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Legge

L.R. Toscana 27/2007

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 27/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Toscana, incentivi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale, regole per coprire solo in parte i posti vacanti, stabilizzazioni del personale precario nel triennio 2007-2009 e modifiche all’ordinamento dirigenziale. Molte misure sono temporalmente limitate (domande fino al 31 dicembre 2010; stabilizzazioni e riserve solo per il 2007-2009).

Razionalizzazione delle spese per il personale e stabilizzazioni nella Regione Toscana

Misure di razionalizzazione della spesa per il personale nella Regione Toscana

La legge persegue il contenimento della spesa corrente e la riorganizzazione dell’amministrazione regionale, intervenendo sul personale non dirigenziale, sul reclutamento di personale già utilizzato con forme contrattuali flessibili e sull’assetto della dirigenza. Le disposizioni operano nel territorio della Regione Toscana e, per varie misure, sono espressamente limitate a specifiche finestre temporali.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale

La Regione favorisce la cessazione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale a tempo indeterminato mediante un incentivo economico. Possono accedere all’incentivo i dipendenti che abbiano:

  • almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione;
  • almeno 57 anni di età.

La domanda di risoluzione consensuale può essere presentata nel periodo compreso tra i tre mesi successivi all’entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2010. L’incentivo è disciplinato da deliberazione della Giunta regionale e non può superare 24 mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione per le posizioni organizzative, con esclusione del salario accessorio. Il calcolo tiene conto del periodo tra l’età del dipendente al momento della cessazione e il compimento del 66° anno di età. L’erogazione avviene in due rate successive alla cessazione, gravanti su due esercizi finanziari diversi.

Copertura dei posti vacanti e conseguenze sulla dotazione organica

I posti che si rendono vacanti per effetto della risoluzione consensuale possono essere coperti solo in misura non superiore al 50 per cento e senza ulteriori aggravi di spesa. Entro 60 giorni dall’inizio di ciascun anno, la Giunta regionale e il Consiglio regionale approvano le rispettive nuove dotazioni organiche in base a tale limite.

Divieti e incompatibilità dopo l’incentivo

Chi beneficia dell’incentivo non può chiedere il reintegro nel posto di lavoro. Per i cinque anni successivi alla risoluzione consensuale, la Regione non può:

  • conferire incarichi professionali o di consulenza, anche occasionali;
  • instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato;
  • instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti che hanno usufruito dell’incentivo.

Risparmi di spesa e finanziamento delle misure

La deliberazione della Giunta regionale individua i risparmi derivanti dalla risoluzione consensuale, con riferimento al trattamento fisso e continuativo e con esclusione del salario accessorio. I risparmi annuali derivanti dalla mancata copertura dei posti vacanti confluiscono in appositi capitoli di bilancio e vi restano iscritti fino al 2013; la parte dei risparmi non destinata al pagamento degli incentivi viene portata in economia.

Applicazione agli enti e organismi dipendenti della Regione

Le stesse disposizioni possono essere applicate anche dagli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale. Anche in tali enti possono accedere all’incentivo i dipendenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di servizio e 57 anni di età; ai fini del quinquennio si computano anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso la Regione o presso gli enti e organismi interessati.

Stabilizzazione del personale non dirigenziale a termine o già impiegato con forme flessibili

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti e organismi dipendenti possono stabilizzare, nei limiti dei posti disponibili in organico, il personale non dirigenziale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • sia in servizio a tempo determinato presso l’ente di assegnazione da almeno tre anni, anche non continuativi, purché compresi nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2006;
  • sia in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2006 e maturi il requisito dei tre anni in forza di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006;
  • abbia prestato servizio a tempo determinato presso l’ente di assegnazione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2006.

L’immissione in ruolo è subordinata a domanda, all’assunzione originaria tramite procedure selettive per titoli o esami e alla mancanza di un inquadramento a tempo indeterminato presso altra amministrazione nella medesima categoria. Il numero degli immessi in ruolo non può superare la media delle unità con cui ciascun ente ha stipulato contratti a termine negli anni 2004, 2005 e 2006. L’assegnazione agli uffici avviene sulla base di analisi organizzative, con intesa del segretario generale per il personale del Consiglio regionale. La selezione avviene mediante scorrimento di graduatoria formata sulla base della maggiore anzianità di servizio; i candidati già inseriti in graduatorie di concorso per tempo indeterminato e in possesso dei requisiti sono assunti con precedenza, in misura di un terzo per ciascun anno del triennio.

Riserve di posti per il personale con contratti di collaborazione e valutazione del servizio non stabile

Negli anni 2007, 2008 e 2009, quando bandiscono prove selettive per assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali, la Regione e gli enti e organismi dipendenti devono riservare non meno del 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali sia stato stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, purché la durata complessiva di tali rapporti sia di almeno un anno maturato alla data del 29 settembre 2006. Inoltre, il servizio prestato presso la Regione e gli enti e organismi dipendenti dal personale già assunto o utilizzato tramite forme di lavoro non a tempo indeterminato è valutato nei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato secondo quanto stabilito nei bandi, con criteri differenziati in base alle diverse tipologie contrattuali.

Modifiche alla disciplina della dirigenza regionale

La legge sostituisce la disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato della legge regionale n. 44 del 2003. Gli incarichi per sopperire a specifiche esigenze della struttura operativa possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, dal direttore generale competente in materia di personale su proposta del direttore generale della struttura di assegnazione. Per il Consiglio regionale provvede il direttore generale competente in materia di personale su richiesta del segretario generale.

I dirigenti a tempo determinato sono scelti tra soggetti in possesso di laurea quadriennale o specialistica e di particolare capacità professionale, culturale e scientifica, desumibile da esperienze lavorative concrete anche in posizioni dirigenziali o immediatamente inferiori, in enti pubblici, enti pubblici economici o aziende private. Il contratto non può superare cinque anni ed è rinnovabile.

L’incarico può essere conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza. I dipendenti regionali possono chiedere l’aspettativa se assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti o come alta specializzazione ai sensi dell’articolo 110 del TUEL.

Copertura finanziaria e abrogazioni

Per il 2007 gli oneri della stabilizzazione del personale sono coperti con le risorse presenti sulla specifica unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2006/2008, annualità 2007. Per gli esercizi successivi la copertura è assicurata dai risparmi derivanti dalle misure sui posti vacanti e sulla stabilizzazione.

La legge abroga il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale n. 26 del 2000.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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