Cassazione Civile, Ordinanza n. 11974/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio cautelare e poi di merito promosso da un'associazione politica che rivendicava la titolarità esclusiva della denominazione "Movimento Sociale Italiano – Destra nazionale, Nuovo M.S.I.", della sigla "MSI" e dell'emblema della fiamma tricolore su base trapezoidale, chiedendo di vietarne l'uso a un diverso soggetto politico e a singole persone fisiche. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda; in appello la decisione era stata riformata con rigetto di tutte le domande; la Cassazione aveva poi cassato con rinvio la sentenza d'appello; nel giudizio di rinvio la corte territoriale aveva nuovamente rigettato le domande originarie. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio, il ricorrente ha dedotto sei motivi: tardività/invalidità del procedimento di cassazione; lesione del contraddittorio per omessa notifica al legale rappresentante; nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione; omesso esame di fatti decisivi e della documentazione prodotta, inclusa la questione dei diritti d'autore; violazione del ruolo della fondazione, ritenuta non legittimata ad attività politica; violazione del diritto d'autore sul simbolo con la fiamma. La resistente ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso: poiché la sentenza impugnata, pubblicata il 7 febbraio 2022 e non notificata, era soggetta al termine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 69/2009, il ricorso notificato il 21 agosto 2024 è stato ritenuto oltre termine. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito, ha condannato il ricorrente alle spese e ha applicato la condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 669-ter c.p.c.
richiamato come base del ricorso cautelare d'urgenza originario.
art. 700 c.p.c.
richiamato per il provvedimento cautelare iniziale volto a inibire l'uso dei segni distintivi.
art. 36 c.c.
richiamato per la domanda di inibitoria dell'uso del nome e dei segni distintivi dell'ente.
art. 38 c.c.
richiamato per la domanda risarcitoria proposta nel merito.
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nei motivi per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 327 c.p.c.
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza"
nel testo applicabile ratione temporis, il termine lungo per impugnare è annuale e decorre dalla pubblicazione della sentenza non notificata.
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
le modifiche al termine lungo dell'art. 327 c.p.c. si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 155, comma 2, c.p.c.
per i termini a mesi o anni si applica il computo civile, ex nominatione dierum.
art. 2963, comma 4, c.c.
concorre alla regola di computo civile dei termini annuali.
art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969
la sospensione feriale dei termini è stata computata nel calcolo del termine lungo.
art. 392 c.p.c.
richiamato per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato nel contesto dell'art. 327 c.p.c. per il termine lungo relativo alla revocazione.
art. 385, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata, in presenza di colpa grave.
art. 96, comma 3, c.p.c.
ritenuto inapplicabile ratione temporis al giudizio introdotto nel 2006.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso di sentenza non notificata, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della decisione e, per i giudizi instaurati prima della L. n. 69/2009, resta annuale secondo il testo previgente dell'art. 327 c.p.c.
- Per i termini espressi in mesi o anni si applica il computo civile, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale, tenendo conto della sospensione feriale ove applicabile.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e rende superfluo l'esame dei motivi di merito.
- La memoria depositata nel procedimento camerale non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare quelle già contenute nel ricorso.
- La condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c. presuppone almeno colpa grave della parte soccombente e può essere irrogata quando l'impugnazione sia proposta in modo manifestamente tardivo, con aggravamento ingiustificato del carico processuale.
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