Cassazione Civile, Sentenza n. 35971/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli sostenendo, in sintesi: (i) che la Corte ha illegittimamente ammesso e valorizzato documenti prodotti per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal d.l. n. 83/2012 conv. con L. n. 134/2012; (ii) che la Corte ha omesso di considerare correttamente la propria eccezione di inadempimento dei venditori e l'essenzialita del termine per il pagamento; (iii) violazioni probatorie e di diritto processuale relative alla valutazione degli inadempimenti e della comparazione degli stessi. Il ricorso incidentale del fallimento mira, a sua volta, ad ottenere il risarcimento del danno (nexus causale tra inadempimento acquirente e fallimento) e la responsabilita del notaio Albore per la tardiva/omessa trascrizione della condizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale ritenendo che la Corte d'appello abbia illegittimamente ammesso e utilizzato documenti prodotti per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma del 2012. Per tale motivo la sentenza impugnata e' stata cassata nella parte interessata e la questione e' stata rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello, con esclusione dei documenti inammissibili. La Cassazione ha assorbito gli altri motivi e il ricorso incidentale poiche' il vizio procedurale ritenuto dirimente ne determina l'esito.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
testo novellato dal d.l. n. 83/2012 che ha abolito la clausola "salvo che il collegio non li ritenga indispensabili"
la nuova formulazione vieta l'ammissione in appello di nuovi documenti salvo che la parte provi di non aver potuto proporli per causa a essa non imputabile; l'uso di documenti nuovi in appello, se non giustificato, rende la decisione viziata
d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012
entrata in vigore con effetti dal 11/9/2012 (riferimento temporale applicativo)
la modifica ha inasprito il divieto di nuova prova in appello; si applica se la sentenza di primo grado e' pubblicata dopo il termine indicato
art. 112 c.p.c.
principio di motivazione della sentenza; censurato se la corte non valuta e risponde alle questioni rilevanti dedotte dalle parti
art. 1460 c.c.
eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus): chi la invoca grava sulla parte attrice l'onere di provare il proprio adempimento
art. 2697 c.c.
regola della prova; ciascuno provi i fatti che allega
art. 183 c.p.c.
memoria ex art. 183, comma 6
consente la produzione integrativa e deduzioni in fase istruttoria, ma non puo' introdurre domande nuove che mutino il libello processuale in modo non consentito
art. 2659 c.c.
disciplinante la trascrizione degli atti nei registri immobiliari; rilevata nella discussione sulla menzione della condizione
art. 1226 c.c.
riferimento per la liquidazione equitativa del danno e per la quantificazione quando il danno non sia determinabile con esattezza
art. 1218 e art. 1223 c.c.
norme generali sulla responsabilita per inadempimento e sul risarcimento del danno; richiamate nel ricorso incidentale per chiedere risarcimento
art. 2671 c.c. e art. 28 I.not.
richiami alla responsabilita del notaio per inadempienza professionale e per ricezione di atti viziati; la Corte ne valuta la rilevanza rispetto al perimetro dell'atto introduttivo
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2012 (d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012) l'ammissibilita di nuovi documenti in appello e' fortemente limitata: nuovi documenti prodotti per la prima volta in appello sono inammissibili salvo che la parte dimostri cause a lei non imputabili.
- Se la Corte d'appello si fonda su documenti prodotti in violazione dell'art. 345 c.p.c., la decisione e' suscettibile di cassazione per vizio procedurale e puo' essere rinviata per nuovo esame senza considerare i documenti inammissibili.
- L'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) impone al convenuto che la prospetta di non attenersi passivamente: se solleva l'eccezione, grava sull'attore l'onere di provare il proprio adempimento e la causa concreta; il giudice deve comparare gli inadempimenti e motivare la prevalenza.
- Le clausole contrattuali espresse (per es. dichiarazioni letterali tipo 'gli effetti decorrono dalla data odierna' o 'essenzialita del termine') hanno forte rilievo interpretativo: la volonta letterale delle parti puo' condurre il giudice a ritenere il contratto immediatamente traslativo e a interpretare clausole sulla condizione come clausole risolutive se incompatibili con l'efficacia immediata.
- Per ottenere il risarcimento in caso di fallimento causato da inadempimento contrattuale occorre dimostrare il nesso di causalita tra l'inadempimento e la perdita patrimoniale (inclusa la perdita di chance); la mera deduzione astratta non basta, occorrono elementi sulla situazione patrimoniale e sulla prevedibilita dell'evento evitabile.
- La responsabilita del notaio per errori di trascrizione e simili richiede che l'errore abbia effettivamente inciso sulla situazione giuridica sostanziale e che sussista il nesso causale col danno; la pubblicita' della trascrizione non sostituisce il contenuto dell'atto se quest'ultimo e' immediatamente traslativo.
- In appello le parti devono attivare tempestivamente tutte le difese e le prove pertinenti nel primo grado; la riforma del 2012 enfatizza la funzione di revisione dell'appello e l'esigenza di lealta processuale nella fase di primo grado.
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