Cassazione Penale, Sentenza n. 03350/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la convalida del sequestro probatorio di tre telefoni cellulari eseguito dai Carabinieri: si censurava la mancata e insufficiente motivazione del decreto di convalida (individuazione di una mera necessità di acquisire i cellulari senza specificare i dati da acquisire e le ragioni della loro utilità investigativa) e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l'assenza di delimitazione dell'ambito di ricerca, di criteri di selezione dei dati e di un termine per la selezione/restiuzione; la difesa richiamava l'orientamento giurisprudenziale che richiede specificità nella motivazione per i sequestri di dispositivi elettronici
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: l'eccezione di difetto di legittimazione è stata dichiarata generica, poiché i telefoni erano rinvenuti in abitazione in uso alla Ramirez e al convivente e non risulta che non fossero anche di lei. Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto che la formulazione del P.M. (analisi dei cellulari "per ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della sostanza") fosse sufficientemente indicativa delle esigenze probatorie e che il Tribunale del riesame potesse integrare la motivazione richiamando e specificando gli atti già evocati dal P.M.; dagli atti emergevano contatti telefonici con potenziali acquirenti e dichiarazioni dirette che collegavano le utenze allo spaccio. Sulla proporzionalità la Corte ha affermato che il P.M. deve indicare, anche se in modo conciso, le ragioni della limitazione temporanea della disponibilità dei dati e i criteri di selezione: nel caso concreto il criterio indicato (ricostruzione dei contatti con soggetti coinvolti nello spaccio) è stato ritenuto adeguato e perimetrato temporalmente rispetto al fatto contestato. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo formale di indicare un termine preciso per la selezione dei dati nel decreto, ritenendo che tale indicazione sia spesso approssimativa e che la restituzione possa essere chiesta al P.M. trascorso un periodo congruo, con possibilità di opposizione ex art. 263 cod. proc. pen.; infine ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per Cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro; richiamata per il procedimento impugnatorio e per i limiti del riesame
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato via art. 324 per giustificare la possibilità del tribunale del riesame di confermare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle espresse in motivazione (potere integrativo nei limiti indicati)
art. 257 cod. proc. pen.
Norma sul riesame del sequestro probatorio richiamata per definire la disciplina del controllo giurisdizionale del sequestro
art. 73 DPR 309/90
Norma sostanziale contestata (traffico di stupefacenti) che ha motivato l'esigenza investigativa legata ai telefoni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
art. 263 cod. proc. pen.
Richiamata come rimedio procedurale disponibile in caso di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del P.M. (opposizione al sequestro)
Massime di principio
- Il pubblico ministero, quando dispone o convalida un sequestro probatorio di dispositivi elettronici, deve indicare in modo specifico, anche se conciso, le esigenze probatorie che giustificano il vincolo (es. "ricostruire rete di rifornimento"), perché tale indicazione è prerequisito per la valutazione di proporzionalità
- Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento solo nei limiti delle esigenze probatorie già indicate dal P.M.; non può sostituirsi al P.M. nell'individuare finalità diverse da quelle da questi menzionate
- Per i sequestri di dati informatici il P.M. dovrebbe indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione (es. ricostruzione contatti, perimetro temporale attinente al reato), ma l'obbligo di fissare un termine certo per la selezione/restiuzione non è inderogabile: il termine è spesso approssimativo e fattori tecnici possono giustificare la protrazione del vincolo
- La proporzionalità impone che il vincolo sia limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni tecniche; l'indagato può chiedere la restituzione al P.M. dopo un periodo congruo e, in caso di rifiuto, proporre opposizione ex art. 263
- Se i dispositivi sono rinvenuti in un'abitazione in uso comune, la contestazione della legittimazione alla impugnazione della restituzione deve essere adeguatamente documentata: l'obiezione di difetto di legittimazione è generica se non dimostra che i beni non sono anche di proprietà o in uso del ricorrente
- In fase operativa, l'estrazione e la selezione dei dati richiedono spesso competenze tecniche e tempi non prevedibili; questo giustifica la possibilità di acquisire l'intero dispositivo e procedere successivamente alla selezione, purché le esigenze investigative siano chiaramente indicate e il vincolo non si prolunghi oltre il necessario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03324/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03327/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03328/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03329/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03330/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03331/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →