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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26477/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari del 19/06/2024 che, ribaltando l'assoluzione di primo grado, aveva dichiarato Frongia responsabile a soli fini civili del reato di diffamazione aggravata mediante stampa per frasi contenute nel suo libro. Il ricorrente aveva proposto cinque motivi: 1) inammissibilità dell'appello della parte civile per mancanza di procura speciale per il grado d'appello; 2) violazione dell'art. 603, comma 3-bis per mancata rinnovazione dell'istruttoria a fronte del riformamento dell'assoluzione; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova, con omissione di valutazione della paternità della bandella e decontestualizzazione di frasi; 4) le espressioni sarebbero diritto di critica e non diffamatorie (art. 595 e 51 c.p.); 5) illegittima nomina di difensore d'ufficio per la parte civile (art. 97, comma 4 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il primo motivo: la procura speciale conferita alla parte civile risultava limitata alla costituzione di parte civile in primo grado e non manifestava in modo indubbio la volontà di conferire anche la facoltà di proporre appello. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile. Trattandosi di causa di inammissibilità non sanabile, la cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e ha cristallizzato le statuizioni della sentenza di primo grado (cioè il mantenimento dell'esito favorevole al ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile e produce effetti in ogni stato e grado del processo; è il quadro per la legittimazione dell'azione civile nel penale.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Prevede che la parte civile sta in giudizio con difensore munito di procura speciale, con presunzione che la procura sia conferita solo per un determinato grado se non indicata volontà diversa; principio decisivo per accertare se la procura include o meno il potere di impugnare.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Disciplina modalità e contenuto della procura speciale per atti determinati; utile per valutare la forma e l'estensione del mandato conferito al difensore.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria quando la sentenza di appello riforma l'assoluzione; la Corte non ha deciso sul merito di questo motivo perché ha ritenuto assorbente la questione della procura.

  • art. 595 cod. pen.

    Delinea il reato di diffamazione; richiamato dal ricorrente nell'argomentazione che le espressioni sarebbero rientrate nel diritto di critica.

  • art. 51 cod. pen.

    Riguarda le scriminanti; invocata dal ricorrente nella linea difensiva circa il diritto di critica quale giustificazione o scriminante di fatto.

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma sulla nomina del difensore d'ufficio, richiamata dal ricorrente per censurare la nomina operata in appello per la parte civile; la Corte non ha risolto definitivamente questo punto, essendo assorbente la questione della procura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi di ricorso; citata nel contesto procedurale del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La procura speciale conferita alla parte civile deve esprimere in modo chiaro e non equivoco la volontà di conferire anche la facoltà di impugnare; formule meramente generiche (es. "con ogni più ampia facoltà di legge") possono essere interpretate come limitate alla costituzione di parte civile e non comprendere il potere di proporre appello.
  • L'impugnazione proposta senza valida procura speciale è inammissibile e l'inammissibilità opera d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; tale vizio non è sanabile e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio.
  • Quando si contesta la riforma di un'assoluzione in appello, è cruciale sollevare anche questioni procedurali sulla rinnovazione dell'istruttoria e sulla adeguatezza della motivazione; tuttavia, se sopravviene un vizio formale pregiudizievole (es. mancanza di procura), la Corte di cassazione potrebbe non entrare nel merito delle questioni sostanziali.
  • Per evitare rischi processuali, il danneggiato che intende impugnare in più gradi dovrebbe conferire espressamente procura per le impugnazioni successive (o una procura alle liti estesa), preferibilmente con formula che menzioni specificamente la facoltà di proporre appello e ricorso in cassazione.
  • I difensori delle parti devono curare la forma della procura speciale e la sua trascrizione negli atti: la chiarezza formale del mandato è condizione essenziale per la validità dell'impugnazione e per evitare la declaratoria di inammissibilità.

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