-2012
Premessa Parte I – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori 2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo). 3. Retribuzioni convenzionali in genere. 4. Rapporti di lavoro a tempo parziale. 5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. 6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi. 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. 10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. 11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2012. Parte II – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica (DMA) ex Inpdap 12. Minimale contributivo previsto ai sensi dell’art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 e dal comma 8 dell’art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 13. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo. 14. Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto prevista dall’art. 3 ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e dell’art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 15. Massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 16. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Parte III – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals 17. Lavoratori dello spettacolo. 18. Sportivi professionisti. 19. Assunzioni agevolate. 20. Aliquote contributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2012 i principali valori da utilizzare per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale e per alcune basi imponibili speciali. Vengono confermati i principi sul minimo contrattuale e sui minimali giornalieri, con richiamo ai diversi regimi applicabili a lavoratori in cooperativa, personale di volo, lavoratori a domicilio, part-time, sportivi e spettacolo. Sono inoltre indicati il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la prima fascia di retribuzione pensionabile per l'aliquota aggiuntiva dell'1%, il limite per l'accredito dei contributi, gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente e i massimali specifici per maternità, malattia e congedo straordinario, oltre alle istruzioni per la regolarizzazione dei mesi già denunciati.
Minimali, massimali e altri valori contributivi e fiscali per l'anno 2012
Minimali, massimali e valori contributivi per l'anno 2012
La circolare aggiorna e coordina, per l'anno 2012, i principali parametri retributivi, contributivi e previdenziali da utilizzare nella denuncia mensile UNIEMENS e nelle denunce assimilate. Il documento ribadisce in primo luogo il principio secondo cui la base imponibile contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva più rappresentativa, senza che ciò elimini l'obbligo di rispettare anche i minimali giornalieri stabiliti dalla legge.
Principi generali sul minimo contributivo
Viene richiamato l'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere come base per i contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore ai valori previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La norma si applica anche ai datori di lavoro non aderenti, anche di fatto, alla disciplina collettiva. La circolare richiama inoltre la norma interpretativa dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, in caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, individua quale base contributiva quella dei contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
Per il periodo di paga in corso all'1 gennaio 2012, i valori minimi di retribuzione giornaliera risultano rivalutati in base alla variazione ISTAT del 2,7%. Il minimale giornaliero di riferimento per il 2012 è pari a 45,70 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato in 481,00 euro. La circolare precisa che tali limiti devono essere ragguagliati a 45,70 euro se inferiori e che non opera l'obbligo di osservare il minimale nel caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo.
Regole particolari per alcuni settori e categorie
Per i lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile segue le regole della generalità dei lavoratori. Per le cooperative sociali e per le altre cooperative per le quali siano stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del DPR 797/1955, dal 1° gennaio 2010 si applicano parimenti le regole ordinarie: devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, superando il precedente sistema convenzionale, e la retribuzione imponibile va rapportata alle giornate di effettiva occupazione.
Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al Fondo Volo, la retribuzione imponibile è determinata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e delle norme di armonizzazione del D.Lgs. n. 164/1997. In presenza di contratti collettivi, si applica il minimo contrattuale; in assenza di tali contratti, i limiti minimi sono fissati con decreto ministeriale. In ogni caso, la retribuzione imponibile 2012 non può essere inferiore a 45,70 euro giornalieri.
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 25,39 euro per il 2012. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile è fissata in 635,00 euro, calcolata come 25,39 euro per 25 giornate. Per i lavoratori a domicilio, il minimale giornaliero 2012 è anch'esso pari a 25,39 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 45,70 euro; anche per tale categoria si applica il minimo contrattuale.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, resta applicabile l'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, ferma la nozione di retribuzione imponibile dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. La circolare richiama il minimale orario specifico previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 389/1989 e dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, indicando, a titolo esemplificativo, un importo di 6,86 euro orari per un orario normale di 40 ore settimanali.
Aliquota aggiuntiva dell'1% e prima fascia di retribuzione pensionabile
Dal 1° gennaio 1993 continua ad applicarsi l'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%. Per il 2012 la prima fascia annua è pari a 44.204,00 euro; rapportata su base mensile, è pari a 3.683,66 euro, arrotondati a 3.684,00 euro. La circolare ribadisce che, ai fini del versamento, va utilizzato il criterio della mensilizzazione e che la quota eccedente deve essere evidenziata nella denuncia UNIEMENS.
Massimale annuo della base contributiva e limite per l'accredito dei contributi
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2012 è pari a 96.149,00 euro, derivante dalla rivalutazione del valore base del 2,7% e arrotondato all'unità di euro. È inoltre ricordato che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali.
La circolare indica anche il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio 2012. Con trattamento minimo pari a 481,00 euro, il limite settimanale è 192,40 euro e il limite annuale, calcolato su 52 settimane, è 10.005,00 euro.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
Sono riportati gli importi 2012 che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, già disciplinati dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra questi figurano il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, il tetto dei fringe benefit, le indennità di trasferta in Italia e all'estero, i tetti delle indennità di trasferimento e il limite per le azioni offerte ai dipendenti. La circolare rinvia alle precedenti istruzioni di prassi per il dettaglio applicativo.
Lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti e congedo straordinario
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero da assumere ai fini della contribuzione di malattia e maternità è confermato in 67,14 euro per il 2012. Per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti vengono poi distinti i regimi per gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 e per quelli già iscritti a tale data, con indicazione dei relativi massimali annui o giornalieri, delle fasce di retribuzione e delle soglie oltre le quali operano il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva dell'1%.
Per il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la retribuzione annua concedibile per il 2012 non può superare 45.472,00 euro. Il documento richiama il diritto all'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, la copertura figurativa e il limite massimo complessivo annuo stabilito dalla norma, precisando le modalità di esposizione in UNIEMENS.
Regolarizzazione del mese di gennaio 2012
Le aziende che non abbiano potuto applicare i nuovi valori nel mese di gennaio 2012 possono regolarizzare il periodo secondo la procedura ordinaria richiamata dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Per la regolarizzazione vengono fornite istruzioni distinte: per le differenze da versare in aumento si calcolano le retribuzioni imponibili aggiornate al 1° gennaio 2012 rispetto a quelle già assoggettate a contribuzione; per le differenze a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, è previsto un apposito inserimento nella denuncia UNIEMENS.
Denuncia mensile analitica ex INPDAP ed ex ENPALS
La seconda e la terza parte della circolare estendono l'aggiornamento dei valori anche ai datori di lavoro tenuti alla denuncia mensile analitica ex INPDAP e alla denuncia mensile unificata ex ENPALS. Per tali categorie vengono confermati il minimale contributivo di 10.005,00 euro, il massimale annuo di 96.149,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla fascia eccedente 44.204,00 euro e, per le ipotesi speciali, i limiti specifici per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.
Altri massimali specifici
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, il massimale contributivo è indicato in 175.265,00 euro. Per i lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31 dicembre 1995 sono riportate le fasce giornaliere e i massimali di retribuzione imponibile corrispondenti, mentre per gli sportivi professionisti già iscritti a tale data il massimale giornaliero imponibile è pari a 308,17 euro, con contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva applicabili secondo le soglie specificate dalla circolare.
Assunzioni agevolate e aliquote contributive
Per i rapporti di lavoro agevolati per i quali la normativa prevede una contribuzione pari a quella degli apprendisti, la quota IVS a carico del datore di lavoro è fissata al 10%, ferme restando le quote a carico del lavoratore. La circolare rinvia infine all'allegato 2 per il riepilogo delle aliquote contributive 2012 già in vigore dal 1° gennaio 2007 per sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo.
Punti principali
Principi generali su retribuzione imponibile e minimo contrattuale
La base contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il minimo contrattuale non elimina i minimali giornalieri previsti dalla legge, che continuano a operare come soglia da rispettare, salvo specifiche eccezioni indicate dalla circolare.
Minimali giornalieri e valori 2012 per la generalità dei lavoratori
Per il 2012, in base alla variazione ISTAT del 2,7%, il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 45,70 euro, da applicare se la retribuzione risultasse inferiore. La circolare precisa anche che per i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche sotto soglia non sussiste l'obbligo di osservare il minimale contributivo.
Regimi speciali per cooperative, personale di volo, lavoratori a domicilio e part-time
Per i soci di cooperative e per le cooperative sociali si applicano dal 2010 le regole della generalità dei lavoratori, con computo di tutti gli elementi retributivi contrattuali e individuali e sulla base delle giornate di effettiva occupazione. Per il Fondo Volo la retribuzione imponibile resta soggetta ai limiti specifici della categoria, ma non può comunque scendere sotto 45,70 euro giornalieri. Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero 2012 è 25,39 euro; per i pescatori della piccola pesca associati in cooperativa la retribuzione convenzionale mensile è 635,00 euro; per i lavoratori a domicilio il minimale è 25,39 euro, comunque da ragguagliare a 45,70 euro. Nei rapporti part-time si applica un minimale orario specifico, che con orario normale di 40 ore settimanali viene indicato in 6,86 euro orari.
Aliquota aggiuntiva dell'1% e prima fascia di retribuzione pensionabile
Dal 1° gennaio 1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2012 la prima fascia annua è pari a 44.204,00 euro, corrispondenti a 3.684,00 euro mensili; la circolare ribadisce che il contributo va gestito con il criterio della mensilizzazione e riportato nella denuncia UNIEMENS.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2012 è fissato in 96.149,00 euro. La circolare ricorda anche che il massimale contributivo dei dirigenti di aziende industriali è stato soppresso dal 1° gennaio 2003.
Limite per accredito di contributi e importi non pensionabili
Il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, ossia 192,40 euro settimanali e 10.005,00 euro annui per il 2012. Vengono inoltre indicati gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra cui mensa, fringe benefit, trasferte, trasferimenti e azioni offerte ai dipendenti, con i relativi tetti aggiornati.
Regimi speciali per spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato il massimale giornaliero per malattia e maternità è confermato in 67,14 euro. Per gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 e per quelli già iscritti al 31 dicembre 1995, la circolare indica i massimali annui e giornalieri, le fasce di retribuzione e le regole di applicazione del contributo di solidarietà e dell'aliquota aggiuntiva dell'1%.
Congedo straordinario per assistenza a persone con handicap grave
Per il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, la retribuzione annua concedibile per il 2012 non può superare 45.472,00 euro. La circolare richiama inoltre la soglia complessiva massima annuale prevista dalla norma e le modalità di esposizione in UNIEMENS.
Regolarizzazione delle denunce per gennaio 2012
Le aziende che non hanno potuto applicare subito i nuovi valori per il mese di gennaio 2012 possono regolarizzare senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Sono fornite istruzioni distinte per l'adeguamento dei valori contributivi nelle denunce UNIEMENS e per la restituzione delle differenze contributive a credito dell'azienda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 feb 2012Circolare numero 21 del 09/02/2012
- Circolare · 8 feb 2012Circolare numero 20 del 08-02-2012
- Circolare · 7 feb 2012Circolare numero 18 del 07-02-2012
- Circolare · 7 feb 2012Circolare numero 19 del 07-02-2012
- Circolare · 13 feb 2012Circolare numero 22 del 13-02-2012
- Circolare · 3 feb 2012Circolare numero 14 del 03-02-2012
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →