Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 33/2007

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 33/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 1/2004 sulla promozione dell’amministrazione elettronica e della rete telematica regionale, rafforzando interoperabilità, infrastruttura condivisa, adesione al sistema pubblico di connettività, programmazione, compiti regionali e assetto degli organi della Rete. È una legge di aggiornamento organizzativo e tecnico, senza limiti temporali specifici di applicazione.

Modifiche alla disciplina toscana dell’amministrazione elettronica e della Rete telematica regionale

Modifiche alla disciplina toscana dell’amministrazione elettronica e della Rete telematica regionale

La legge regionale della Toscana n. 33 del 2007 interviene sulla l.r. 1/2004, aggiornandone obiettivi, strumenti di coordinamento e assetto organizzativo della Rete telematica regionale toscana. Le modifiche rafforzano il raccordo con il sistema pubblico di connettività, la cooperazione tra amministrazioni e la gestione dell’infrastruttura digitale regionale.

Obiettivi e finalità della disciplina

Il testo amplia le finalità della legge del 2004, precisando che lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione deve avvenire anche in direzione della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici. Viene inoltre rafforzato il coordinamento informativo e informatico tra le amministrazioni presenti sul territorio regionale, nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e dell’autonomia degli enti locali.

Infrastruttura regionale e rapporto con il sistema pubblico di connettività

Le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale sono chiamate ad aderire al sistema pubblico di connettività attraverso la Rete, condividendo regole e infrastrutture in coerenza con il sistema nazionale. La legge qualifica l’infrastruttura di rete regionale come insieme dei collegamenti, apparati e servizi necessari a garantire connettività, sicurezza, cooperazione applicativa, comunicazioni, identificazione e accesso tra i sistemi informativi dei soggetti della Rete. Essa è inoltre definita come infrastruttura condivisa a livello territoriale e articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, con garanzia dei livelli minimi di servizio, sicurezza e sviluppo secondo le regole tecniche del sistema stesso.

Cooperazione, interoperabilità e tutela dei nomi a dominio

Tra le finalità della legge viene inserita la promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale, per favorire interazione e cooperazione anche nell’ambito del sistema pubblico di connettività. Viene inoltre prevista l’incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale, nonché la tutela, nell’ambito delle politiche per la società dell’informazione, dei termini generalmente riferiti a concetti geografici o geopolitici di interesse dei soggetti della Rete.

Programmazione regionale e attuazione annuale

Il Programma della Rete ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il Programma deve comprendere gli interventi a sostegno degli obiettivi generali della legge, della formazione del personale della Regione e degli enti aderenti alla Rete, e della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica e dei servizi connessi. Ogni anno la Giunta approva un documento attuativo del Programma, da comunicare al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; tale documento concorre alla formazione del Piano di attività annuale della Rete.

Compiti della Regione

La Regione assume compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell’infrastruttura tecnologica della Rete, inclusi i servizi di base e quelli per la cooperazione applicativa. Può fornire, anche tramite convenzioni con altri soggetti pubblici della Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attività di segreteria. Alla Regione spetta anche la progettazione, realizzazione, prevenzione, monitoraggio ed evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, con coordinamento rispetto alle soluzioni nazionali. La Giunta regionale adotta un disciplinare tecnico, su proposta del Comitato strategico.

Segreteria della Rete

La Rete dispone di una segreteria con funzioni di supporto tecnico e organizzativo. La segreteria può essere collocata presso la Regione oppure presso uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario può essere messo a disposizione dalla Regione o dagli altri soggetti, anche tramite comando.

Organi della Rete: Assemblea, Comitato strategico, Coordinatore e Osservatorio

L’Assemblea, nella componente prevista per i soggetti pubblici della Rete, nomina il Comitato strategico e ne disciplina la composizione. Il Comitato strategico resta in carica per l’intera legislatura in cui è nominato e disciplina autonomamente funzionamento e modalità organizzative con atti approvati a maggioranza assoluta dei componenti. La durata del mandato del Coordinatore non può eccedere quella del Comitato strategico. Nell’Osservatorio, il Consiglio regionale nomina due membri.

Piano di attività e monitoraggio

Il Piano di attività della Rete è adottato dal Comitato strategico e comunicato alla Giunta regionale, insieme al Documento di monitoraggio previsto dalla legge. La previsione rafforza il raccordo tra programmazione tecnica della Rete e controllo istituzionale regionale.

Effetti temporali e attualità della norma

La legge non contiene limiti di durata o termini di efficacia specifici; le modifiche si applicano alla disciplina toscana della Rete telematica regionale e dell’amministrazione elettronica, nel quadro ordinario della normativa regionale vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.