Cassazione Penale, Ordinanza n. 08899/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la loro responsabilità per fatti in materia di stupefacenti. Il primo motivo, comune a tutti, contestava la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, limitatamente alle posizioni di due ricorrenti, deducendo l'incensuratezza, la giovane età, la marginalità del ruolo e la positività delle condotte successive al fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali e logiche; il secondo motivo era tardivo e sostanzialmente volto a introdurre in cassazione una censura sulle attenuanti generiche che, proposta in appello in modo inammissibile, non poteva essere rivalutata, anche perché fondata su elementi ritenuti apodittici o estranei al sindacato di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La difesa chiedeva la riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità; la Corte ha rilevato che la censura era già stata vagliata e correttamente disattesa dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e respinte con motivazione coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con l'apprezzamento di merito; se la decisione di merito è logicamente e giuridicamente corretta, la censura è inammissibile in cassazione.
- La doglianza sulle attenuanti generiche non può essere utilmente introdotta o riformulata in cassazione quando in appello è stata proposta in modo inammissibile o meramente apodittico.
- Elementi quali incensuratezza, giovane età, marginalità del ruolo e condotte successive al fatto, se non supportati da specifico sviluppo argomentativo e se estranei al perimetro del sindacato di legittimità, non impongono il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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