Sentenza del 01/02/2016 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Robin Hood Tax - Elencazione legislativa - Olii lubrificanti - Olii combustibili densi - Equiparazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi di esclusione è stata respinta. È stato ritenuto che, pur non essendo nominati espressamente, gli olii combustibili densi rientrino nella fattispecie generale riferita ai derivati dei prodotti petroliferi. Di conseguenza, l'applicazione della Robin Hood Tax a tali prodotti è stata considerata legittima, in quanto non è ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore intendesse escluderli dall'ambito oggettivo della norma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'addizionale IRES prevista dall'art. 81, comma 16, del d.l. n. 112/2008, c.d. Robin Hood Tax, alle imprese che commercializzano olii combustibili densi. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali prodotti non fossero espressamente inclusi nell'elencazione legislativa dei prodotti soggetti all'addizionale e che, pertanto, non potessero essere ricompresi nella relativa disciplina.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 112/2008, art. 81, comma 16
La disposizione ha introdotto un'addizionale IRES per determinate imprese operanti nel settore energetico e petrolifero, includendo la commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale. L'elencazione è stata interpretata in senso sostanziale e non meramente letterale, ricomprendendo anche gli olii combustibili densi quali derivati dei prodotti petroliferi.
Corte costituzionale, sentenza n. 10/2015
La sentenza è richiamata quale riferimento giurisprudenziale nel contesto della Robin Hood Tax; il testo fornito non specifica ulteriori passaggi interpretativi attribuiti alla Corte.
Massime di principio
- Nell'interpretare un'elencazione legislativa relativa a prodotti appartenenti alla stessa filiera, occorre considerare anche la natura e la funzione economica dei prodotti, non soltanto la loro denominazione letterale.
- Un prodotto derivato o sostanzialmente riconducibile a una categoria espressamente indicata dalla legge può essere incluso nell'ambito della norma anche se non è menzionato con il suo nome commerciale specifico, purché l'interpretazione sia coerente con il testo e con la finalità della disciplina.
- L'assenza di una menzione espressa non comporta automaticamente l'esclusione dall'imposizione quando il prodotto presenta caratteristiche tali da rientrare nella categoria generale prevista dalla legge.
- In materia tributaria, tuttavia, l'interpretazione estensiva deve rispettare il principio di legalità e non può trasformarsi nell'introduzione giudiziale di un nuovo presupposto d'imposta estraneo al testo normativo.
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