Sentenza del 01/02/2016 n. 936 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Leasing di natante - Non inerenza dei costi sostenuti per scopi diversi da quelli commerciali tipici dell'attività di impresa - Errata imputazione di ricavi e costi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. I costi relativi al leasing e alla gestione del natante, essendo sostenuti per finalità diverse da quelle commerciali tipiche dell'impresa e non essendo riferibili a un bene strumentale, non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa. È stata quindi confermata l'errata imputazione di ricavi e costi operata dal contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per il leasing e la gestione di un natante. Il contribuente aveva imputato ricavi e costi alla propria attività d'impresa, ma il bene non è risultato strumentale né inerente all'esercizio tipico dell'attività commerciale. Mancavano inoltre elementi certi e precisi idonei a dimostrare l'effettiva esistenza, l'inerenza e l'ammontare dei costi, nonché il loro collegamento con ricavi imponibili.
Norme richiamate
Principio generale di inerenza dei costi ai fini del reddito d'impresa
Affinché un costo possa essere incluso fra i componenti negativi di reddito d'impresa è necessario che ne sia certa l'esistenza, l'inerenza ed il suo ammontare deve essere "determinabile in modo obiettivo".
La deducibilità presuppone che il costo sia effettivo, obiettivamente quantificabile e collegato all'attività d'impresa produttiva di ricavi o comunque idonea a produrli.
Regole sulla deducibilità dei costi aziendali
I costi aziendali sono altresì ammessi in deduzione soltanto se, e nella misura in cui, risultano da elementi certi e precisi che il contribuente ha l'onere di provare.
Il contribuente deve documentare con elementi certi e precisi sia il sostenimento del costo sia i fatti che ne giustificano la deduzione.
Disciplina fiscale dei beni strumentali e dei costi inerenti
Se il bene oggetto di leasing non risulta essere un bene strumentale per l'attività di impresa, i costi sostenuti per la gestione di tale bene non possono essere considerati deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Le spese relative a un bene in leasing sono deducibili solo se il bene è effettivamente funzionale all'attività imprenditoriale e il relativo utilizzo è coerente con l'oggetto commerciale dell'impresa.
Massime di principio
- La stipula di un contratto di leasing non rende automaticamente deducibili i relativi canoni e costi di gestione: occorre dimostrare l'effettiva inerenza del bene all'attività d'impresa.
- Quando un bene può essere utilizzato anche per finalità personali o estranee all'attività commerciale, il contribuente deve provare l'utilizzo aziendale concreto e prevalente; in mancanza, la deduzione può essere negata.
- La deduzione fiscale richiede la prova con documentazione attendibile dell'esistenza, dell'ammontare e del collegamento funzionale tra costi sostenuti e attività produttiva di ricavi.
- Ricavi e costi devono essere imputati coerentemente alla reale operatività dell'impresa: una rappresentazione contabile non supportata da un'effettiva attività commerciale non è sufficiente a legittimare la deduzione.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare contratti, fatture, registri di utilizzo, itinerari, documentazione commerciale e ogni altro elemento idoneo a dimostrare la strumentalità del bene.
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