Sentenza del 17/04/2015 n. 823 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - operazioni oggettivamente inesistenti - onere della prova - incombe sull'Amministrazione finanziaria. Oggettiva inesistenza dell'operazione - prova - dichiarazioni di terzi - non sono sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la detrazione dell’IVA ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate. La controversia riguardava la ripartizione dell’onere della prova: spettava all’Amministrazione dimostrare l’inesistenza effettiva delle operazioni, mentre il contribuente doveva fornire elementi idonei a dimostrarne l’effettività. Nel caso concreto, l’Ufficio si era basato principalmente sulle dichiarazioni del soggetto emittente le fatture, successivamente ritrattate dal dichiarante.
La decisione
La contestazione dell’Amministrazione non è stata ritenuta adeguatamente provata. La sola dichiarazione del soggetto emittente la fattura, soprattutto se successivamente ritrattata, non è sufficiente a dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni. Il contribuente può invece provare l’effettività delle prestazioni mediante fatture, pagamenti tracciabili e contratti d’appalto o altra documentazione commerciale coerente. La decisione risulta quindi favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. 633/1972
La detrazione dell’IVA presuppone che l’imposta sia relativa ad acquisti o prestazioni effettivamente effettuati nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, quando l’Amministrazione nega la detrazione sostenendo l’inesistenza oggettiva dell’operazione, deve fornire una prova concreta e non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni isolate o non confermate.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere iniziale della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare concretamente che la prestazione non è mai stata eseguita.
- La dichiarazione del soggetto che ha emesso la fattura non è, da sola, sufficiente a provare l’inesistenza dell’operazione, soprattutto quando viene successivamente ritrattata o non è corroborata da altri elementi.
- Il contribuente rafforza la prova dell’effettività dell’operazione conservando fatture, contratti, documenti di consegna o di esecuzione, contabilità coerente e prove dei pagamenti, preferibilmente tracciabili.
- La valutazione deve considerare complessivamente gli elementi disponibili: né la mera esistenza della fattura prova automaticamente l’operazione, né una singola dichiarazione contraria dimostra necessariamente la sua inesistenza.
- In situazioni analoghe, è fondamentale documentare la concreta esecuzione della prestazione e la normale economicità e coerenza commerciale dell’operazione.
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