Regolamento (UE) 2020/206
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione del 14 febbraio 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a seguito della procedura per gli alimenti tradizionali da paesi terzi prevista dal regolamento (UE) 2015/2283, l’uso nell’Unione della polpa di cacao e dei suoi derivati liquidi/concentrati. La Commissione ha preso atto dell’assenza di obiezioni motivate sulla sicurezza da parte di Stati membri e Autorità europea per la sicurezza alimentare, sulla base della storia di uso sicuro in Brasile. L’atto aggiorna di conseguenza l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati e stabilisce denominazione da utilizzare in ეტichetta e specifiche compositive e microbiologiche.
Autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. come alimento tradizionale da paese terzo e aggiorna l’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. (polpa di cacao), qualificati come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda gli operatori che immettono tali prodotti sul mercato e gli alimenti che li contengono; l’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso e requisiti di etichettatura specifici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Autorizzazione della polpa di cacao come nuovo alimento tradizionale da paese terzo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L., qualificati come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto interviene dopo la verifica della procedura prevista per tali alimenti e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto normativo e iter di autorizzazione
La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato europeo. Gli alimenti tradizionali da paesi terzi costituiscono una categoria di nuovi alimenti e sono soggetti alla procedura specifica disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468.
I richiedenti, Nestec York Ltd. e Cabosse Naturals NV., hanno notificato il 30 gennaio 2019 e il 28 marzo 2019 l’intenzione di commercializzare tali prodotti come alimento tradizionale da paese terzo, per consumo diretto o come ingrediente da parte della popolazione generale. Dopo richieste integrative della Commissione, le informazioni necessarie sono state trasmesse il 12 aprile 2019 e il 20 giugno 2019. I dati presentati hanno dimostrato una storia di uso sicuro in Brasile.
La Commissione ha poi trasmesso le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 22 maggio 2019 e il 20 giugno 2019. Entro il termine di quattro mesi non sono state presentate obiezioni motivate sulla sicurezza, sicché la Commissione ha potuto procedere all’autorizzazione.
Ambito dell’autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
L’articolo 1 dispone l’inserimento della polpa di cacao, del succo di polpa di cacao e del succo concentrato di polpa di cacao nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione riguarda i prodotti descritti nell’allegato e comporta l’applicazione delle condizioni d’uso e dei requisiti di etichettatura ivi indicati.
L’articolo 2 modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che costituisce il testo-base dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Etichettatura
L’allegato prevede un requisito specifico di denominazione per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento. La denominazione da utilizzare dipende dalla forma impiegata:
- «polpa di cacao (Theobroma cacao L.)»;
- «succo di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)»;
- «succo concentrato di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)».
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato fornisce una definizione tecnica della polpa di cacao come sostanza acquosa, mucillaginosa e acida nella quale sono inseriti i semi del frutto. Descrive inoltre il processo produttivo: apertura delle cabosse, separazione di bucce e fave, quindi pastorizzazione e congelamento della polpa; per il succo e il succo concentrato, trattamento enzimatico, pastorizzazione, filtrazione e concentrazione.
Sono indicati anche parametri compositivi tipici:
- proteine: 0,0-2,0 g/100 g;
- grassi totali: 0,0-0,2 g/100 g;
- zuccheri totali: >11,0 g/100 g;
- grado Brix: ≥14;
- pH: 3,3-4,0.
Requisiti microbiologici
L’allegato stabilisce criteri microbiologici che devono essere rispettati per il nuovo alimento:
- conteggio totale su piastra (aerobico): <10.000 CFU/g;
- enterobatteriacee: ≤10 CFU/g;
- Salmonella: assenza in 25 g.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
L’articolo 1 inserisce la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L., come specificati nell’allegato, nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Condizioni d’uso e etichettatura
La voce nell’elenco comprende le condizioni d’uso e i requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura indicati nell’allegato. La denominazione da riportare in etichetta, a seconda della forma utilizzata, è: «polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», «succo di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)» o «succo concentrato di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)».
Modifica dell’elenco dei nuovi alimenti
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del presente regolamento, inserendo la nuova voce nelle tabelle 1 e 2.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato definisce la polpa di cacao come la sostanza acquosa, mucillaginosa e acida nella quale sono inseriti i semi del frutto di cacao. Descrive il processo di ottenimento e trasformazione: apertura delle cabosse, separazione di bucce e fave, pastorizzazione e congelamento per la polpa; trattamento enzimatico, pastorizzazione, filtrazione e concentrazione per succo e succo concentrato.
Parametri compositivi e criteri microbiologici
L’allegato fissa una composizione tipica con proteine 0,0-2,0 g/100 g, grassi totali 0,0-0,2 g/100 g, zuccheri totali >11,0 g/100 g, grado Brix ≥14 e pH 3,3-4,0. Sono inoltre previsti criteri microbiologici: conteggio totale su piastra aerobico <10.000 CFU/g, enterobatteriacee ≤10 CFU/g e Salmonella assente in 25 g.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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