Ordinanza n. 2931/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 9190/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sezione Quater, n. 9190/2026, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
La controversia
Il candidato ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Dal testo dell'ordinanza non sono specificati i provvedimenti amministrativi originariamente contestati né i motivi di illegittimità dedotti. L'appellante ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati dai provvedimenti oggetto di causa.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata, ritenendo che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza pubblica del 28 gennaio 2027. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, congiuntamente all'atto di appello e a copia dell'ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notificazione nel PAT entro i successivi quindici giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale norma relativa all'appello cautelare, senza ulteriore interpretazione espressa nel testo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo della sospensione cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso la trattazione ravvicinata della causa.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può non sospendere gli effetti dell'atto o della sentenza impugnata e accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo d'appello, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati dai provvedimenti controversi e autorizzare, quando ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dalla fissazione di un termine perentorio per la notificazione e di un successivo termine per il deposito telematico della prova dell'avvenuto adempimento.
Come è indicizzato
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