Regolamento (UE) 2021/2141
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione del 3 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze per i controlli fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per adeguare le frequenze di base dei controlli fisici su alcune merci in entrata nell’Unione. La modifica principale consiste nella riduzione al 5% della frequenza dei controlli fisici per i prodotti compositi più a basso rischio, individuati dal regolamento delegato (UE) 2019/625. L’intervento è giustificato dall’esigenza di mantenere controlli proporzionati al rischio e di contenere gli oneri amministrativi per gli Stati membri.
Modifica le frequenze di base dei controlli fisici sui prodotti compositi che entrano nell’Unione, riducendo al 5% la frequenza per una specifica categoria a rischio minore.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali alle frontiere sulle partite di animali e merci che entrano nell’Unione, con particolare riferimento ai controlli di identità e ai controlli fisici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129. L’intervento riguarda in modo specifico i prodotti compositi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, oltre a confermare il quadro generale delle frequenze per altre categorie di animali e merci elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle frequenze per i controlli fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione interviene sul sistema di frequenze di base dei controlli di identità e dei controlli fisici applicabili alle partite di animali e merci in ingresso nell’Unione. La finalità dichiarata è rendere i controlli proporzionati al rischio, in coerenza con l’articolo 54 del regolamento (UE) 2017/625 e con il regime introdotto dal regolamento delegato (UE) 2019/625 per i prodotti compositi.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La Commissione richiama il potere conferito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 di stabilire norme uniformi sulle frequenze dei controlli di identità e fisici sulle partite di determinate categorie di animali e merci. Viene inoltre considerato che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 fissa i criteri di base per determinare tali frequenze tenendo conto delle valutazioni scientifiche e delle informazioni sui rischi.
Il regolamento delegato (UE) 2019/625, applicabile dal 21 aprile 2021, ha introdotto nuove prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti compositi, distinguendoli in categorie in base alle caratteristiche dei prodotti trasformati di origine animale contenuti e ai relativi rischi. In tale quadro, i prodotti compositi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), sono considerati i meno rischiosi; per questa ragione, e alla luce del numero esiguo di non conformità registrate nei controlli alle frontiere, la Commissione ha ritenuto opportuno ridurre al 5% la frequenza di base dei controlli fisici.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129
L’articolo 1 del regolamento dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129. Il nuovo allegato conserva la logica di classificazione delle merci per categorie di rischio, ciascuna associata a una frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici.
In particolare:
- categoria I: animali, con frequenza 100% per i controlli di identità e 100% per i controlli fisici;
- categoria II: 100% per i controlli di identità e 30% per i controlli fisici, comprendente varie merci di origine animale destinate al consumo umano o all’alimentazione animale, tra cui carni macinate, carni di pollame, uova, ovoprodotti refrigerati o congelati, latte e prodotti lattiero-caseari refrigerati o congelati, prodotti della pesca da acquacoltura e molluschi bivalvi non stabilizzati a temperatura ambiente, nonché sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento;
- categoria III: 100% per i controlli di identità e 15% per i controlli fisici, includendo, tra gli altri, carni diverse da quelle della categoria II, grassi fusi e ciccioli, prodotti a base di carni di pollame, ovoprodotti diversi da quelli della categoria II, prodotti lattiero-caseari e a base di colostro diversi da quelli della categoria II, prodotti della pesca diversi da quelli della categoria II, miele e altri prodotti dell’apicoltura, prodotti compositi diversi da quelli della categoria IV, uova da cova, fertilizzanti organici e ammendanti derivati da sottoprodotti di origine animale, cosce di rana, gasteropodi e insetti destinati al consumo umano;
- categoria IV: 100% per i controlli di identità e 5% per i controlli fisici, comprendente gelatina e collagene destinati al consumo umano, budella, sperma ed embrioni, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non compresi nelle categorie II e III, nonché i prodotti compositi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- categoria V: 100% per i controlli di identità e 1% per i controlli fisici, comprendente prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano, fieno e paglia, e merci diverse da quelle delle categorie II, III e IV.
Effetto specifico sui prodotti compositi
L’elemento più rilevante per gli operatori è la collocazione nella categoria IV dei prodotti compositi più a basso rischio, con una frequenza di controllo fisico ridotta al 5%. La modifica è dunque favorevole sotto il profilo operativo e logistico, in quanto limita il numero di controlli fisici su merci che, secondo la valutazione della Commissione, presentano un rischio contenuto e hanno mostrato scarse non conformità nei controlli di frontiera.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Adeguamento delle frequenze dei controlli fisici
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 è sostituito integralmente. La novità centrale riguarda i prodotti compositi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, per i quali la frequenza di base dei controlli fisici è fissata al 5%, in ragione del minor rischio associato e del limitato numero di non conformità rilevate ai controlli di frontiera.
Quadro generale delle categorie di rischio
L’allegato mantiene la classificazione delle merci in categorie di rischio con frequenze di base differenziate per controlli di identità e controlli fisici: categoria I (animali) 100%/100%; categoria II 100%/30%; categoria III 100%/15%; categoria IV 100%/5%; categoria V 100%/1%. Le categorie elencano, tra l’altro, carni, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, uova, miele, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, fertilizzanti organici, gelatina, collagene, fieno e paglia.
Prodotti compositi e altre merci interessate
Tra i prodotti compositi, quelli diversi da quelli della categoria di rischio IV restano nella categoria III con frequenza fisica del 15%, mentre i prodotti compositi più a basso rischio, previsti dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, sono collocati nella categoria IV con frequenza fisica del 5%. L’allegato richiama anche una clausola interpretativa secondo cui le frequenze per i controlli fisici delle partite di campioni commerciali devono essere conformi alla descrizione delle categorie di merci.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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