Sentenza del 01/02/2016 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Ruoli - Valore probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio degli estratti di ruolo e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, riprodotti sulla base dei documenti informatici trasmessi dal Sistema informatico dell'anagrafe tributaria al concessionario della riscossione. La questione centrale è se il concessionario debba produrre in giudizio gli originali delle cartelle esattoriali oppure se siano sufficienti gli estratti di ruolo e le relate di notifica asseverati quanto alla loro provenienza.
La decisione
La sentenza afferma che gli estratti di ruolo e le relate di notifica ottenuti da documenti informatici dell'amministrazione finanziaria e muniti dell'asseverazione del concessionario hanno pieno valore probatorio ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.L. 669/1996. Pertanto, non è necessario produrre in giudizio gli originali delle cartelle esattoriali quando siano depositati gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle, purché provenienza informatica e asseverazione siano adeguatamente documentate.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, D.L. 669/1996
Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza
La norma attribuisce pieno valore probatorio agli atti e documenti amministrativi informatici trasmessi al concessionario, quando contengano l'asseverazione del concessionario in ordine alla loro provenienza. Di conseguenza, gli estratti di ruolo e le relate di notifica asseverati possono sostituire, ai fini probatori, la produzione degli originali delle cartelle esattoriali.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla riscossione, la produzione di estratti di ruolo e relate di notifica può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la notificazione delle cartelle, senza necessità di depositare gli originali.
- Il valore probatorio degli atti informatici dipende dalla loro provenienza da sistemi dell'amministrazione finanziaria e dalla presenza di un'apposita asseverazione del concessionario.
- La contestazione dell'estratto di ruolo non comporta automaticamente l'obbligo per il concessionario di produrre la cartella originale; occorre invece mettere specificamente in discussione la provenienza, l'asseverazione, l'integrità o la riferibilità dei documenti.
- La regola opera per gli atti e documenti amministrativi informatici validamente trasmessi al concessionario e non esclude la possibilità di contestare concretamente la notifica o il contenuto della pretesa tributaria.
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