Regolamento (UE) 2022/199
Regolamento delegato (UE) 2022/199 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di dispositivi di esclusione nella pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica una voce dell’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 per aggiornare le regole tecniche applicabili alla pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord. In luogo della sola griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 35 mm, viene ammesso anche un dispositivo di esclusione che rispetti precise caratteristiche costruttive e funzionali. La misura si fonda su una raccomandazione comune del gruppo di Scheveningen e su valutazioni scientifiche che indicano una riduzione delle catture accessorie rispetto alla griglia di selezione.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per consentire, nella pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord, l’uso di un dispositivo di esclusione alternativo alla griglia di selezione.
Ambito di applicazione
Si applica alla pesca diretta della busbana norvegese nel Mare del Nord, nell’ambito delle misure tecniche regionali previste dall’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. Riguarda gli operatori e le navi dell’Unione che esercitano tale attività di pesca; l’allegato modificato contiene anche prescrizioni per altre attività già ricomprese nella tabella, ma la modifica sostanziale riguarda specificamente la busbana norvegese. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° settembre 2021, con efficacia retroattiva espressamente giustificata in considerazione della stagionalità della pesca.
Modifica delle misure tecniche per la pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. L’obiettivo è introdurre, per la pesca diretta della busbana norvegese nel Mare del Nord, un’alternativa alla griglia di selezione già prevista, consentendo l’uso di un dispositivo di esclusione ritenuto scientificamente più efficace nella riduzione delle catture accessorie.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione si fonda sull’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che permette l’adozione di misure tecniche tramite atti delegati quando gli Stati membri interessati presentano una raccomandazione comune e dimostrano, con prove scientifiche, l’equivalenza delle caratteristiche di selettività rispetto agli attrezzi già autorizzati. Nel caso di specie, il gruppo di Scheveningen (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia) ha presentato una raccomandazione comune il 26 febbraio 2020, dopo consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato il 30 settembre 2021, con partecipazione del Parlamento europeo in qualità di osservatore.
Valutazione scientifica
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha ritenuto che, rispetto alla griglia di selezione, il dispositivo di esclusione probabilmente riduca i tassi di catture accessorie sia in peso sia in numero, mantenendo o ottimizzando il pattern di sfruttamento delle specie accessorie di taglia superiore alla busbana norvegese, come i gadidi. Lo CSTEP ha inoltre osservato che gli esemplari di taglia inferiore a 15 cm rappresentano solo una piccola percentuale delle catture accessorie complessive, con la conseguenza che l’uso del dispositivo di esclusione dovrebbe ridurre sensibilmente le catture accessorie nella pesca considerata.
Regola tecnica introdotta nell’allegato V
L’allegato V, parte B, punto 1.4, nona voce della tabella, viene modificato per la pesca diretta della busbana norvegese. Rimane possibile l’impiego della griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 35 mm, ma viene ora ammesso anche un dispositivo di esclusione, a condizione che siano rispettati requisiti tecnici puntuali.
I requisiti principali sono i seguenti:
- dimensione di maglia non superiore a 70 mm;
- struttura portante in PVC o materiale flessibile analogo;
- eventuale vela interna in PVC o materiale flessibile analogo, con copertura non superiore al 75% della superficie della sezione trasversale in cui è collocata;
- foro d’uscita al vertice di almeno 50 x 50 cm.
L’allegato definisce anche il dispositivo di esclusione come una rete conica inserita prima del sacco, fissata all’intera circonferenza della rete da traino prima del sacco o dell’avansacco, con diametro progressivamente decrescente fino al vertice. Il dispositivo deve consentire il passaggio della busbana norvegese nel sacco e, simultaneamente, la fuoriuscita delle catture accessorie verso il foro d’uscita.
Ambito e applicazione temporale
La misura si applica agli operatori e alle navi dell’Unione che effettuano la pesca diretta della busbana norvegese nel Mare del Nord, nell’ambito delle misure tecniche regionali del regolamento (UE) 2019/1241. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° settembre 2021. La Commissione motiva tale scelta con la stagionalità della pesca, che si svolge da settembre a dicembre, e con l’esigenza di garantire coerenza con la pianificazione delle campagne di pesca.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione adotta il regolamento delegato sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che consente l’adozione di misure tecniche tramite atti delegati a seguito di raccomandazione comune degli Stati membri interessati. La finalità è adeguare le misure tecniche regionali del Mare del Nord in modo da consentire un dispositivo di selettività alternativo nella pesca della busbana norvegese.
Presupposti procedurali e supporto scientifico
Il gruppo di Scheveningen, composto da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia, ha presentato il 26 febbraio 2020 una raccomandazione comune dopo consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato il 30 settembre 2021 e il CSTEP ha concluso che il dispositivo di esclusione può ridurre in modo significativo le catture accessorie rispetto alla griglia di selezione.
Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241
L’allegato V, parte B, punto 1.4, nona voce della tabella, è modificato per la pesca diretta della busbana norvegese. Rimane la regola generale per cui deve essere installato uno dei due dispositivi ammessi: una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 35 mm oppure un dispositivo di esclusione conforme a specifiche condizioni.
Requisiti del dispositivo di esclusione
Il dispositivo di esclusione è ammesso solo se: ha una dimensione di maglia non superiore a 70 mm; è dotato di una struttura portante in PVC o materiale flessibile analogo; se è presente una vela trasversalmente al cono/tubo, questa deve essere in PVC o materiale flessibile analogo e non deve coprire più del 75% della superficie della sezione trasversale in cui è posizionata; deve avere, al vertice, un foro d’uscita di almeno 50 x 50 cm.
Definizione tecnica di dispositivo di esclusione
L’allegato precisa che il dispositivo di esclusione è una rete di forma conica inserita prima del sacco, fissata all’intera circonferenza della rete da traino prima del sacco o dell’avansacco, con diametro progressivamente ridotto fino al vertice, dove è fissata alla sezione inferiore della rete da traino. Deve inoltre avere un foro d’uscita al punto di congiunzione tra il vertice del dispositivo e il sacco e consentire il passaggio della busbana norvegese nel sacco liberando al contempo le catture accessorie verso il foro d’uscita.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. La retroattività è motivata dal fatto che la pesca della busbana norvegese si svolge da settembre a dicembre e la misura incide sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche.
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