L.R. Toscana 30/2007
Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina, per i soggetti e le attività agricole non già coperti dal d.lgs. 626/1994, misure su attrezzature, agenti chimici, DPI, informazione-formazione, vigilanza e sanzioni. Prevede anche contributi e integrazione con la programmazione regionale. Non contiene una scadenza finale, ma diversi riferimenti programmatori erano legati al PRS 2006-2010 e ai piani 2007-2013, ormai conclusi.
Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli
Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli
La legge regionale della Toscana promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività agricolo-forestali, intervenendo sui profili di sicurezza dei lavoratori agricoli non già coperti dalla normativa statale richiamata nel testo. La disciplina riguarda l’uso di attrezzature, l’esposizione ad agenti chimici, i dispositivi di protezione individuale, la formazione, la vigilanza e il sistema sanzionatorio.
Ambito di applicazione e finalità
La legge si applica ai soggetti e alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. che non sono coperti dal d.lgs. 626/1994. L’obiettivo dichiarato è rendere più sicuro l’esercizio dell’attività agricolo-forestale, favorendo la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel settore.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’applicazione della disciplina vengono definiti, tra gli altri:
- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto o utensile usato durante il lavoro;
- uso di un’attrezzatura: tutte le operazioni connesse, come messa in servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia e smontaggio;
- dispositivo di sicurezza: dispositivo destinato a garantire una funzione di sicurezza, il cui guasto compromette la sicurezza o la salute;
- DPI: attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da rischi per la sicurezza o la salute;
- agenti chimici: sostanze e preparati impiegati in agricoltura per supporto e difesa delle colture e delle derrate, compresi fertilizzanti e prodotti fitosanitari.
Uso delle attrezzature di lavoro e manutenzione
I soggetti interessati devono utilizzare attrezzature conformi alla normativa applicabile e prendersi cura della propria sicurezza e salute. In particolare devono:
- usare e mantenere correttamente le attrezzature secondo le istruzioni del fabbricante;
- evitare modifiche e impieghi diversi da quelli indicati nel libretto d’uso e manutenzione;
- usare correttamente dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo, senza rimuoverli o alterarli;
- evitare operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
Le attrezzature e i dispositivi di sicurezza devono inoltre essere sottoposti a corretta installazione, manutenzione regolare e controllo del funzionamento. È richiesto anche l’adeguamento al progresso tecnologico dei requisiti tecnici di sicurezza e salute previsti dalla normativa vigente.
Esposizione ad agenti chimici
Gli agenti chimici usati in agricoltura devono essere conservati in locali appositamente segnalati e privi di alimenti destinati all’uomo o agli animali. I prodotti fitosanitari devono essere custoditi in contenitori idonei e chiusi a chiave.
Nella manipolazione e nell’uso di tali sostanze occorre rispettare le istruzioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza e adottare tutte le misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi. Nel caso dei fitosanitari devono essere osservati gli intervalli di sicurezza tra trattamento e accesso in coltura, tra trattamento e raccolto e, per le derrate immagazzinate, tra trattamento e consumo. Durante l’esposizione devono essere utilizzati DPI idonei.
Dispositivi di protezione individuale
I DPI devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa statale richiamata. Devono essere usati, decontaminati, mantenuti, riparati e sostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.
La disciplina sottolinea il carattere individuale dei DPI: non possono essere utilizzati da più persone. È inoltre vietato indossare DPI già utilizzati per la difesa da agenti chimici e contaminati in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni che ne avevano richiesto l’uso.
Informazione, formazione e addestramento
La Regione promuove iniziative di informazione, formazione, aggiornamento e addestramento tramite i dipartimenti di prevenzione delle ASL, ARPAT, INAIL, ISPESL, organizzazioni professionali agricole e altri enti competenti. Le iniziative sono rivolte ai soggetti destinatari della legge e devono assicurare conoscenze su:
- rischi del lavoro agricolo e forestale;
- misure preventive e protettive;
- normativa su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- corretto uso delle macchine agricole;
- tecniche di verifica di sicurezza delle macchine agricole e forestali;
- conoscenze di base sugli agenti chimici e sul loro corretto impiego;
- buone pratiche quotidiane, con attenzione alla separazione tra luoghi di lavoro e di vita;
- rischi per la salute;
- corretto uso dei DPI.
Per tali attività i soggetti coinvolti si avvalgono della Commissione regionale per le pari opportunità e di soggetti pubblici e privati competenti.
Macchinari agricoli e criteri premiali
La Regione promuove un intervento specifico sull’uso di trattori e motocoltivatori, finalizzato a migliorare la sicurezza e a formare e addestrare gli utilizzatori. In ambito di programmazione degli interventi a sostegno dell’agricoltura, la partecipazione certificata a tali attività costituisce criterio premiale per l’accesso agevolato alle misure incentivanti previste.
Vigilanza, controlli e termini di adeguamento
La vigilanza sull’applicazione della legge, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati alle aziende USL tramite i dipartimenti di prevenzione. In caso di irregolarità, l’organo di vigilanza indica nel verbale le carenze riscontrate e gli adeguamenti necessari, concedendo un termine congruo non superiore a dodici mesi.
Alla scadenza del termine, entro sessanta giorni viene verificato l’adempimento: se l’adeguamento è avvenuto, la sanzione non si applica; in caso contrario, si procede con le sanzioni previste. Questa disciplina non si applica a chi esercita attività agricole e forestali non professionalmente.
Monitoraggio e accesso ai dati
La direzione generale regionale competente in materia di diritto alla salute e politiche di solidarietà effettua il monitoraggio sull’applicazione della legge e sulle violazioni. I rapporti di monitoraggio sono elaborati e pubblicati periodicamente sul sito regionale.
I dipartimenti di prevenzione delle ASL hanno accesso ai dati detenuti dagli enti economici agricoli, da ARTEA e da ogni altra struttura pubblica o privata utile ai controlli.
Sanzioni amministrative
La violazione delle disposizioni in materia di uso delle attrezzature, verifiche e adeguamenti, agenti chimici e DPI comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro. La Regione è l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni e introitа i relativi proventi. Per il procedimento sanzionatorio si applica la legge regionale toscana n. 81/2000.
Contributi regionali e integrazione con la programmazione
La Regione interviene attraverso gli strumenti di programmazione regionale: per i profili sanitari mediante il piano sanitario regionale; per la formazione professionale mediante il PIGI; per gli interventi in agricoltura mediante il PSR 2007-2013 e il PAR. Gli strumenti programmatori devono coordinarsi, mediante opportune intese, per assicurare sinergia ed efficienza degli interventi.
Progetti di comune interesse e valutazione dei risultati
La Regione promuove, tramite intese con INAIL, ISPESL e organizzazioni professionali agricole, progetti integrati basati sulla condivisione di risorse umane ed economiche per iniziative specifiche di tutela della salute e della sicurezza. Tali interventi sono da inserire, compatibilmente con gli altri interventi programmati, negli strumenti regionali richiamati dalla legge.
La Giunta regionale valuta l’efficacia della legge mediante le modalità previste dagli strumenti programmatori e riferisce annualmente alle commissioni consiliari competenti, entro il primo semestre, sui rapporti di monitoraggio dell’anno precedente, sugli stanziamenti, sui risultati ottenuti in termini di prevenzione, sulla realizzazione dei progetti e sulla valutazione di efficacia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 mag 2007L.R. Toscana 31/2007
- Legge · 21 mag 2007L.R. Toscana 29/2007
- Legge · 4 giu 2007L.R. Toscana 33/2007
- Legge · 5 giu 2007L.R. Toscana 34/2007
- Legge · 3 mag 2007L.R. Toscana 27/2007
- Legge · 21 giu 2007L.R. Toscana 35/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →