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Sentenza

Sentenza del 01/02/2016 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, annullato la sentenza di primo grado e riconosciuto il diritto della Società Cooperativa al rimborso dell’ICI versata per gli anni controversi. Il Comune è stato condannato a restituire la somma complessiva di 21.955,44 euro, oltre agli interessi legali maturati e maturandi. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Società Cooperativa ha impugnato la sentenza della CTP che aveva respinto la richiesta di rimborso dell’ICI versata per gli anni 2004-2007. Il fabbricato, inizialmente classificato catastalmente in categoria D/8 e successivamente in categoria D/10, era utilizzato per lo svolgimento di attività agricole strumentali, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. La ricorrente sosteneva che la ruralità dovesse essere valutata in base all’effettiva destinazione agricola dell’immobile e non esclusivamente sulla base della categoria catastale posseduta al 1° gennaio di ciascun anno.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

    Non devono essere considerati fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, cui possano essere riconosciuti i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

    La disposizione è stata considerata rilevante per riconoscere la ruralità degli immobili anche quando risultino iscritti o iscrivibili in categorie catastali diverse da quelle tipicamente rurali.

  • Art. 42-bis, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

    La norma ha inciso sulla disciplina della ruralità dei fabbricati e sull’esclusione dall’ICI degli immobili strumentali alle attività agricole, inclusi quelli delle cooperative di produttori agricoli.

  • Art. 9, legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. n. 159/2007

    Individua i requisiti di ruralità delle unità immobiliari. Tali requisiti dipendono dalla concreta destinazione agricola e strumentale dell’immobile e non esclusivamente dalla categoria catastale o dalle modalità di determinazione del reddito d’impresa.

  • Art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70

    La decisione richiama la possibilità che il riconoscimento catastale della categoria D/10 produca effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda, nei limiti previsti dalla normativa.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    La classificazione catastale in categoria D/10 per gli immobili strumentali e A/6 per le abitazioni rurali impedisce, in linea generale, di contestare l’assoggettabilità all’ICI; tuttavia la categoria catastale non costituisce l’unico criterio per accertare la ruralità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 227/2009

    È stata valorizzata l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione dall’ICI, della mera appartenenza del fabbricato a una specifica categoria catastale, dovendosi considerare i requisiti sostanziali di ruralità.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19732/2010

    La situazione concreta dell’immobile e l’effettiva destinazione agricola possono prevalere sul dato catastale formale.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 16979/2015

    Non è soggetto a ICI il fabbricato della cooperativa che, anche indipendentemente dall’iscrizione nel catasto fabbricati, sia rurale perché utilizzato per manipolare, trasformare, conservare, valorizzare o commercializzare i prodotti agricoli dei soci.

  • Cassazione civile, sentenza n. 10355/2015

    I requisiti di ruralità prescindono dalle modalità di determinazione del reddito d’impresa e devono essere valutati in relazione alla funzione agricola concretamente svolta.

Massime di principio

  • Per stabilire se un fabbricato strumentale sia esente dall’ICI, non è sempre decisiva la categoria catastale posseduta al 1° gennaio dell’anno d’imposta: occorre verificare anche l’effettiva destinazione e l’utilizzo concreto dell’immobile.
  • Gli immobili delle cooperative agricole destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci possono essere considerati rurali e quindi non soggetti a ICI, se sono dimostrati i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
  • La categoria catastale D/10 costituisce un elemento particolarmente favorevole per il riconoscimento della ruralità, ma non è necessariamente l’unico mezzo di prova; anche un immobile classificato in altra categoria può essere riconosciuto rurale in base alla situazione di fatto.
  • In una richiesta di rimborso è opportuno documentare l’attività agricola svolta, il rapporto tra l’immobile e i prodotti dei soci, la strumentalità del fabbricato e il periodo di effettivo utilizzo agricolo.
  • L’assenza di contestazioni o di difese da parte del Comune può rafforzare la posizione processuale del contribuente, ma il riconoscimento dell’esenzione deve comunque fondarsi sui requisiti normativi e probatori della ruralità.

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