Sentenza del 01/02/2016 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - Termine di decadenza - Dies a quo - Portata derogatoria - Tutela affidamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso non dovesse decorrere da ciascun versamento, poiché l’imposta era stata pagata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea dalla Corte di Giustizia. Invocava inoltre la tutela del legittimo affidamento, ritenendo di non aver potuto esercitare prima il proprio diritto.
La decisione
La domanda è stata ritenuta soggetta al termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992, decorrente da ciascun singolo versamento. Non sono state riconosciute deroghe fondate né sulla successiva pronuncia della Corte di Giustizia né sulla lesione dell’affidamento. Il contribuente avrebbe potuto contestare tempestivamente la pretesa davanti al giudice tributario, il quale può disapplicare un regolamento illegittimo ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 546/1992. Il ricorso è quindi risultato infondato, secondo il principio richiamato da Cass. n. 13676/2014.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Il diritto alla restituzione del tributo non può essere esercitato dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine di decadenza biennale decorre, in via generale, da ogni singolo versamento e non viene meno né si sposta automaticamente per effetto di una successiva pronuncia della Corte di Giustizia sull’illegittimità della disciplina applicata.
Art. 7, comma 5, del d.lgs. 546/1992
Il giudice tributario disapplica, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, gli atti amministrativi illegittimi, anche se non impugnati.
Il contribuente avrebbe potuto rivolgersi tempestivamente al giudice tributario per ottenere la disapplicazione del regolamento illegittimo, senza dover attendere una successiva pronuncia sovranazionale.
Massime di principio
- La domanda di rimborso tributario deve normalmente essere presentata entro due anni da ciascun versamento, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.
- Una successiva sentenza della Corte di Giustizia che dichiari incompatibile una norma nazionale con il diritto dell’Unione europea non riapre automaticamente i termini già scaduti per chiedere il rimborso.
- Il legittimo affidamento non giustifica, di per sé, il superamento del termine di decadenza quando il contribuente avrebbe potuto contestare tempestivamente l’atto o la disciplina applicata davanti al giudice competente.
- Il giudice tributario può disapplicare un regolamento illegittimo anche se non è stato impugnato autonomamente, purché la questione sia rilevante per la controversia.
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