L.R. Toscana 31/2007
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 19 febbraio 2007, n. 9, precisando competenze, criteri di ammissione agli elenchi professionali, riconoscimento dei titoli e rapporti con università e ordini professionali. Introduce anche norme transitorie per i titoli conseguiti prima e nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge originaria. È una legge di novella, utile solo in combinazione con la disciplina consolidata.
Modifiche alla disciplina toscana sulle medicine complementari
Modifiche alla disciplina toscana sulle medicine complementari
La legge regionale Toscana 25 maggio 2007, n. 31 interviene sulla l.r. 19 febbraio 2007, n. 9, che disciplina le modalità di esercizio delle medicine complementari da parte di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti. Il provvedimento non introduce un autonomo regime sostanziale, ma corregge e precisa alcuni passaggi della disciplina originaria.
Ambito delle competenze professionali
Viene precisato che l’affidamento dell’esercizio delle medicine complementari avviene secondo le competenze attribuite dall’ordinamento statale ai professionisti interessati. La modifica ha la funzione di ricondurre la disciplina regionale entro i limiti delle competenze professionali stabilite a livello statale.
Criteri di accesso agli elenchi professionali e regime transitorio
La legge ridisegna il meccanismo di definizione dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti che praticano medicine complementari.
- Gli ordini professionali e la Regione Toscana devono operare sulla base di un protocollo di intesa.
- Devono essere definiti criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari.
- Devono inoltre essere definite norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della legge e nei tre anni successivi alla sua entrata in vigore.
Il riferimento temporale è quindi rilevante: il regime transitorio riguarda i titoli pregressi e quelli ottenuti entro tre anni dall’entrata in vigore della l.r. n. 9/2007.
Rapporti con le università
Per le attività formative e i profili coinvolgenti l’università, la legge stabilisce che l’intesa con l’università interessata è necessaria per l’intervento della Regione Toscana. Si rafforza così il raccordo istituzionale con gli atenei competenti.
Elenco dei contenuti formativi e riconoscimento dei titoli
La novella sopprime alcune previsioni dell’originario articolo 5 della l.r. 9/2007 e sostituisce i richiami interni della disciplina, così da coordinare le disposizioni sui percorsi formativi, sui requisiti di accesso e sul riconoscimento dei titoli con il nuovo assetto definito dall’articolo 3, comma 3, come modificato.
Pareri degli ordini professionali
Per il rilascio di determinate autorizzazioni o riconoscimenti previsti dalla disciplina regionale, la legge introduce l’obbligo del previo parere dell’ordine professionale competente. In tal modo rafforza il ruolo degli ordini nella verifica dei presupposti professionali.
Valutazione di attualità
Si tratta di una legge di modifica puntuale, ancora comprensibile solo in coordinamento con il testo consolidato della l.r. 9/2007. Non disciplina eventi esauriti o esercizi finanziari, ma una materia regolatoria del settore sanitario-professionale che può conservare utilità applicativa nel quadro della normativa vigente regionale toscana.
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