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Sentenza

Sentenza del 01/02/2016 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Superficie utile - Individuazione - Normativa urbanistica - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto pacifico che l'immobile superasse complessivamente la soglia di 240 mq di superfici funzionalmente destinate allo svolgimento delle attività proprie delle persone che vi abitavano. L'immobile è stato quindi qualificato come bene di lusso ai sensi della disciplina fiscale, con conseguente esclusione dall'agevolazione "prima casa".

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, ai fini della qualificazione dell'immobile come abitazione non di lusso, la superficie utile dovesse essere determinata secondo i criteri della normativa urbanistica. La controversia riguardava quindi l'individuazione della superficie utile rilevante per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e, conseguentemente, per stabilire se spettasse l'agevolazione "prima casa". La decisione ha ritenuto invece che la nozione di superficie utile debba essere ricavata in funzione della specifica disciplina applicabile e che, in ambito fiscale, non siano vincolanti i criteri urbanistici.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969

    La superficie utile rilevante per qualificare l'immobile come abitazione di lusso deve essere calcolata considerando le superfici funzionalmente destinate alle attività degli occupanti. Il superamento della soglia di 240 mq comporta la qualificazione dell'immobile come bene di lusso e impedisce il riconoscimento dell'agevolazione "prima casa".

Massime di principio

  • In materia fiscale, la nozione di superficie utile deve essere interpretata in base alla finalità della norma tributaria applicabile, senza presumere che coincidano i criteri utilizzati dalla normativa urbanistica.
  • Per verificare l'agevolazione "prima casa", occorre considerare la superficie complessiva funzionalmente utilizzabile dagli abitanti, non soltanto la superficie calcolata secondo parametri urbanistici o catastali.
  • Il superamento della soglia fiscale prevista per le abitazioni di lusso può determinare l'esclusione dall'agevolazione anche se l'immobile risulta conforme a classificazioni o definizioni urbanistiche diverse.
  • La valutazione della superficie deve essere effettuata considerando la funzione concreta dei locali e la loro destinazione all'uso abitativo, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina fiscale.

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