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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/208

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna un riferimento tecnico contenuto nel regolamento (CE) n. 29/2009 sui servizi di data link per il cielo unico europeo. La modifica tiene conto della revisione dello standard Eurocae ED-120, eliminando un riferimento operativo non più coerente con l’evoluzione delle norme e con le operazioni di collegamento dati degli aeromobili certificati con funzionalità ATM rafforzate. L’intervento è limitato alla sostituzione del punto 11 dell’allegato III del regolamento base e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 aggiornando il riferimento tecnico Eurocae ED-120 applicabile ai requisiti per i servizi di collegamento dati nel cielo unico europeo.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di aeromobili e ai fornitori di ATS (air traffic services) interessati dai requisiti per i servizi di collegamento dati previsti dal regolamento (CE) n. 29/2009, nell’ambito del cielo unico europeo. La modifica riguarda in particolare l’allegato III del regolamento base, sostituendo il punto 11 con un riferimento aggiornato allo standard Eurocae ED-120 e alle relative modifiche. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.

Modifica dei requisiti tecnici per i servizi di collegamento dati nel cielo unico europeo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 29/2009, che disciplina i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) nel cielo unico europeo. La finalità è aggiornare il riferimento tecnico Eurocae ED-120 alla luce della sua revisione, così da allineare la disciplina alle attuali norme operative e garantire l’interoperabilità e la continuità delle operazioni.

Contesto e ragioni dell’intervento

Dai considerando emerge che il regolamento (CE) n. 29/2009 prescrive metodi operativi specifici per lo scambio di dati tra apparecchiature di bordo e di terra, da applicare in modo uniforme. La revisione dello standard Eurocae ED-120 ha eliminato il riferimento al messaggio Downlink Message (DM) 89 "MONITORING [unit name] [frequency]" come requisito per sostenere le operazioni di collegamento dati; per questo il riferimento già presente nel regolamento base è divenuto non più adeguato. L’aggiornamento è ritenuto necessario anche per sostenere le operazioni di collegamento dati degli aeromobili certificati dotati di funzionalità ATM rafforzate.

Ambito soggettivo e oggettivo

La modifica riguarda gli operatori di aeromobili e i fornitori di ATS coinvolti nell’applicazione dei requisiti tecnici del regolamento (CE) n. 29/2009. Non introduce un nuovo impianto regolatorio, ma sostituisce un riferimento nell’allegato III del regolamento base, che costituisce la base tecnica per la conformità degli operatori interessati.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Il punto 11 dell’allegato III è sostituito con un nuovo testo che individua come riferimento lo standard Eurocae ED-120 "Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace", pubblicato nel maggio 2004, con le successive modifiche rilevanti.

Specifiche tecniche richiamate

Per gli operatori, il testo consente due alternative documentali:

  • ED-120 con modifica 1 (aprile 2007) e modifica 2 (ottobre 2007);
  • ED-120 con modifica 1 (aprile 2007), modifica 2 (ottobre 2007) e modifica 3 (settembre 2019).

Per i fornitori di ATS è invece richiesto:

  • ED-120 con modifica 1 (aprile 2007), modifica 2 (ottobre 2007) e modifica 3 (settembre 2019).

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia quindi immediata e uniforme nell’ordinamento UE senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento del riferimento tecnico nell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, il punto 11 è sostituito per recepire lo standard Eurocae ED-120 "Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace" nella versione pubblicata nel maggio 2004, con le modifiche successive indicate per operatori e fornitori di ATS.

Versioni dello standard ED-120 applicabili

Per gli operatori sono ammesse due configurazioni: ED-120 con modifica 1 (aprile 2007) e modifica 2 (ottobre 2007), oppure ED-120 con modifica 1, modifica 2 e modifica 3 (settembre 2019). Per i fornitori di ATS è richiesto ED-120 con modifica 1, modifica 2 e modifica 3.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereatrasporto aereointeroperabilità tecnica

Testo integrale

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