Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/236

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Huile d’olive de Provence» (DOP)

Normativa europea32020R0236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Huile d’olive de Provence" come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. La denominazione viene iscritta come prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi" ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Huile d’olive de Provence" per l’olio d’oliva provenzale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica/prodotto agricolo e alimentare "Huile d’olive de Provence", limitatamente alla sua registrazione come DOP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell’Unione europea. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone che la domanda sia stata presentata dalla Francia e non siano state sollevate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della DOP "Huile d’olive de Provence"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Huile d’olive de Provence" nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’intervento avviene nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato espressamente quale base giuridica dell’atto.

Contesto procedurale

La Commissione precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, non residuavano impedimenti alla registrazione.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1, la denominazione "Huile d’olive de Provence" è registrata come DOP. Il regolamento specifica inoltre che la denominazione identifica un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato come atto attuativo del regime di qualità.

Entrata in vigore e portata dell’atto

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Huile d’olive de Provence" è registrata come DOP. La denominazione è ricondotta alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando precisano che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia, è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentari di qualitàindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.