Sentenza del 12/04/2018 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IVA - detraibilità - Le spese sostenute per sconti o premi per la clientela sono detraibili ai fini IVA senza necessità di prova specifica - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2011, con cui erano stati recuperati, ai fini IRAP e IVA, costi e imposte riguardanti un immobile concesso in uso a un dipendente e l'IVA detratta sulle note di credito emesse a favore della clientela per sconti, premi e contributi collegati alle vendite. La società sosteneva che l'immobile fosse strumentale all'attività, perché destinato ad assicurare la sorveglianza continua degli impianti frigoriferi, e che gli sconti e premi costituissero riduzioni di prezzo valide ai fini IVA anche in assenza di accordi scritti con i clienti.
La decisione
La Commissione ha riunito gli appelli, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto quello della società contribuente. È stata riconosciuta la detraibilità dell'IVA sulle note di credito relative a sconti e premi alla clientela, ritenendo non necessaria la prova di specifici contratti scritti, poiché tali pratiche rientrano nella normale consuetudine commerciale e l'Ufficio non aveva fornito elementi contrari. È stata inoltre riconosciuta la detraibilità dell'IVA relativa all'immobile abitativo concesso al dipendente, poiché concretamente asservito alla vigilanza degli impianti e alla tutela della catena del freddo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.500 euro per ciascun grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, DPR 633/1972
abbuoni o sconti previsti contrattualmente
Le riduzioni di prezzo riconosciute alla clientela, anche mediante premi o incentivi collegati agli acquisti, possono ricevere il medesimo trattamento IVA degli sconti e abbuoni, anche se l'accordo non è documentato da un contratto scritto, purché la loro effettività e la loro riferibilità all'attività commerciale risultino plausibili e supportate dagli elementi disponibili.
Art. 19-bis 1, comma 1, lettera i), DPR 633/1972
divieto di detrazione previsto ... per gli immobili classificati catastalmente come abitativi
Il divieto di detrazione per gli immobili abitativi non è assoluto. La detrazione può essere ammessa quando il contribuente dimostri, mediante elementi oggettivi, che l'immobile è concretamente utilizzato o destinato alle esigenze dell'attività d'impresa.
Art. 95, comma 2, DPR 917/1986
La disposizione è stata richiamata in primo grado in relazione alla rilevanza reddituale dell'immobile concesso al dipendente; la decisione d'appello ha tuttavia riconosciuto la strumentalità concreta dell'immobile rispetto all'attività aziendale.
Articoli 53 e 54, D.Lgs. 546/1992
L'eccezione di inammissibilità dell'appello del contribuente è stata respinta: benché qualificato impropriamente come incidentale, l'atto è stato considerato sostanzialmente un appello principale e ha comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo all'Ufficio di difendersi compiutamente.
Cassazione civile, 8 aprile 2016, n. 6883
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui la classificazione catastale abitativa non impedisce automaticamente la detrazione IVA, quando sia dimostrato l'utilizzo dell'immobile nell'ambito dell'attività d'impresa.
Massime di principio
- Gli sconti, premi e incentivi alla clientela possono essere trattati come riduzioni del corrispettivo ai fini IVA anche senza un accordo scritto, se risultano coerenti con la prassi commerciale, documentati contabilmente e collegati alle vendite o al mantenimento della clientela.
- La sola emissione di note di credito non garantisce automaticamente la detraibilità: è opportuno conservare documentazione commerciale, criteri di calcolo, corrispondenza, rendicontazioni e ogni elemento che dimostri l'effettiva natura promozionale dello sconto o del premio.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero dell'IVA su una mera ipotesi circa la gratuità delle somme; deve fornire elementi concreti che dimostrino che i pagamenti non costituiscono sconti o riduzioni del prezzo.
- Per valutare la detraibilità dell'IVA relativa a un immobile conta soprattutto la destinazione concreta e il nesso oggettivo con l'attività d'impresa, non soltanto la categoria catastale.
- Un immobile abitativo può essere considerato strumentale quando sia effettivamente necessario per esigenze aziendali specifiche, come la vigilanza continuativa di impianti o merci, purché tale necessità sia provata con elementi oggettivi.
- In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare il collegamento diretto tra i costi sostenuti, l'utilizzo dell'immobile e l'attività economica esercitata.
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