Cassazione Civile, Ordinanza n. 08458/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda due clienti che avevano acquistato, tramite la banca intermediaria, obbligazioni Lehman Brothers nel luglio 2008. Uno dei clienti aveva acquistato titoli per complessivi nominali 115.000 euro; l'altra cliente aveva acquistato titoli per complessivi nominali 205.000 euro, con esborso effettivo di 200.382,72 euro. Gli attori lamentavano plurime inadempienze dell'intermediario agli obblighi informativi e di correttezza nell'ambito della prestazione del servizio di investimento, chiedendo la risoluzione degli ordini di acquisto, o in subordine il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del primo cliente e accolto quella della seconda, dichiarando risolti i relativi ordini e condannando la banca al risarcimento. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato sia l'appello principale della banca sia quello incidentale del primo investitore. In Cassazione, l'investitore soccombente deduceva: (1) violazione della disciplina TUF e Consob, assumendo che l'intermediario fosse comunque tenuto a informarlo sulle caratteristiche e sui rischi specifici dei titoli, anche a prescindere dalla sola segnalazione di non adeguatezza o non appropriatezza; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata informazione sui rischi specifici; (3) erronea interpretazione della clausola contrattuale relativa al monitoraggio autonomo del rischio e all'obbligo di comunicare variazioni significative. La banca, con ricorso incidentale, contestava: (1) l'affermazione della Corte d'appello sulla necessità della profilatura mediante questionario ex reg. Consob, sostenendo che le informazioni disponibili aliunde potessero surrogare il questionario; (2) la motivazione sulla gravità dell'inadempimento, deducendone l'apparenza; (3) la valutazione presuntiva del nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno. La cliente investitrice proponeva inoltre ricorso incidentale condizionato sulla clausola di monitoraggio del rischio, che è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'investitore, ritenendo che l'intermediario, anche dopo il regolamento Consob n. 16190/2007, resti tenuto a fornire un autonomo corredo informativo sullo specifico strumento finanziario, distinto dalla valutazione di appropriatezza/adeguatezza, sicché la sola segnalazione di non congruità non esclude l'inadempimento. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso, perché non attinenti alla ratio decidendi o perché in realtà volti a un riesame del merito. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della banca: ha escluso che l'obbligo di chiedere le informazioni per la profilatura possa essere surrogato da dati acquisiti aliunde; ha ritenuto sufficiente la motivazione sulla gravità dell'inadempimento; ha affermato che il nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno dell'investitore è presunto per legge, non mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. Il ricorso incidentale condizionato della cliente è stato assorbito. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La banca è stata condannata alle spese in favore della cliente resistent e ai sensi del contributo unificato è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, lett. b), TUF
impone all'intermediario obblighi informativi nei confronti del cliente nell'ambito dei servizi di investimento.
artt. 27, 28, 34, commi 1, 2 e 5, Reg. Consob n. 16190/2007
non eliminano l'obbligo informativo specifico sul prodotto finanziario; disciplinano adeguatezza e appropriatezza, ma tali valutazioni restano distinte dal dovere di informazione sul titolo.
artt. 1175, 1176, comma 2, 1375 c.c.
richiamati come parametri di correttezza, diligenza professionale e buona fede nell'esecuzione del rapporto di investimento.
artt. 2 e 39 d.lgs. n. 206/2005
invocati dal ricorrente, ma non risultano decisivi nella motivazione accolta.
art. 38 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato a sostegno della tutela dell'investitore-consumatore.
artt. 2 e 47 Cost.
richiamati a sostegno della protezione del risparmio e dell'accesso a servizi finanziari correttamente informati.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel primo motivo del ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi.
artt. 112 e 115 c.p.c.
richiamati nel secondo motivo del ricorso principale e nel ricorso incidentale; non hanno portato ad accoglimento salvo il rilievo di inammissibilità.
artt. 1362, 1363, 1366, 1370 c.c.
invocati per l'interpretazione della clausola contrattuale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente diretta a un nuovo esame del merito.
art. 41 Reg. Consob n. 16190/2007
prevede la raccolta delle informazioni dal cliente ai fini della profilatura; tale obbligo non è surrogabile da elementi acquisiti aliunde.
art. 42 Reg. Consob n. 16190/2007
richiamato nel primo motivo del ricorso principale in tema di appropriatezza/adeguatezza.
art. 39, comma 6, Reg. Consob n. 16190/2007
richiamato per distinguere il regime dell'adeguatezza da quello dell'appropriatezza; l'impossibilità di valutare non comporta il medesimo effetto per entrambi.
art. 39, comma 5, Reg. Consob n. 16190/2007
consente di non tener conto di informazioni errate o superate, ma non esonera dal doverle richiedere.
artt. 2727 e 2729 c.c.
la Corte esclude che il nesso causale tra violazione informativa e danno dipenda dalle presunzioni semplici, affermando la presunzione legale del nesso.
art. 335 c.p.c.
ha giustificato la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel servizio di investimento, l'intermediario deve sempre fornire al cliente un'informazione preventiva, specifica e dettagliata sul singolo strumento finanziario, con particolare riguardo alla natura del titolo, all'emittente e ai rischi propri dell'operazione; tale dovere è autonomo e non si esaurisce nella valutazione di appropriatezza o adeguatezza.
- La segnalazione di non adeguatezza o non appropriatezza non esclude, di per sé, l'inadempimento dell'intermediario se manca l'informazione specifica sul prodotto finanziario, necessaria a consentire una scelta consapevole dell'investitore.
- L'obbligo dell'intermediario di acquisire le informazioni dal cliente per la profilatura non può essere sostituito da informazioni già comunque disponibili presso la banca: la richiesta delle informazioni resta necessaria, e solo la loro eventuale inattendibilità o obsolescenza può incidere sul loro utilizzo.
- In tema di responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi, il nesso causale tra inadempimento e danno dell'investitore è presunto secondo un criterio legale, sicché non occorre dimostrarlo tramite presunzioni semplici soggette ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Le doglianze che, sotto l'apparente veste della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli atti di causa sono inammissibili in cassazione.
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