L.R. Toscana 23/2007
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola il BURT della Toscana come strumento di pubblicità legale degli atti regionali, ne disciplina parti, contenuti, modalità e termini di pubblicazione, consultazione, correzione errori e tutela dei dati personali. Resta oggi applicabile per la pubblicità legale regionale, ma molte norme storiche sono state aggiornate; le disposizioni su articoli e regole tecniche riflettono il testo consolidato vigente.
Disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e della pubblicazione degli atti
Disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Toscana
La legge definisce l’organizzazione e il funzionamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), quale strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e degli altri atti pubblicati. La disciplina riguarda l’ambito della pubblicazione, il valore legale degli atti, le modalità di consultazione, la tutela della riservatezza e il raccordo con le banche dati normative regionali.
Funzione del BURT e valore della pubblicazione
Il BURT è lo strumento di conoscenza legale degli atti ivi pubblicati, salvi gli effetti previsti da altre forme di pubblicità stabilite dall’ordinamento. La pubblicazione ha valore legale e serve anche a favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
La pubblicazione dei testi coordinati e delle note ha invece solo carattere informativo e non incide sul valore legale degli atti ufficiali.
Struttura del BURT e contenuti delle diverse parti
Il BURT è articolato in quattro parti e può contenere supplementi per bilanci, consuntivi e atti di rilevanti dimensioni o relativi allegati.
Parte prima
Sono pubblicati nella parte prima:
- lo Statuto regionale e le sue modifiche;
- le leggi e i regolamenti regionali, nonché i testi coordinati;
- il PRS, il DEFR, le NADEFR e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla legge regionale n. 1/2015;
- gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi agli atti di programmazione;
- gli atti relativi ai referendum pubblicabili secondo la normativa di settore;
- le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali o statali o a conflitti che coinvolgano la Toscana, nonché le ordinanze che sollevano questioni di legittimità su leggi regionali e i ricorsi del Governo contro leggi regionali;
- gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che dettano interpretazioni normative o indirizzi applicativi;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale, comprese quelle adottate come commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.
Parte seconda
Nella parte seconda sono pubblicati:
- le deliberazioni del Consiglio regionale diverse dagli atti di indirizzo politico connessi alla programmazione;
- gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli collegati agli atti di programmazione;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale in materia di nomine e altri decreti di interesse generale;
- i decreti del Presidente del Consiglio regionale in materia di nomine e altri decreti di interesse generale;
- i provvedimenti organizzativi generali degli organi di direzione amministrativa della Regione;
- gli atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano opportuno portare a conoscenza della generalità dei cittadini;
- gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti statali o regionali, purché privi di dati personali;
- gli atti amministrativi regionali per i quali la legislazione statale richiedeva la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio annunzi legali della provincia.
Parte terza
Nella parte terza sono pubblicati:
- bandi e avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con i relativi provvedimenti di approvazione;
- bandi e avvisi per borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari, con i relativi provvedimenti di approvazione;
- gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, se previsto dalla disciplina di settore;
- inoltre, ai fini della massima conoscibilità, i bandi e gli avvisi relativi ai contratti pubblici disciplinati dalla l.r. n. 38/2007, fermo restando quanto previsto da quella legge sui propri effetti e sulle proprie forme di pubblicazione.
Parte quarta
Nella parte quarta sono pubblicati:
- gli atti della Regione e degli enti locali che la legge o i regolamenti prevedono, se hanno natura gestionale e contengono dati personali;
- i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui alla parte terza, bandi e avvisi per concorsi e per l’attribuzione di benefici economici o finanziari.
Modalità di pubblicazione e riservatezza
La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo le eccezioni previste dalla disciplina specifica sugli atti con dati personali.
Per gli atti pubblicati devono essere rispettate le regole sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento UE 2016/679 e i principi di liceità, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità operative e le misure tecniche e organizzative che le strutture regionali devono osservare per garantire tale tutela.
Richiesta di pubblicazione da parte di soggetti esterni alla Regione
La pubblicazione degli atti di enti e amministrazioni non regionali avviene nella parte del BURT prevista dalla legge, su richiesta rivolta alla direzione competente del BURT e con indicazione della norma che impone la pubblicazione.
La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche del testo digitale da trasmettere e le modalità di invio alla redazione del BURT.
Termini di pubblicazione
Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con riferimento alla decorrenza prevista dallo Statuto regionale: per le leggi dalla promulgazione e per i regolamenti dall’emanazione.
Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte della redazione del BURT.
Correzione degli errori e ripubblicazione
Se il testo pubblicato non corrisponde al testo trasmesso, il BURT pubblica un comunicato che indica la parte errata e la formulazione corretta.
Per gli atti normativi, se il testo promulgato o emanato non coincide con quello effettivamente approvato, la redazione pubblica un comunicato del Presidente della Giunta regionale con l’indicazione dell’errore e del testo corretto; se necessario, può essere ripubblicato l’intero testo.
Per gli errori materiali evidenti nei testi normativi già approvati e pubblicati, il dirigente dell’ufficio del BURT può disporre un avviso tecnico di errore materiale, d’intesa con le strutture legislative competenti. Tale avviso ha funzione meramente segnaletica, non ha valore legale e non sostituisce la correzione normativa formale.
Per gli atti non normativi, le difformità sono corrette con comunicato che indica la parte errata e il testo esatto, con eventuale ripubblicazione integrale. La comunicazione è effettuata dai dirigenti o responsabili indicati dalla legge, a seconda che l’atto provenga dalla Giunta, dal Consiglio o da una struttura dirigenziale.
Raccolta normativa e testi coordinati
Il Consiglio regionale cura la banca dati giuridica denominata “Raccolta normativa”, pubblicata sul proprio sito istituzionale. Essa contiene:
- i testi storici delle leggi e dei regolamenti regionali;
- i testi vigenti coordinati con le modifiche sopravvenute;
- la ricostruzione della successione di tutte le modifiche normative.
L’accesso è libero e gratuito. I testi coordinati hanno valore informativo e non incidono sul valore legale degli atti ufficiali. È garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali pubblicati sul BURT e i relativi testi coordinati.
Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono annotati in calce al testo; per i regolamenti, i lavori preparatori sono indicati nella motivazione prevista dalla normativa sulla qualità della normazione.
Periodicità della pubblicazione
Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Le pubblicazioni urgenti possono essere disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.
Ordinamento tecnico e competenze organizzative
La pubblicazione del BURT è curata dalla struttura competente della Giunta regionale. Le regole tecniche sulla pubblicazione sono definite con decreto del dirigente competente in materia di sistemi informativi, di concerto con la struttura competente del Consiglio regionale e previo parere della struttura di cui alla norma.
Se il concerto non si realizza entro trenta giorni dalla richiesta, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione.
Le regole tecniche disciplinano in particolare:
- l’invio elettronico degli atti;
- le garanzie di sicurezza, autenticità e integrità dei testi pubblicati;
- l’archiviazione e conservazione dei testi;
- la sezione del sito dedicata al BURT, con motore di ricerca accessibile anche ai soggetti con disabilità.
Ulteriori indicazioni attuative e regole tecniche sulla pubblicazione possono essere definite con atti della struttura della Giunta regionale competente in materia di pubblicazione del BURT.
Consultazione del BURT
La consultazione del BURT sul sito della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.
È inoltre garantita, con assistenza, presso:
- i punti di accesso assistiti (PAAS);
- gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;
- le biblioteche degli enti locali;
- tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
Gli utenti possono chiedere la stampa degli atti di proprio interesse, corrispondendo un contributo pari a quello previsto per l’estrazione di copie di atti amministrativi.
Spese di pubblicazione
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati, quando obbligatoria per legge o regolamento, avviene senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
Banche dati degli atti amministrativi
Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati anche in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto dei limiti alla trasparenza e delle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale.
Le banche dati sono collegate tra loro per agevolare consultazione e ricerca. Quando gli atti non sono pubblicati sul BURT, la pubblicazione nelle banche dati regionali ha valore di pubblicità legale. Se, invece, la normativa prevede la pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle regionali, la pubblicazione nella banca dati regionale ha funzione notiziale.
Nella pubblicazione si applicano anche le regole del GDPR e i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità operative e le misure tecniche e organizzative da rispettare per la tutela dei dati personali.
Disciplina di dettaglio delle banche dati
La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione e di accesso alle rispettive banche dati. Le caratteristiche tecniche sono definite dalle strutture competenti dei due organi, con reciproco coordinamento per i collegamenti tra banche dati.
Disposizioni transitorie e modifiche pregresse
Le originarie disposizioni transitorie, di modifica della legge regionale n. 9/1995, di decorrenza e di abrogazione contenute negli articoli finali risultano abrogate nel testo consolidato. Restano quindi rilevanti solo le norme vigenti sopra riassunte.
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