Regolamento (UE) 2020/205
Regolamento (UE) 2020/205 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carni di rettili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel quadro dei criteri microbiologici dell’Unione un criterio di sicurezza alimentare specifico per le carni di rettili, in ragione del rischio significativo associato alla Salmonella. A tal fine modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005, aggiungendo la definizione di "carni di rettili" e inserendo nell’allegato I una nuova voce con il criterio applicabile. Il metodo di riferimento per l’analisi è l’EN ISO 6579-1. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 introducendo un criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella nelle carni di rettili e il relativo metodo di analisi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari rientranti nella categoria "carni di rettili" ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625. Riguarda le carni di rettili immesse sul mercato nell'Unione durante il loro periodo di conservabilità, sia prodotte nell'UE sia importate da paesi terzi. Non introduce un regime generale per tutti gli alimenti, ma interviene sul solo regolamento (CE) n. 2073/2005 per aggiungere una specifica categoria alimentare e un criterio microbiologico dedicato.
Modifica del regolamento (CE) n. 2073/2005 per la Salmonella nelle carni di rettili
Il regolamento (UE) 2020/205 della Commissione interviene sul sistema dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, rispondendo al rischio sanitario connesso alla presenza di Salmonella nelle carni di rettili. Il legislatore europeo richiama, nei considerando, il parere scientifico EFSA che qualifica i rettili come serbatoi noti di Salmonella e osserva che le importazioni nell’Unione di tali carni sono in aumento.
Contesto e ratio dell’intervento
La Commissione evidenzia che il regolamento (CE) n. 2073/2005 già disciplina i criteri microbiologici e le regole di attuazione per gli operatori del settore alimentare, ma non conteneva un criterio di sicurezza alimentare specifico per le carni di rettili. Poiché la Salmonella è considerata il principale pericolo batterico associato a questa tipologia di prodotto e può comportare un grave rischio per la salute pubblica, viene ritenuto opportuno introdurre un criterio dedicato che incentivi misure preventive nelle fasi precedenti la produzione.
Modifiche al regolamento (CE) n. 2073/2005
Il regolamento modifica innanzitutto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2073/2005, aggiungendo la definizione di "carni di rettili" mediante rinvio al regolamento delegato (UE) 2019/625, articolo 2, punto 16.
Inoltre, modifica l’allegato I del medesimo regolamento, inserendo nel capitolo 1 una nuova riga 1.30 relativa alle carni di rettili. Il criterio introdotto riguarda Salmonella e prevede:
- piano di campionamento: n = 5, c = 0;
- limite microbiologico: "Non rilevabile in 25 g";
- metodo di riferimento: EN ISO 6579-1;
- fase di applicazione: prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
Regole tecniche di riferimento
La Commissione richiama espressamente la norma EN/ISO 6579-1 come metodo orizzontale per la rilevazione della Salmonella nei prodotti alimentari e nei mangimi. Tale norma viene confermata quale metodo di analisi di riferimento anche per verificare la conformità del nuovo criterio applicabile alle carni di rettili.
Ulteriore adeguamento dell’allegato I
Il regolamento sostituisce anche la nota a piè di pagina 2 del capitolo 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005, precisando che per i punti 1.1-1.24, 1.27 bis, 1.28-1.30 si applica la regola "m = M".
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento della definizione di carni di rettili
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2073/2005 è aggiunta la lettera q), che rinvia alla definizione di "carni di rettili" contenuta all’articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Nuovo criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella
Nell’allegato I, capitolo 1, è aggiunta la riga 1.30 relativa alle "Carni di rettili": il microrganismo considerato è Salmonella, con piano di campionamento n=5 e c=0; il limite è "Non rilevabile in 25 g"; il metodo di analisi di riferimento è EN ISO 6579-1; la fase di applicazione del criterio è quella dei prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
Aggiornamento della nota sull’equivalenza m = M
Nel capitolo 1 dell’allegato I, la nota a piè di pagina 2 è sostituita per precisare che, per i punti 1.1-1.24, 1.27 bis, 1.28-1.30, vale la regola "m = M".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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