Regolamento (UE) 2021/2130
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo delle misure UE contro Xylella fastidiosa modificando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. L’intervento recepisce l’aggiornamento della banca dati EFSA sulle piante ospiti e include Salvia rosmarinus tra le specie sensibili, oltre a eliminare il riferimento al genere Rosmarinus non più in uso. Le modifiche incidono sugli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate per le diverse sottospecie del batterio.
Modifica l’elenco delle piante notoriamente sensibili a Xylella fastidiosa nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, aggiornando in particolare la specie Salvia rosmarinus e sopprimendo il genere Rosmarinus dagli allegati.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Riguarda gli operatori e le autorità che applicano le misure fitosanitarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Xylella fastidiosa, con effetti sugli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate contenuti negli allegati I e II. Non introduce esclusioni espresse, ma interviene solo sugli elenchi tassativi delle specie sensibili ai diversi sottogruppi del batterio.
Modifica degli elenchi delle piante sensibili a Xylella fastidiosa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Xylella fastidiosa (Wells et al.). L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e, in particolare, sull’articolo 28, paragrafi 1 e 2, alla luce dell’aggiornamento della banca dati EFSA sulle piante ospiti sensibili al batterio.
Finalità dell’intervento
Il provvedimento risponde all’esigenza di allineare gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 alle più recenti evidenze scientifiche e tassonomiche. In particolare, la specie Salvia rosmarinus viene riconosciuta come ospite di tutte le sottospecie di Xylella fastidiosa, mentre il genere Rosmarinus viene eliminato dagli elenchi perché la denominazione non è più utilizzata.
Ambito di applicazione
Il regolamento opera nell’ambito delle misure fitosanitarie dell’Unione contro Xylella fastidiosa e incide direttamente sugli elenchi delle piante considerate sensibili. La disciplina rileva per le autorità competenti e per gli operatori della filiera vegetale che devono applicare le misure previste dal regolamento (UE) 2020/1201. Non sono previste deroghe o esclusioni specifiche, ma solo la sostituzione integrale degli allegati interessati.
Modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2020/1201
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 con i nuovi testi allegati al regolamento del 2021.
L’allegato I contiene l’elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell’organismo nocivo, cioè le "piante ospiti". L’allegato II contiene invece l’elenco delle "piante specificate", distinte in funzione della sottospecie di Xylella fastidiosa cui risultano sensibili:
- sottospecie fastidiosa;
- sottospecie multiplex;
- sottospecie pauca.
Tra gli aggiornamenti di rilievo, Salvia rosmarinus compare negli elenchi relativi alle diverse sottospecie e, per la sottospecie pauca, è espressamente inserita nell’allegato II. Parallelamente, il genere Rosmarinus viene espunto dagli allegati I e II per adeguamento nomenclaturale.
Contenuto degli elenchi
Gli allegati riportano un elenco molto ampio di generi e specie vegetali notoriamente sensibili. Per la sottospecie fastidiosa e per la sottospecie multiplex, l’allegato II individua numerose specie già note per la loro rilevanza fitosanitaria, tra cui Acer, Coffea, Prunus, Vitis, Vinca e Salvia rosmarinus. Per la sottospecie pauca, l’elenco comprende, tra le altre, Citrus, Coffea, Olea europaea, Myrtus communis, Polygala myrtifolia, Salvia rosmarinus e Vinca minor.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sulle piante sensibili
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 con i testi allegati al nuovo regolamento. L’allegato I reca l’elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie di Xylella fastidiosa (piante ospiti), mentre l’allegato II elenca le piante notoriamente sensibili alle singole sottospecie specifiche (piante specificate).
Inserimento di Salvia rosmarinus e soppressione di Rosmarinus
In base ai considerando, Salvia rosmarinus è stata aggiunta tra le piante ospiti sensibili a tutte le sottospecie di Xylella fastidiosa e deve figurare nell’allegato II anche come pianta specificata sensibile alla sottospecie pauca, essendo già inclusa per le sottospecie multiplex e fastidiosa. Contestualmente, il genere Rosmarinus è soppresso dagli allegati I e II perché la denominazione non è più in uso ed è stata sostituita da Salvia rosmarinus.
Elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate
L’allegato I contiene un elenco ampio di generi e specie notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell’organismo nocivo. L’allegato II distingue invece tre gruppi di piante specificate: quelle sensibili alla sottospecie fastidiosa, quelle sensibili alla sottospecie multiplex e quelle sensibili alla sottospecie pauca, con elenchi distinti per ciascun gruppo.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 dic 2021Regolamento (UE) 2022/199
- Regolamento · 2 dic 2021Regolamento (UE) 2022/200
- Regolamento · 2 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento · 2 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2116
- Regolamento · 2 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2117
- Regolamento · 2 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2124
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →