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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16651/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per Tarsu relativa all'anno 2012: la Congregazione sosteneva che i locali erano adibiti al culto e quindi esenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale (esenzione per edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute). La ricorrente ha proposto istanza in autotutela dell'11 aprile 2013 e ha dedotto di essere riconosciuta come confessione religiosa dallo Stato; ha inoltre richiamato la circolare MEF 95 E/1994 per sostenere che la mancata indicazione dell'esenzione nella denuncia originaria non impedisce lo sgravio se la causa di esclusione può essere provata successivamente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, benché la Congregazione possa essere qualificata come confessione religiosa riconoscibile, l'esenzione Tarsu richiede due condizioni: (1) che il contribuente abbia indicato la destinazione a culto nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione (obbligo di informazione ai sensi dell'art. 70 D.lgs. 507/1993) e (2) che tale destinazione sia riscontrabile tramite elementi obiettivi o idonea documentazione. La Corte ha stabilito che la carenza della prima (mancata denuncia/variazione) non è emendabile in giudizio né sanabile con un'istanza in autotutela; la prova dell'effettiva destinazione può essere integrata in caso di contestazione solo se la denuncia o la variazione è stata presentata. Di conseguenza la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva respinto l'appello per difetto della denuncia originaria, è confermata e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • D.lgs. 507/1993

    “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.”

    La Corte interpreta l'art. 62 nel senso che l'esenzione opera solo se (a) il contribuente ha indicato la causa di esclusione nella denuncia originaria o in una variazione e (b) tale circostanza è riscontrabile con elementi oggettivi o documentazione; la mancata indicazione nella denuncia non è emendabile in giudizio.

  • Regolamento comunale di Trescore Balneario (art. 5 comma 3 lett. f)

    “La Tarsu non si applica agli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato limitatamente ai locali destinati all'attività di culto vera e propria e alle aree scoperte di relativa pertinenza.”

    Norma attuativa dell'art. 62 D.lgs. 507/1993: riconosce l'esenzione per locali destinati al culto, ma la sua efficacia dipende dall'adempimento degli obblighi di denuncia e dalla verifica documentale della destinazione reale.

  • D.lgs. 507/1993 (art. 70)

    Richiama l'obbligo di denuncia/variazione da parte del contribuente; la mancata denuncia impedisce la fruizione del beneficio per gli anni interessati e non può essere sanata in sede contenziosa.

  • Costituzione (art. 8 comma 3)

    La mancata stipulazione di un'intesa ex art. 8 Cost. non è decisiva per qualificare una comunità come confessione religiosa: la qualifica può emergere da riconoscimenti precedenti, dallo statuto o dalla considerazione comune; tuttavia tale qualificazione non basta a ottenere automaticamente l'esenzione tributaria senza gli adempimenti formali richiesti.

  • Direttive UE 2006/12/CE (art. 15) e 2008/98/CE (art. 14)

    Rammentate per il principio "chi inquina paga" e per l'orientamento che l'esenzione fiscale non può essere estesa a locali idonei a produrre rifiuti; l'interpretazione del legislatore nazionale deve essere coerente con tali principi.

  • Circolare MEF 95 E/1994

    Invocata dalla ricorrente per sostenere che la causa di esclusione può essere provata anche successivamente alla denuncia; la Corte però conferma che le interpretazioni ministeriali non vincolano la giurisprudenza e non esonerano dall'obbligo di denuncia previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione Tarsu per locali destinati al culto è necessario che il contribuente abbia indicato tale destinazione nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione; la mancata indicazione non è emendabile in sede giurisdizionale.
  • Il riconoscimento o qualificazione come confessione religiosa è condizione rilevante ma non sufficiente: occorre anche che i locali siano effettivamente destinati al culto e che ciò risulti da elementi oggettivi o documentazione.
  • Un'istanza di autotutela non può sostituire la denuncia/variazione prevista dalla normativa tributaria per fruire dell'esenzione relativa a periodi antecedenti; l'autotutela non sana la carenza formale ex art. 70 D.lgs. 507/1993.
  • La classificazione catastale (es. categoria E/7) non è di per sé prova sufficiente dell'esenzione: è necessaria la concreta prova dell'uso e la preventiva denuncia all'ente impositore.
  • In caso di contestazione, se il contribuente ha adempiuto all'obbligo di denuncia o variazione, può integrare la prova della destinazione d'uso anche in giudizio; in mancanza della denuncia, la pretesa esentiva non può essere accolta.

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