Sentenza del 23/02/2017 n. 762 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - accertamento - analitico-induttivo - art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/73 - contraddittorio contribuente - è necessario - onere della prova - reddito inferiore - incombe in capo al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento analitico-induttivo del reddito, fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e su parametri o procedure di accertamento tributario standardizzato. La questione centrale riguardava la necessità che l’accertamento fosse svolto in contraddittorio con il contribuente e la ripartizione dell’onere della prova circa l’esistenza di circostanze concrete idonee a giustificare un reddito inferiore a quello risultante dall’applicazione dei parametri.
La decisione
La sentenza ha affermato che l’accertamento analitico-induttivo deve essere necessariamente preceduto o comunque svolto attraverso il contraddittorio con il contribuente. Tuttavia, nella fase contenziosa, spetta al contribuente allegare e provare, senza limitazioni quanto ai mezzi e al contenuto della prova, le circostanze di fatto che rendano la sua attività diversa dal modello normale cui si riferiscono i parametri e che giustifichino un reddito inferiore rispetto a quello standardizzato. In assenza di tale prova, l’accertamento può essere mantenuto.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito sulla base di elementi presuntivi e di procedure standardizzate, purché l’accertamento sia adeguatamente motivato e sia garantito il contraddittorio con il contribuente.
Cassazione, sentenza n. 14288/2016
L’accertamento analitico-induttivo [...] deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente.
Il contraddittorio costituisce un passaggio necessario dell’accertamento fondato su parametri o modelli standardizzati. In giudizio, però, il contribuente deve dimostrare concretamente le peculiarità della propria attività e le ragioni per cui il reddito effettivo sarebbe inferiore a quello presunto.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione determina il reddito mediante parametri, studi o modelli standardizzati, il contribuente deve essere coinvolto in un effettivo contraddittorio.
- La presunzione derivante dai parametri non è necessariamente definitiva: il contribuente può superarla dimostrando circostanze specifiche e documentate che rendano la propria situazione anomala rispetto al modello standard.
- Nel contenzioso tributario non è sufficiente contestare genericamente l’accertamento o affermare che il reddito è inferiore; occorre allegare e provare le concrete ragioni della minore redditività.
- La prova del reddito effettivo inferiore può essere fornita con ogni mezzo ammesso, senza limitazioni predeterminate, purché sia pertinente, specifica e coerente con l’attività esercitata.
- Se il contraddittorio non è stato adeguatamente garantito, l’accertamento può risultare viziato; se invece il contraddittorio è stato svolto ma il contribuente non prova le peculiarità della propria attività, la pretesa fiscale può essere confermata.
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