Cassazione Civile, Ordinanza n. 12809/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società, con recupero a tassazione di maggiori redditi per l'anno d'imposta 2009 ai fini IRAP, IRES e IVA, sulla base di indagini sulla movimentazione bancaria dei soci e dei loro familiari. In conseguenza dell'accertamento societario furono emessi atti anche nei confronti della socia accomandataria e del socio accomandante. L'erede del socio accomandante impugnò l'avviso relativo al dante causa; il ricorso fu respinto in primo grado. Successivamente la stessa intervenne nel giudizio relativo alla società e all'altra socia, definito con estinzione per sanatoria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. In appello lamentò che i giudici non si fossero pronunciati sui motivi del ricorso della società, che l'atto impositivo le avesse finito per gravare solo su di lei perché non aveva aderito alla sanatoria, e dedusse inoltre la violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 per asserita mancanza del processo verbale di chiusura delle operazioni, nonostante le verifiche si fossero concluse il 10 ottobre 2014 e l'atto fosse stato sottoscritto il 5 dicembre successivo. Sosteneva anche che la presenza di riprese a fini IVA imponesse la tutela procedimentale. La Corte d'appello respinse l'appello; in cassazione fu proposto un unico motivo per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, insistendo sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale e sulla prova di resistenza, richiamando la successiva produzione documentale in sede di accertamento con adesione e la riduzione in autotutela della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, a pena di nullità dell'atto, solo per i tributi armonizzati e purché il contribuente indichi specificamente le difese che avrebbe potuto svolgere, non essendo sufficiente un'opposizione meramente pretestuosa; fuori da tale ambito, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, non esiste un obbligo generalizzato sanzionabile. Ha inoltre chiarito che, in caso di accertamento verso la società per ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, non opera automaticamente nei confronti del socio, poiché la sua posizione è autonoma rispetto a quella della società, benché l'accertamento societario costituisca il presupposto per quello verso i soci in base alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. Il ricorso è stato dunque rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
nel testo vigente ratione temporis
il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non operano in via generale; la loro omissione è sanzionabile solo nei tributi armonizzati e se il contribuente indica difese concrete non pretestuose. Inoltre, nel caso di accertamento nei confronti del socio, il termine non si estende automaticamente per il solo fatto che l'accertamento societario riguardi anche l'IVA.
art. 6-bis l. n. 212/2000
inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219/2023
introduce un contraddittorio preventivo generalizzato, ma non si applica ai fatti di causa per ragioni temporali.
art. 6 del d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata/sanatoria che ha determinato l'estinzione del giudizio relativo alla società e all'altra socia.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
consente la condanna della parte soccombente al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio/di responsabilità aggravata, liquidate nel dispositivo.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento camerale e alla proposta di definizione anticipata, con possibilità di istanza di decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale non ha, nel regime previgente all'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, portata generalizzata: la sua omissione determina invalidità dell'atto solo nei casi di tributi armonizzati, sempre che il contribuente alleghi specificamente le difese che avrebbe potuto far valere.
- In materia di accertamento tributario, il socio non può invocare automaticamente il termine dilatorio previsto per l'accertamento nei confronti della società: la posizione del socio è autonoma, anche se l'accertamento societario costituisce il presupposto per quello a suo carico fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
- Ai fini della dedotta violazione del contraddittorio, non è sufficiente un'allegazione astratta o pretestuosa: occorre dimostrare la concreta rilevanza difensiva delle osservazioni che si sarebbero potute formulare.
- La successiva produzione documentale in sede di accertamento con adesione o la riduzione in autotutela della pretesa non sono, di per sé, sufficienti a trasformare in illegittimo l'accertamento per difetto del contraddittorio, se non ricorrono i presupposti normativi per la sua obbligatorietà.
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