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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/676

Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione del 3 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri uniformi per individuare quando e come effettuare il consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013. Definisce le condizioni per il consolidamento integrale, proporzionale o secondo il metodo del patrimonio netto in diverse situazioni di controllo, influenza o rischio di intervento. Disciplina inoltre la scelta del soggetto tenuto a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali sul gruppo e le modalità di inclusione di strumenti di capitale nei fondi propri consolidati. Il testo mira a garantire coerenza con la disciplina contabile e prudenziale dell'Unione ed evitare duplicazioni o indebite plusvalenze di capitale.

Norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni per il consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa la determinazione del soggetto responsabile del consolidamento e il trattamento di specifici strumenti di capitale nei fondi propri consolidati.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alle imprese finanziarie, enti, filiazioni e partecipazioni rilevanti ai fini del consolidamento prudenziale nei casi contemplati dall'articolo 18, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 8, di tale regolamento. Riguarda i casi di gruppi di imprese legate senza rapporto di filiazione, di controllo congiunto, di influenza notevole, di direzione unitaria non contrattualizzata e di partecipazioni in soggetti non qualificabili come enti, enti finanziari o imprese strumentali; rileva inoltre per l'inclusione di strumenti di capitale nei fondi propri consolidati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento delegato (UE) 2022/676: condizioni per il consolidamento prudenziale

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 con norme tecniche di regolamentazione destinate a precisare quando, nei diversi casi previsti dall'articolo 18, deve essere effettuato il consolidamento prudenziale. La finalità è assicurare un'applicazione coerente dei requisiti di vigilanza su base consolidata, allineata alle nozioni contabili di controllo, influenza notevole e direzione unitaria, e limitare il rischio di riconoscimento di elementi di capitale non effettivamente disponibili per assorbire perdite.

Ambito e logica generale

Le disposizioni si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al CRR, nonché alle imprese finanziarie e agli altri soggetti coinvolti nei rapporti di gruppo o di partecipazione rilevanti ai fini del consolidamento prudenziale. Il regolamento distingue tra: gruppi di imprese legate senza filiazione; partecipazioni o controlli congiunti in enti creditizi o enti finanziari; partecipazioni in soggetti diversi; ipotesi di influenza notevole senza partecipazione; direzione unitaria non contrattuale; e casi in cui la partecipata non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale.

Gruppi di imprese legate ai sensi della direttiva 2013/34/UE

Per i gruppi di imprese legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, il regolamento individua il soggetto del gruppo che deve garantire il rispetto dei requisiti prudenziali consolidati: in via primaria l'ente unico del gruppo, oppure, se vi sono più enti creditizi, quello con il totale di bilancio più elevato, o, in assenza di enti creditizi, l'impresa di investimento con il bilancio più elevato. Il totale di bilancio si determina sulla base dell'ultimo bilancio consolidato revisionato o, se non richiesto, dell'ultimo rendiconto individuale revisionato.

Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata possono derogare a questi criteri se risultano inadeguati e designare un altro soggetto del gruppo come responsabile del rispetto dei requisiti. Nella valutazione tengono conto delle decisioni già adottate ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, oppure, in mancanza, dell'importanza relativa delle attività nei diversi Stati membri o dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato. L'ente con il totale di bilancio più elevato ha diritto a essere sentito prima della decisione. In tali casi le autorità devono o possono applicare il metodo di consolidamento previsto dall'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE. L'esclusione dal consolidamento è ammessa nei medesimi casi e secondo gli stessi criteri dell'articolo 19 del CRR.

Consolidamento proporzionale in presenza di controllo congiunto

Nel caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da soggetti esterni al perimetro, l'autorità di vigilanza su base consolidata richiede il consolidamento proporzionale quando sono soddisfatte tre condizioni cumulative: controllo congiunto della maggioranza dei diritti di voto o capacità di dirigere congiuntamente le attività rilevanti; unanimità delle decisioni sulle attività rilevanti; responsabilità limitata alla quota di capitale detenuta. Il consolidamento è effettuato in proporzione alla quota di capitale e secondo le regole dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.

Valutazione del rischio e metodo del patrimonio netto

Per le partecipazioni o i legami di capitale in enti o enti finanziari diversi da quelli già coperti dai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 18 CRR, l'autorità competente può autorizzare o imporre il metodo del patrimonio netto. Tuttavia, se dalla valutazione del rischio emerge che è necessario un consolidamento integrale o proporzionale, essa può pretenderlo. La valutazione deve considerare sia la portata ed efficacia di eventuali strumenti di attenuazione del rischio, sia l'impatto sui requisiti prudenziali consolidati.

A richiesta dell'autorità, l'ente deve fornire informazioni su vari profili: struttura proprietaria, ruolo di promotore o investitore, coinvolgimento nel processo decisionale, dipendenza da servizi operativi essenziali, rating fondato sul rating dell'ente, caratteristiche della base investitori, clientela comune, denominazione commerciale e precedenti forme di sostegno finanziario. L'autorità può, in particolare, imporre il consolidamento proporzionale se esiste un accordo contrattuale di sostegno finanziario congiunto o vi sono validi motivi per ritenere che il sostegno sarebbe fornito in base alla quota di capitale. Può inoltre imporre il consolidamento integrale quando l'ente è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti della partecipata.

Influenza notevole e step-in risk

Quando l'ente esercita influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari senza detenere partecipazioni o altri legami di capitale, l'autorità competente può imporre il consolidamento integrale se la valutazione del rischio lo giustifica. Gli indicatori di influenza notevole comprendono, tra gli altri: la nomina di membri degli organi sociali, la partecipazione effettiva al processo decisionale, operazioni rilevanti, scambio di personale dirigente, fornitura di informazioni o servizi essenziali e diritti ulteriori previsti da contratto o statuto. Sono inoltre considerati warrant, opzioni call e strumenti convertibili in grado di modificare i diritti di voto o il controllo sulle politiche finanziarie e gestionali.

La disciplina recepisce l'impostazione sul cosiddetto step-in risk richiamata nei considerando: il rischio che un ente presti sostegno finanziario a un soggetto non consolidato in situazione di stress, anche in assenza di obbligo contrattuale. Il testo collega la scelta del consolidamento ad altre misure di gestione del rischio, inclusi ICAAP e SREP.

Direzione unitaria non contrattuale

Se due o più enti o enti finanziari sono sottoposti a una direzione unitaria non stabilita da contratto, atto costitutivo o statuti, l'autorità competente deve verificare l'effettivo coordinamento delle politiche finanziarie e gestionali e l'assenza dei legami previsti dalla direttiva 2013/34/UE. Elementi indicativi possono essere il controllo da parte delle stesse persone fisiche o soggetti, oppure la nomina della maggioranza degli organi da parte delle stesse persone. In questi casi si applica il metodo di aggregazione della direttiva 2013/34/UE e, per individuare il soggetto responsabile dei requisiti prudenziali, valgono i criteri previsti per i gruppi legati.

Filiazioni o imprese non qualificate come enti, enti finanziari o imprese strumentali

Per le filiazioni o imprese partecipate che non rientrano nella nozione di ente, ente finanziario o impresa strumentale, l'autorità competente può richiedere il consolidamento integrale o proporzionale, previa verifica della condizione di rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 8, lettera b), del CRR. Il consolidamento integrale è particolarmente rilevante quando l'ente è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici. Il consolidamento proporzionale può essere imposto se la società è controllata congiuntamente con consenso unanime sulle decisioni rilevanti, oppure se esiste un accordo di sostegno finanziario congiunto o una ragionevole aspettativa di sostegno in base alla quota di capitale detenuta.

Inclusione degli strumenti di capitale nei fondi propri consolidati

Il regolamento disciplina anche la sorte, nel perimetro consolidato, degli strumenti di capitale emessi dalle imprese incluse nel consolidamento e detenuti da terzi. Nei casi di consolidamento effettuato con il metodo dell'aggregazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, o dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), gli strumenti di capitale primario di classe 1, aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 possono essere inclusi nei fondi propri consolidati se sono disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese del perimetro. Se non lo sono, l'importo da includere va determinato applicando gli articoli da 81 a 88 del CRR.

Regole analoghe operano per i casi di consolidamento integrale e proporzionale: nel primo caso, le imprese consolidate sono trattate come filiazioni; nel secondo, si considerano le imprese consolidate proporzionalmente come filiazioni e si applicano le regole del CRR adattandole alla quota di capitale detenuta. In tal modo si evita il riconoscimento di plusvalenze di capitale non giustificate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

Sono definite nozioni chiave quali "attività rilevanti", "strumenti di attenuazione del rischio", "imprese partecipanti", "legami di capitale" e "influenza notevole", con rinvio alle definizioni contabili e prudenziali dell'Unione e agli IFRS applicabili.

Gruppi di imprese legate senza filiazione (art. 18, par. 3)

Nei gruppi di imprese legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, la responsabilità di assicurare l'osservanza dei requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 spetta, in via ordinaria, all'ente unico del gruppo, oppure al credit institution con il bilancio più elevato, o all'impresa di investimento con il bilancio più elevato se non vi sono enti creditizi. Il totale di bilancio va calcolato sull'ultimo bilancio consolidato sottoposto a revisione, o, in mancanza, sull'ultimo rendiconto individuale sottoposto a revisione. Le autorità di vigilanza consolidate possono derogare a tali criteri e designare un altro soggetto, e devono/possono applicare il metodo di aggregazione di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE; l'esclusione dal consolidamento segue l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Partecipazioni dirette congiunte e consolidamento proporzionale (art. 18, par. 4)

Per le partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari controllati congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da soggetti esterni al perimetro, il consolidamento proporzionale è richiesto se sussistono controllo congiunto o capacità di dirigere le attività rilevanti, consenso unanime sulle decisioni relative alle attività rilevanti e limitazione della responsabilità alla quota di capitale detenuta. Il consolidamento avviene in proporzione alla partecipazione e secondo l'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.

Partecipazioni o legami di capitale in enti o enti finanziari diversi (art. 18, par. 5)

Quando il consolidamento è richiesto per partecipazioni o legami di capitale in soggetti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 18, l'autorità competente può applicare il metodo del patrimonio netto, salvo che, sulla base di una valutazione del rischio e dell'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio, ritenga necessario il consolidamento integrale o proporzionale. La valutazione considera, tra l'altro, assetto proprietario, ruolo di promotore o investitore, coinvolgimento decisionale, servizi essenziali, dipendenza del rating, base investitori, clientela comune, denominazione commerciale e precedenti forme di sostegno finanziario.

Influenza notevole senza partecipazione e consolidamento integrale (art. 18, par. 6, lett. a)

Se l'ente esercita influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari senza detenere partecipazioni o altri legami di capitale, l'autorità competente può imporre il consolidamento integrale in base a una valutazione del rischio. Tra gli indici di influenza notevole figurano: nomina di membri degli organi sociali, partecipazione alle decisioni, operazioni rilevanti, scambio di personale dirigente, fornitura di informazioni o servizi essenziali, e diritti contrattuali o statutari aggiuntivi. Sono presi in considerazione anche warrant, call option e strumenti convertibili che incidano sui diritti di voto.

Direzione unitaria non contrattuale (art. 18, par. 6, lett. b)

Il consolidamento di due o più enti o enti finanziari posti sotto una direzione unitaria non stabilita da contratto o statuto richiede una valutazione dell'effettivo coordinamento delle politiche finanziarie e gestionali e l'assenza di legami ai sensi di specifiche disposizioni della direttiva 2013/34/UE. Indizi della direzione unitaria sono il controllo da parte delle stesse persone fisiche o soggetti e la nomina della maggioranza degli organi da parte delle stesse persone. In tali casi si applica il metodo di aggregazione della direttiva 2013/34/UE e, per determinare il soggetto responsabile dei requisiti prudenziali, valgono i criteri dell'articolo 2.

Filiazioni o imprese non qualificabili come enti, enti finanziari o imprese strumentali (art. 18, par. 8)

Quando la filiazione o l'impresa partecipata non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale, l'autorità competente può imporre il consolidamento integrale o proporzionale se accerta la condizione di rischio rilevante prevista dall'articolo 18, paragrafo 8, lettera b). Possono rilevare il controllo congiunto e il consenso unanime, oppure accordi di sostegno finanziario congiunto o la probabile intenzione di sostenere l'impresa in base alla quota di capitale detenuta. È previsto il richiamo alle stesse verifiche documentali e valutative previste per i casi di rischio di intervento.

Inclusione di strumenti di capitale nei fondi propri consolidati

Nei casi di consolidamento integrale, proporzionale o basato sul metodo di aggregazione, il regolamento disciplina l'inclusione nei fondi propri consolidati degli strumenti di capitale di classe 1, aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 emessi dalle imprese incluse nel perimetro e detenuti da terzi. Se tali strumenti sono disponibili per assorbire le perdite di tutte le imprese del perimetro, possono essere inclusi; altrimenti si applicano gli articoli da 81 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013 per determinarne l'importo. Sono previste regole specifiche per il caso di detenzione da parte dei soggetti che amministrano le imprese su base unificata o che esercitano una direzione unitaria, nonché per il consolidamento proporzionale con riferimento alla quota di capitale detenuta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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