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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Art. 7 Statuto del contribuente - obbligo allegazione documenti richiamati nell'atto impositivo - documenti già conosciuti dal contribuente - obbligo di allegazione. Accertamenti da parte dall'Amministrazione finanziaria - fatture per operazioni inesistenti - contestazioni dettagliate - onere di difesa sulle singole contestazioni - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, l'obbligo previsto dall'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati nella motivazione e, dall'altro, la ripartizione dell'onere probatorio in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. È stato chiarito che l'obbligo di allegazione riguarda soltanto i documenti dei quali il contribuente non abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Inoltre, non è corretto porre a carico del contribuente, in via generale e automatica, la prova dell'esistenza delle operazioni; tuttavia, quando l'Amministrazione formula contestazioni dettagliate, il contribuente deve fornire una difesa puntuale, precisa ed esaustiva rispetto a ciascuna contestazione.

La decisione

La sentenza ha escluso un obbligo generalizzato di allegare documenti già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente e ha precisato che l'Amministrazione non può trasferire automaticamente sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni. Nondimeno, a fronte di contestazioni analitiche sulle fatture per operazioni inesistenti, il contribuente è tenuto a replicare specificamente e documentare adeguatamente la propria posizione. L'esito sostanziale è quindi favorevole all'Amministrazione quanto all'onere di difesa del contribuente, ma sfavorevole a una sua automatica responsabilità probatoria e a un obbligo di allegazione per documenti già conosciuti.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Deve essere allegato all'atto ogni documento da esso richiamato.

    L'obbligo di allegazione opera per i documenti non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente; non è necessario allegare nuovamente documenti di cui il destinatario abbia già piena conoscenza.

Massime di principio

  • In un accertamento tributario, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente le contestazioni e mettere il contribuente in condizione di difendersi; tuttavia, non deve necessariamente allegare documenti già integralmente e legalmente conosciuti.
  • La contestazione di fatture per operazioni inesistenti richiede elementi specifici da parte dell'Amministrazione; il contribuente non è gravato automaticamente dalla prova generale dell'esistenza delle operazioni.
  • Quando le contestazioni sono dettagliate e riferite a singole operazioni, il contribuente deve rispondere in modo analitico, preciso e documentato per ciascun rilievo, evitando difese generiche.
  • La mancata allegazione di un documento non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto se il contribuente ne aveva già avuto piena e legale conoscenza e poteva quindi esercitare concretamente il proprio diritto di difesa.

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