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Sentenza

Sentenza n. 1420/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 674/2024 del Tribunale ordinario di Bergamo, pubblicata l’11 giugno 2024 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, nei limiti della prescrizione quinquennale. Per il ricorrente il beneficio ammonta complessivamente a euro 1.500. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 aprile 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 10 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato e che, al momento della notifica del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante emissione della Carta elettronica del docente o di un beneficio equipollente. In caso di persistente inadempimento, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, e dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato, una volta inutilmente decorso il termine assegnato al Ministero. Il commissario opera quale ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, compresa l’inclusione del nominativo del beneficiario tra i soggetti abilitati a registrarsi sul portale della Carta del docente, anche se privo della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari; la liquidazione ridotta tiene conto della serialità dei giudizi e dell’identità delle posizioni.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    La sentenza n. 674/2024 del Tribunale ordinario di Bergamo della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria del 23.9.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..

    L’ottemperanza può essere proposta per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato; l’attestazione di cancelleria depositata prova tale presupposto nel caso concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 12.4.2025), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    Per le condanne al pagamento di somme di denaro, l’amministrazione dispone di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione; prima della scadenza il creditore non può avviare l’esecuzione forzata né notificare precetto.

  • art. 475 c.p.c.

    Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.

    Dopo la riforma richiamata, l’avvio dell’esecuzione forzata non richiede l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio in copia conforme all’originale.

  • art. 114 c.p.a.

    Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di persistente inadempimento, predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.

    La liquidazione del compenso può essere adeguata quando ricorrono posizioni processuali identiche; il TAR richiama la previsione per giustificare la riduzione proporzionale delle spese in un contenzioso seriale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie alle amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, stabilendone il termine di intervento dalla richiesta dell’interessato.
  • Il commissario ad acta, nell’eseguire il giudicato, opera quale ausiliario del giudice e non quale organo dell’amministrazione: può adottare gli atti necessari all’integrale attuazione della pronuncia, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione inadempiente.
  • L’esecuzione del giudicato che riconosce la Carta elettronica del docente può richiedere l’abilitazione del beneficiario alla registrazione sulla piattaforma e all’attivazione del bonus anche se il beneficiario non possiede la qualifica di docente di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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