Regolamento (UE) 2021/2142
Regolamento (UE) 2021/2142 della Commissione del 3 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro UE dei contaminanti alimentari fissando limiti massimi per gli alcaloidi oppiacei nei semi di papavero destinati al consumatore finale e nei prodotti da forno che li contengono. La misura recepisce il parere scientifico EFSA del 2018, basato sulla dose acuta di riferimento per morfina e codeina espressa in equivalenti di morfina. È previsto un periodo di applicazione differita dal 1o luglio 2022 e una clausola transitoria per i prodotti già legalmente immessi sul mercato prima di tale data.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 introducendo tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti a base di semi di papavero e nei prodotti da forno contenenti tali semi.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari rientranti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, in particolare ai semi di papavero interi, macinati o moliti immessi sul mercato per il consumatore finale e ai prodotti da forno contenenti semi di papavero e/o relativi prodotti derivati. Riguarda gli operatori della filiera alimentare che immettono tali prodotti sul mercato dell’Unione, con un regime transitorio per i prodotti legalmente commercializzati prima del 1o luglio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento (UE) 2021/2142 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006, che fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per introdurre limiti specifici agli alcaloidi oppiacei nei prodotti a base di semi di papavero. La misura si fonda sul parere scientifico aggiornato dell’EFSA del 2018 e risponde al rischio di superamento della dose acuta di riferimento di gruppo per morfina e codeina, espressa in equivalenti di morfina.
Contesto e razionale della disciplina
La Commissione richiama che i semi di papavero provengono dal papavero da oppio e che la contaminazione da alcaloidi oppiacei può derivare da residui vegetali o da contaminazioni esterne durante la raccolta. L’EFSA ha confermato la dose acuta di riferimento di 10 μg di morfina/kg di peso corporeo e ha indicato che la codeina deve essere considerata con conversione in equivalenti di morfina mediante fattore 0,2. Sulla base delle stime di esposizione, il rischio di superamento della DAR è ritenuto particolarmente rilevante in caso di consumo di grandi quantità o di alimenti contenenti semi di papavero non trasformati.
Ambito materiale e prodotti interessati
La nuova disciplina si applica ai prodotti inseriti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, parte 8, voce 8.5. In particolare riguarda:
- i semi di papavero interi, macinati o moliti immessi sul mercato per il consumatore finale;
- i prodotti da forno contenenti semi di papavero e/o relativi prodotti derivati. I limiti sono espressi in mg/kg e riferiti agli equivalenti di morfina.
Tenori massimi introdotti
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è integrato con due valori massimi:
- 20 mg/kg per i semi di papavero interi, macinati o moliti immessi sul mercato per il consumatore finale;
- 1,50 mg/kg per i prodotti da forno contenenti semi di papavero e/o relativi prodotti derivati. Il considerando evidenzia che tali soglie tengono conto del fatto che la trasformazione alimentare può ridurre del 25-100% il tenore di alcaloidi presenti nei semi grezzi.
Obblighi lungo la filiera
Pur senza introdurre un articolato regime procedurale, il regolamento segnala un’esigenza operativa rilevante per gli operatori: il fornitore di semi di papavero dovrebbe trasmettere al produttore di prodotti da forno informazioni dettagliate sui semi utilizzati, compreso il tenore di equivalenti di morfina. Ciò è funzionale alla corretta formulazione dei prodotti e alla verifica del rispetto dei nuovi limiti.
Decorrenza, entrata in vigore e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o luglio 2022. È inoltre previsto un regime transitorio: i prodotti alimentari disciplinati dall’allegato che siano stati legalmente commercializzati prima del 1o luglio 2022 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento sui contaminanti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, con l’inserimento nell’allegato, parte 8, della nuova voce 8.5 relativa agli alcaloidi oppiacei nei prodotti alimentari interessati.
Tenori massimi per i semi di papavero
Per i semi di papavero interi, macinati o moliti immessi sul mercato per il consumatore finale è fissato un tenore massimo di 20 mg/kg per gli alcaloidi oppiacei, espressi in equivalenti di morfina.
Tenori massimi per i prodotti da forno contenenti semi di papavero
Per i prodotti da forno contenenti semi di papavero e/o relativi prodotti derivati è fissato un tenore massimo di 1,50 mg/kg, sempre con riferimento agli equivalenti di morfina.
Fondamento scientifico e criterio di calcolo
Il regolamento richiama l’aggiornamento EFSA del 2018, confermando una dose acuta di riferimento di 10 μg di morfina/kg di peso corporeo e stabilendo che la codeina debba essere convertita in equivalenti di morfina mediante un fattore di 0,2.
Informazioni dal fornitore al produttore
I considerando chiariscono che il fornitore di semi di papavero dovrebbe fornire al produttore di prodotti da forno informazioni dettagliate sui semi utilizzati, incluso il tenore di equivalenti di morfina, al fine di consentire una corretta gestione del rischio e del rispetto dei limiti.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2022. I prodotti alimentari disciplinati dall’allegato, se legalmente commercializzati prima di tale data, possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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