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Circolare

Circolare numero 22 del 13-02-2012

Premessa “Personale artistico, teatrale e cinematografico”. Modifiche e chiarimenti. Istruzioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna l'elenco delle categorie di lavoratori dello spettacolo escluse dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria, sostituendo il precedente allegato alla circolare n. 105/2011. A seguito di ulteriori approfondimenti, vengono espunte alcune figure professionali e precisate altre voci dell'elenco. Sono inoltre confermate le istruzioni operative per le denunce contributive UniEmens e indicate le modalità di riesame delle domande e dei ricorsi pendenti, con attenzione alla prescrizione quinquennale e alla corretta motivazione delle eventuali reiezioni.

Revisione dell'elenco del personale artistico, teatrale e cinematografico escluso dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Revisione dell'elenco del personale artistico, teatrale e cinematografico escluso dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

La circolare aggiorna l'ambito soggettivo dell'esclusione dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria prevista dall'art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Essa sostituisce il precedente allegato alla circolare n. 105 del 5 agosto 2011, a seguito di ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche professionali richieste per ricondurre talune figure al novero del personale artistico, teatrale e cinematografico.

Quadro generale e finalità della revisione

L'intervento nasce dall'esigenza di assicurare una corretta e uniforme applicazione della disciplina, già oggetto di chiarimenti con la circolare n. 105/2011. In particolare, si è ritenuto necessario verificare se alcune categorie di lavoratori dello spettacolo presentassero effettivamente i requisiti di "preparazione tecnica, culturale e artistica" richiamati dall'art. 7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270/1924, che costituiscono il presupposto dell'esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria.

Categorie escluse dal nuovo elenco

Sulla base della disamina delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, la circolare esclude espressamente dal "personale artistico, teatrale e cinematografico" le seguenti categorie:

  • assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014);
  • aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, anche definiti "assistenti alla regia" (cod. 042);
  • consulenti assistenti musicali (cod. 085);
  • assistenti coreografi (cod. 091).

Inoltre, nell'ambito della categoria degli attori, i lavoratori qualificati come generici, figuranti e comparse non sono ricompresi nell'area dell'esclusione, perché le loro prestazioni non risultano caratterizzate da una preparazione professionale, culturale e artistica tale da giustificare l'esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Aggiornamento dell'allegato e modifiche ai codici professionali

La circolare indica che il nuovo elenco allegato sostituisce integralmente quello precedente. Nel nuovo prospetto:

  • sono state eliminate le figure professionali corrispondenti ai codici 042 e 085;
  • per i codici 014, 021 e 091 sono state apportate modifiche nelle note dell'elenco, rispettivamente nelle note 1, 2 e 3.

Istruzioni operative per le denunce contributive

Per il personale incluso nel nuovo elenco, e quindi non soggetto all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, la circolare conferma che nelle denunce mensili UniEmens deve essere utilizzato il valore "10" nell'elemento previsto, con il significato di "Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (DS)".

Qualora nelle dichiarazioni contributive UniEmens e DM10/Emens sia stato indicato in modo errato il tipo di rapporto di lavoro, deve essere avviata l'apposita procedura di regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro interessato. Resta fermo, in ogni caso, il principio dell'automaticità della prestazione.

Riesame delle domande di indennità e dei ricorsi pendenti

La circolare dispone che le strutture territoriali INPS riesaminino le domande di indennità non ancora definite, anche per effetto delle precedenti incertezze interpretative, nonché i ricorsi ancora giacenti e non decisi dal competente Comitato Provinciale. Il riesame deve essere effettuato secondo i criteri indicati nella circolare e deve riguardare anche i ricorsi relativi ad anni precedenti, purché non sia decorso il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria.

Il riesame deve estendersi anche ai periodi contributivi passati non oggetto di successiva regolarizzazione. Ai fini della decisione, le strutture territoriali devono verificare l'attività effettivamente svolta dal lavoratore dello spettacolo, utilizzando il contratto di lavoro individuale e tutta la documentazione prodotta dall'interessato.

Prescrizione e motivazione dei provvedimenti

Per la prestazione in argomento viene richiamato il termine prescrizionale quinquennale. La circolare raccomanda inoltre che, in caso di rigetto, la comunicazione all'interessato contenga una motivazione adeguata ed esauriente, così da rendere trasparenti le ragioni della decisione adottata.

Punti principali

Revisione del perimetro del personale escluso dall'assicurazione

Dopo i chiarimenti della circolare n. 105 del 5 agosto 2011, l'Amministrazione ha ritenuto necessario rivedere le categorie di lavoratori dello spettacolo riconducibili al "personale artistico, teatrale e cinematografico" escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 40, n. 5, del R.D.L. n. 1827/1935. La revisione deriva da ulteriori approfondimenti sulla presenza dei requisiti di preparazione tecnica, culturale e artistica richiesti dalla normativa di riferimento.

Categorie escluse dall'elenco aggiornato

Sono state escluse dal novero del personale artistico, teatrale e cinematografico le seguenti figure: assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014), aiuti registi teatrali/cinematografici/audiovisivi o assistenti alla regia (cod. 042), consulenti assistenti musicali (cod. 085) e assistenti coreografi (cod. 091). Inoltre, per gli "attori", i lavoratori definiti generici, figuranti e comparse non rientrano nel personale artistico ai fini dell'esclusione, poiché le prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.

Aggiornamento dell'elenco allegato

La circolare allega un nuovo elenco aggiornato dei lavoratori "artisti" esclusi dalla copertura per disoccupazione involontaria, che sostituisce integralmente quello pubblicato con la circolare n. 105/2011. Nel nuovo elenco risultano eliminate le figure professionali individuate dai codici 042 e 085; per i codici 014, 021 e 091 sono state introdotte modifiche nelle note dell'elenco, rispettivamente nelle note 1, 2 e 3.

Istruzioni operative per UniEmens e regolarizzazioni

Per i lavoratori compresi nell'elenco aggiornato, le denunce contributive mensili UniEmens devono riportare nell'apposito elemento il valore "10", corrispondente a "Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (DS)". In caso di errata denuncia del rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive UniEmens e DM10/Emens, deve essere attivata la procedura di regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro, fermo restando il principio dell'automaticità della prestazione.

Riesame di domande e ricorsi pendenti

Le strutture territoriali INPS devono riesaminare, secondo i nuovi criteri, le domande di indennità non ancora definite e i ricorsi ancora pendenti e non decisi dal Comitato Provinciale, compresi quelli relativi ad anni precedenti se non è decorso il termine per l'azione giudiziaria. Il riesame deve essere effettuato anche con riferimento ai periodi contributivi passati non oggetto di successiva regolarizzazione, verificando l'attività svolta dal lavoratore attraverso il contratto individuale e ogni altra documentazione prodotta dall'interessato.

Termine di prescrizione e motivazione dei provvedimenti

La circolare richiama il termine prescrizionale di cinque anni per la prestazione in questione. Inoltre, raccomanda che ogni comunicazione di reiezione sia corredata da una motivazione adeguata ed esauriente, in modo da consentire all'interessato di comprendere le ragioni del diniego.

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