Sentenza del 17/04/2015 n. 1289 - Comm. Trib. Prov. Bari
Riscossione - Fermo amministrativo di autoveicolo - A carico di familiare di soggetto invalido - Illegittimità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl fermo amministrativo è stato ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può essere mantenuto sull’autovettura quando essa rappresenti l’unico mezzo familiare concretamente utilizzabile per il trasporto di una persona totalmente invalida e non autonomamente deambulante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il fermo amministrativo sostenendo che l’autovettura era l’unico mezzo disponibile in famiglia per trasportare il coniuge, totalmente invalido e impossibilitato a muoversi autonomamente, riconosciuto dalla Commissione medica provinciale della ASL come persona con handicap in situazione di gravità. Il fermo avrebbe quindi impedito o gravemente compromesso gli spostamenti indispensabili della persona disabile.
Norme richiamate
Disciplina del fermo amministrativo dei veicoli
Il fermo amministrativo, pur essendo uno strumento di riscossione coattiva, non può essere applicato o mantenuto in modo sproporzionato quando incide sull’unico mezzo necessario per garantire gli spostamenti essenziali di una persona totalmente invalida.
Normativa in materia di handicap e disabilità grave
persona portatrice di handicap in situazione di gravità
Il riconoscimento sanitario della disabilità grave costituisce elemento rilevante per dimostrare la necessità concreta dell’autovettura destinata al trasporto del soggetto invalido.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo deve essere valutato anche alla luce delle conseguenze concrete sulla vita e sulla salute delle persone coinvolte, non soltanto dell’esistenza del debito.
- Quando il veicolo è l’unico mezzo disponibile per trasportare una persona totalmente invalida e non autonomamente deambulante, il fermo può risultare illegittimo per sproporzione e lesione di esigenze fondamentali di mobilità.
- Per contestare efficacemente il fermo occorre documentare sia la gravità della disabilità, mediante certificazione sanitaria, sia l’effettiva indispensabilità del veicolo e l’assenza di mezzi alternativi.
- La sola presenza di una disabilità non comporta automaticamente l’illegittimità del fermo: è necessario dimostrare il collegamento concreto tra il veicolo e le esigenze di trasporto del disabile.
- La tutela può riguardare anche il familiare proprietario del veicolo, quando l’autovettura sia utilizzata stabilmente per garantire la mobilità del soggetto invalido convivente o appartenente al nucleo familiare.
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