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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2143

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2143 della Commissione del 3 dicembre 2021 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito. Le nuove zone restrittive create dalle autorità britanniche non sono più autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La misura si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’UE per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, escludendo nuove zone colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Regno Unito. Incide in particolare sulle zone soggette a restrizioni individuate come GB-2.26, GB-2.27, GB-2.28, GB-2.29 e GB-2.30, istituite in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Inghilterra. Il regolamento è immediatamente rilevante per gli operatori che importano tali categorie di merci da paesi terzi/territori autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica degli elenchi del Regno Unito per importazioni di pollame e prodotti avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2143 interviene in via urgente sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, aggiornando gli elenchi delle zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di animali e prodotti avicoli. La misura consegue alla notificazione di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Inghilterra e alla conseguente istituzione di zone di controllo di 10 km da parte delle autorità britanniche.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale trasmissibile, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Esso si coordina inoltre con il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie per l’ingresso, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi delle aree autorizzate.

Motivo dell’intervento

La Commissione richiama i focolai notificati dal Regno Unito e confermati mediante RT-PCR nelle seguenti date e località:

  • 21 novembre 2021: Silecroft, Copeland, Cumbria; Mouldsworth, Cheshire West and Chester, Cheshire; North Fambridge, Maldon, Essex.
  • 22 novembre 2021: Wells-next-the-Sea, North Norfolk, Norfolk.
  • 24 novembre 2021: Thirsk, Hambleton, North Yorkshire.

Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia. Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito e della valutazione effettuata, la Commissione conclude che le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni non devono più essere autorizzate all’ingresso nell’Unione.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Per l’allegato V, relativo al pollame e al materiale germinale di pollame, vengono inserite cinque nuove zone del Regno Unito:

  • GB-2.26, con data di riferimento 21.11.2021;
  • GB-2.27, con data di riferimento 21.11.2021;
  • GB-2.28, con data di riferimento 21.11.2021;
  • GB-2.29, con data di riferimento 22.11.2021;
  • GB-2.30, con data di riferimento 24.11.2021.

Per ciascuna di queste zone, l’allegato indica la sospensione dell’autorizzazione per categorie quali pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, ratiti riproduttori e da reddito, ratiti destinati alla macellazione, pulcini di un giorno, partite di meno di 20 capi di pollame e uova da cova.

Le descrizioni territoriali delle nuove zone sono definite come aree di raggio 10 km con centro alle coordinate WGS84 indicate per:

  • Silecroft, Cumbria (N54.24, W3.36);
  • Mouldsworth, Cheshire (N53.22, W2.78);
  • North Fambridge, Essex (N51.65, W0.367);
  • Wells-next-the-Sea, Norfolk (N52.92, W0.80);
  • Thirsk, North Yorkshire (N54.23, W1.43).

Per l’allegato XIV, relativo alle carni fresche, vengono aggiunte le medesime zone GB-2.26, GB-2.27, GB-2.28, GB-2.29 e GB-2.30, con esclusione dell’ingresso nell’Unione di:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
  • carni fresche di ratiti;
  • carni fresche di selvaggina da penna.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri. Si tratta quindi di una misura immediatamente operativa per gli operatori del commercio internazionale di animali e prodotti di origine animale, con impatto diretto sulle verifiche di ammissibilità delle spedizioni provenienti dalle zone britanniche interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi autorizzati per il Regno Unito

L’articolo 1 modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, inserendo nuove zone del Regno Unito (GB-2.26, GB-2.27, GB-2.28, GB-2.29 e GB-2.30) tra quelle soggette a restrizioni e quindi non autorizzate all’ingresso nell’UE per le categorie di prodotti interessate.

Zone interessate e motivazione sanitaria

Le nuove zone sono collegate a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e confermati con analisi di laboratorio RT-PCR nelle date del 21, 22 e 24 novembre 2021. Per ciascuna zona è indicata un’area di 10 km attorno al focolaio: Silecroft (Cumbria), Mouldsworth (Cheshire), North Fambridge (Essex), Wells-next-the-Sea (Norfolk) e Thirsk (North Yorkshire).

Categorie di animali e prodotti interessati

Nell’allegato V sono coinvolti pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, ratiti riproduttori e da reddito, ratiti destinati alla macellazione, pulcini di un giorno, partite di meno di 20 capi di pollame e uova da cova. Nell’allegato XIV sono coinvolte carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama l’urgenza della misura in considerazione della situazione epidemiologica nel Regno Unito e della necessità di limitare la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Base giuridica e raccordo con la normativa UE di settore

La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalecommercio di animali e prodotti animalimalattie animali trasmissibili

Testo integrale

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