L.R. Toscana 29/2007
Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dichiara per il solo anno 2007 lo stato di emergenza idrica idropotabile in Toscana e disciplina, in via accelerata, piani operativi, procedure espropriative, conferenze di servizi e misure limitative dei prelievi. Modifica inoltre le leggi regionali n. 81/1995 e n. 91/1998 su pianificazione, risparmio idrico, sanzioni e programmazione provinciale.
Emergenza idrica 2007 in Toscana e modifiche alla disciplina regionale sulle risorse idriche
Emergenza idrica 2007 e aggiornamento della disciplina regionale sulle risorse idriche
La legge regionale disciplina, per il solo anno 2007, le misure straordinarie per fronteggiare la crisi idrica idropotabile in Toscana e modifica la normativa regionale di attuazione in materia di risorse idriche e difesa del suolo. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Stato di emergenza idrica idropotabile
Per l’anno 2007 è dichiarato lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio regionale. La Giunta regionale può dichiararne la cessazione, anche per parti del territorio, quando lo stato di emergenza sia superato, anche su proposta delle province e degli ATO.
Piano operativo di emergenza
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile deve essere predisposto dal gestore del servizio idrico integrato e approvato dall’Autorità di ATO competente entro 15 giorni dal ricevimento, previa acquisizione del parere di province e autorità di bacino interessate, da rendere entro 7 giorni dalla richiesta.
L’Autorità di ATO trasmette il piano alla Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Restano validi, per il 2007, i piani di prevenzione dell’emergenza idrica già approvati ai sensi della disciplina previgente: essi sono equiparati ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.
Procedura espropriativa e competenze attuative
Per gli interventi previsti nei piani operativi 2007, le Autorità di ATO assumono la qualità di autorità espropriante. Nell’esercizio dei poteri espropriativi possono avvalersi degli uffici comunali e provinciali e, se questi non sono disponibili, dei gestori del servizio idrico integrato.
L’attuazione degli interventi avviene mediante procedimento unico, anche tramite conferenza tra le amministrazioni interessate, finalizzata ad acquisire rapidamente l’assenso alla realizzazione delle opere. La conferenza è convocata dall’Autorità di ATO, anche su proposta del gestore, che vi partecipa obbligatoriamente.
Il termine procedurale è particolarmente accelerato:
- convocazione entro il giorno successivo alla richiesta del gestore;
- prima riunione entro i due giorni lavorativi successivi;
- conclusione entro i cinque giorni successivi con determinazione finale.
Il provvedimento conclusivo sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso delle amministrazioni partecipanti o invitate ma assenti. In caso di dissenso, l’Autorità di ATO adotta comunque la determinazione conclusiva, con adeguata motivazione, salvo i casi di dissenso proveniente da amministrazioni preposte alla tutela della salute o della pubblica incolumità, da quelle competenti in materia di VIA e dalle amministrazioni statali.
La Giunta regionale detta inoltre direttive tecniche vincolanti per le Aziende USL ai fini degli atti di loro competenza relativi agli interventi del piano.
Misure provinciali in materia di prelievi e limitazioni
Le province, una volta dichiarata l’emergenza, possono sulla base dei piani operativi e sentite le autorità di bacino:
- sospendere il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;
- adottare provvedimenti limitativi di propria competenza sugli usi idrici non idropotabili.
Tali misure non si applicano alle concessioni a uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità dell’acqua e a quelle di uso diverso dall’idropotabile i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio idrico.
Le province devono inoltre segnalare alla Regione, o ai comuni interessati nei casi di fenomeni locali, i dati e le informazioni utili per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
Conferenza regionale di coordinamento
Per l’attuazione della legge è costituita, per l’anno 2007, una conferenza regionale composta dai presidenti delle Autorità di ATO e delle province, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Vi partecipano anche i segretari generali dell’Autorità di bacino.
Modifiche alla legge regionale n. 81/1995: pianificazione dell’emergenza e riduzione delle perdite
La legge amplia le competenze già previste per i soggetti regionali competenti, includendo:
- l’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile;
- l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano, anche ai fini della disciplina espropriativa.
Viene introdotto il contenuto minimo del piano operativo di emergenza, che deve comprendere:
- relazione di analisi del rischio e dei suoi effetti;
- individuazione e delimitazione delle aree e dei corpi idrici interessati;
- fonti alternative di approvvigionamento legittimamente utilizzabili;
- interventi, opere e lavori localizzati con tempi massimi di esecuzione;
- opere e lavori temporanei con relativi progetti di rimessa in pristino;
- misure e azioni per fronteggiare l’emergenza;
- disciplina specifica per le aree o i corpi idrici che interessano più ATO, con predisposizione d’intesa tra i gestori e approvazione da parte delle autorità competenti per ciascun ambito.
È inoltre previsto che le Autorità di ATO, nell’ambito della programmazione, definiscano la percentuale annua di investimenti destinata alla ricerca, riduzione e valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione, con obbligo di adeguamento degli strumenti di programmazione. L’obiettivo è la riduzione effettiva delle perdite almeno entro i limiti del d.p.c.m. 4 marzo 1996.
Risparmio idrico per usi potabili: regolamento e sanzioni
La Regione promuove la riduzione dei consumi idropotabili, il risparmio idrico e la costituzione di riserve idriche. La Giunta regionale deve emanare un regolamento volto a orientare i comportamenti degli utenti del servizio idrico integrato verso obiettivi di risparmio e tutela della risorsa destinata al consumo umano.
Il regolamento disciplina anche i criteri per la costituzione di riserve private di acqua per usi domestici diversi dal consumo umano.
La violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Le funzioni di vigilanza, controllo, applicazione delle sanzioni e introito dei proventi spettano alle Autorità di ATO. Per gli accertamenti esse si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale e possono utilizzare anche personale del gestore del servizio idrico integrato appositamente incaricato.
Risparmio idrico per usi non idropotabili: regolamento, sanzioni e controlli
Per gli usi diversi da quello idropotabile, la Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi, il risparmio idrico e la costituzione di riserve idriche.
La Giunta regionale, previo parere di province e autorità di bacino, deve adottare un regolamento finalizzato a ridurre i consumi dei soggetti che utilizzano acque per usi non idropotabili, in particolare irrigui e produttivi. Il regolamento può incidere sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni e disciplina anche i criteri per le riserve idriche e per il riutilizzo delle acque.
La violazione delle relative prescrizioni è punita con sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. La vigilanza, il controllo, l’applicazione delle sanzioni e l’incasso dei proventi spettano alle province competenti.
Pianificazione provinciale per la gestione sostenibile della risorsa idrica
Le province devono predisporre un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire una equilibrata distribuzione della risorsa disponibile. Il piano deve tener conto:
- delle determinazioni dell’Autorità di bacino;
- degli indirizzi, obiettivi e misure del piano di tutela delle acque;
- delle esigenze idropotabili, ambientali e produttive del territorio.
Il piano deve contenere anche le linee strategiche per l’adozione tempestiva delle misure necessarie a fronteggiare le crisi idriche e mitigarne gli effetti. Può essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla base delle criticità ed è aggiornato annualmente.
Entrata in vigore e limiti temporali
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le disposizioni straordinarie sull’emergenza idrica sono espressamente riferite all’anno 2007; per tale ragione, la loro utilità applicativa è limitata a quel periodo, mentre le modifiche alla normativa regionale restano inserite nel corpo delle leggi richiamate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 mag 2007L.R. Toscana 31/2007
- Legge · 25 mag 2007L.R. Toscana 30/2007
- Legge · 4 giu 2007L.R. Toscana 33/2007
- Legge · 5 giu 2007L.R. Toscana 34/2007
- Legge · 3 mag 2007L.R. Toscana 27/2007
- Legge · 23 apr 2007L.R. Toscana 23/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →